REGOLAMENTO UE 2021/382

NOVITÀ IN TEMA DI IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE

Regole emanate a modifica del Reg. CE 852/2004

Gestione degli allergeni alimentari

“Le attrezzature, i veicoli e/o i contenitori utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 non devono essere utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di alimenti che non contengono tali sostanze o prodotti a meno che tali attrezzature, veicoli e/o contenitori non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili di tali sostanze o prodotti.”

Quanto soprariportato risulta essere un punto di partenza per l’eliminazione della dicitura spesso presente nelle etichette alimentari “può contenere tracce di”, panacea per gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) ma limitante e poco rassicurante per i soggetti allergici e non, ai quali la dicitura si riferisce, limitando il consumo di molteplici categorie di alimenti non contenenti naturalmente o secondo ricetta l’allergene, ma potenzialmente contaminate. Operazioni di distinzione delle attrezzature o di sanificazione idonea possono essere validi strumenti per evitare contaminazioni crociate di sostanze allergeniche.

Ridistribuzione degli alimenti

In relazione alla vita commerciale degli alimenti, questi possono essere ridistribuiti secondo le seguenti direttive:
— per gli alimenti ai quali si applica una data di scadenza, prima di tale data;
— per gli alimenti ai quali si applica un termine minimo di conservazione, fino a tale data e successivamente;
— per gli alimenti per i quali non è richiesto un termine minimo di conservazione, in qualsiasi momento

Gli OSA dovranno valutare se gli alimenti ridistribuiti non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
— il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, affinché la vita residua sia sufficiente per consentire la sicurezza della ridistribuzione e dell’uso da parte del consumatore finale;
— l’integrità dell’imballaggio;
— le corrette condizioni di magazzinaggio e trasporto, compresi i requisiti applicabili in materia di mantenimento delle idonee temperature;
— la data di congelamento, se applicabile;
— le condizioni organolettiche;
— la garanzia di rintracciabilità, nel caso di prodotti di origine animale

Cultura della sicurezza alimentare

“Gli operatori del settore alimentare devono istituire e mantenere un’adeguata cultura della sicurezza alimentare, e fornire prove che la dimostrino”.
L’impegno da parte della dirigenza, tenuta conto la natura e le dimensioni dell’azienda, deve comprendere le azioni seguenti:
— garantire che i ruoli e le responsabilità siano chiaramente comunicati nell’ambito di ogni attività dell’impresa alimentare;
— mantenere l’integrità del sistema di igiene alimentare quando vengono pianificate e attuate modifiche;
— verificare che i controlli vengano eseguiti puntualmente e in maniera efficiente e che la documentazione sia aggiornata;
— garantire che il personale disponga di attività di formazione e di una supervisione adeguate;
— garantire la conformità con i pertinenti requisiti normativi;
— incoraggiare il costante miglioramento del sistema di gestione della sicurezza alimentare dell’impresa tenendo conto, ove opportuno, degli sviluppi scientifici e tecnologici e delle migliori prassi.

 

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Bando Bric 2021

Scade l’8 luglio 2021 il termine per l’invio delle proposte progettuali.

Con il bando Bric 2021, l’Inail intende valorizzare e implementare la propria rete scientifica, mediante l’affidamento di progetti in collaborazione di durata biennale, per lo sviluppo di tematiche di ricerca in ambiti peculiari, per il completamento degli obiettivi di ricerca del Piano di attività di ricerca 2019/2021 e in una prospettiva integrata con la prossima pianificazione operativa triennale ai sensi del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218.

Destinatari delle collaborazioni

Enti di ricerca pubblici e relative articolazioni organizzative interne (ad esempio Dipartimenti) che siano dotate del relativo potere di rappresentanza nei rapporti con i terzi secondo i rispettivi ordinamenti o in virtù di specifici atti di delega, Università e relativi Dipartimenti universitari, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.


Pubblicato il Bando Bric 2021 per l’affidamento di progetti in collaborazione di durata biennale, per lo sviluppo di tematiche di ricerca in ambiti peculiari, rivolto a enti di ricerca pubblici e relative articolazioni organizzative, università e relativi dipartimenti, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs).

Oltre ai destinatari istituzionali, possono collaborare ai progetti anche altri enti, in qualità di partner, tra cui regioni, province autonome, pubbliche Amministrazioni (ad esempio Asl, aziende ospedaliere, Arpa), strutture di ricerca delle associazioni di categoria e delle parti sociali.
Per l’attivazione del sistema di collaborazioni è previsto un finanziamento massimo per il primo anno di attività di ricerca pari ad € 2.350.000,00.
Ciascun destinatario istituzionale deve inviare la domanda, corredata della proposta progettuale avente ad oggetto una delle quattro tematiche indicate nell’allegato A del Bando, entro le ore 24 dell’8 luglio 2021,tramite posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail bandobric@postacert.inail.it.
Nell’oggetto della pec deve essere riportata la seguente dicitura: “Bando BRiC INAIL – Tematica programmatica ID n.____/2021”

>>>> TESTO INTEGRALE

MAGAZINE PORTALE CONSULENTI 26 2021

2021 \ ANNO 1 \ NUMERO 26

INVESTIREMO SULLE DONNE

L’Italia incassa il sì della Commissione europea al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ma ora comincia la corsa. Gli investimenti vanno concretizzati. Al più presto e senza sprechi. Attenzione massima, dunque, al mercato del lavoro.

Così giunge anche il monito dei sindacati che chiedono una riforma sostanziale che recuperi la dignità del lavoratore, obblighi sì, ma con le necessarie tutele. L’eccessiva liberalizzazione ha creato un sommerso selvaggio in cui il lavoratore rifiuta l’assunzione perché “gli conviene di più il nero”.

Contemporaneamente, però, rinuncia a qualsiasi diritto. Dalle ferie retribuite alla malattia fino alla pensione. E se capita un infortunio “non resta che piangere”. Subappalti selvaggi, mancanza di controlli e regole.

Non è così che si può avviare la ripresa. Senza contare il divario, ancora drammatico, che riguarda l’occupazione femminile. Il premier rassicura: «Ci saranno investimenti per la parità di genere».

Fa specie, però, che siano ancora necessari. Il bel Paese si avvia, dunque, innestando la marcia e premendo sull’acceleratore, ad uscire dalla crisi che, diciamo la verità, è ben antecedente alla pandemia.

Quasi quasi un’occasione per rivedere strategie e progetti. Un ruolo fondamentale lo svolgerà la Pubblica Amministrazione chiamata a gestire piani e sviluppo.

Di qui la necessità di un reclutamento veloce e scevro dal male endemico del passato: la raccomandazione. Occorrono figure preparate oppure anche l’occasione del Recovery andrà persa.

E potrebbe essere l’ultimo treno. Quello che accoglierà a bordo l’Italia o la lascerà, malinconica, a guardare il convoglio che passa e porta altrove, velocemente, il resto d’Europa e del mondo.

A chi ci governa il compito di guidare la transizione, a noi cittadini e ai sindacati quello di controllare e denunciare eventuali problemi ed anomalie.

Agli imprenditori saper cogliere le opportunità senza cedere alla sirena malefica dello sfruttamento. A scuola e formazione preparare le nuove leve. Insomma a ciascuno il suo compito. Perché la ripresa si costruisce insieme.

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Covid e protezione dal caldo

Come per il 2020, la pianificazione delle attività di prevenzione per contrastare gli effetti del caldo è particolarmente rilevante in relazione all’epidemia COVID-19 e alla sua evoluzione.

E’ importante, in questo contesto, intensificare la sorveglianza socio-sanitaria, soprattutto nei riguardi dei sottogruppi a maggior rischio, per prevenire eventuali peggioramenti delle condizioni di salute.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità il servizio Sanitario deve essere preparato in relazione al verificarsi di possibili emergenze sanitarie associate alle ondate di calore. La pianificazione delle attività di prevenzione è particolarmente rilevante anche per quest’anno in relazione all’epidemia COVID-19.

Di conseguenza le attività relative al 2021 dovranno essere rimodulate per tener conto del concomitante rischio legato all’epidemia in corso, in particolare per la prevenzione degli effetti nei sottogruppi di popolazione più vulnerabili.

Nel mese di giugno verrà condotta una survey che raccoglierà informazioni sulle attività programmate a livello locale. Raccomandazioni per la salute in risposta al caldo e COVID-19 saranno disponibili nell’area dedicata del portale Ministeriale.

In particolare, nella pianificazione delle attività estive vanno messi in rilievo per l’estate 2021 nel contesto dell’epidemia COVID-19:

• Identificare i sottogruppi di popolazione suscettibili al caldo sulla base della presenza di specifiche patologie croniche ed uso di farmaci che possono favorire disturbi da calore, o in condizioni di solitudine e isolamento; identificare tra coloro che sono a maggior rischio di sviluppare effetti avversi del caldo anche i pazienti dimessi/guariti da COVID-19 che manifestano sintomi cronici (pazienti long-term COVID-19).

• Garantire un monitoraggio dei soggetti suscettibili al proprio domicilio, tramite visite domiciliari o, se disponibili sul territorio, sistemi di teleassistenza, nei giorni in cui sono previste condizioni climatiche a rischio per la salute (livello 1, livello 2 e livello 3 del bollettino HHWWS).

Al fine di potenziare la sorveglianza si invita ad utilizzare i sistemi e le misure straordinarie messe in campo per il COVID-19 in particolare la telemedicina e teleassistenza. In caso di accesso domiciliare per la sorveglianza attiva al caldo è essenziale che il personale socio-sanitario di assistenza adotti le necessarie misure di sicurezza relative al COVID-19.

• La sorveglianza dei soggetti suscettibili al caldo deve essere mirata alla permanenza dei pazienti al proprio domicilio attraverso: a) garantendo un efficace trattamento della patologia di base per chi ha una malattia cronica affinché possa effettuare le necessarie visite programmate, terapie o analisi cliniche; b) individuando precocemente l’insorgenza dei sintomi delle patologie associate al caldo (disidratazione, crampi, edemi, stress da calore, colpo di calore)

• Informare i pazienti e i loro familiari su come proteggersi dal caldo continuando a mantenere le opportune misure di protezione dal rischio di contagio da COVID-19.
Ricordare che sintomi come febbre, tosse secca e debolezza possono essere sintomi del COVID-19.

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Infografica Consigli per proteggersi dal caldo durante l’epidemia Covid-19 realizzata da WHO/Europe.

Circolare 18 maggio 2021 – Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute – Attività 2021

Progetto “Piano Operativo Nazionale per la Previsione e la prevenzione degli Effetti delle ondate di calore sulla Salute”. Piano Attività estate 2021 in relazione all’epidemia COVID19.

Messaggio n. 1836 del 6 maggio 2021

Con il Messaggio n. 1836 del 6 maggio 2021, l’INPS fornisce le indicazioni per accedere all’esonero contributivo disposto in favore dei datori di lavoro dal Decreto Ristori (art. 12, commi 14 e 15, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni in L. 18 dicembre 2020, n. 176).

I datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero in argomento, dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Sgravi art.3 DL 104/20 e art.12 DL 137/2020”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il più ampio significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020 e dello sgravio art.12 DL 137/2020”, nella quale dovranno dichiarare di aver usufruito nel mese di giugno 2020 delle specifiche tutele di integrazione salariale causale COVID-19 e di non aver fatto richiesta dei medesimi trattamenti per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 riguardanti la medesima matricola o, nel caso di più unità produttive, la medesima unità, nonché l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi, parametrato alle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020.

La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.

Considerato che i rapporti tra i trattamenti di integrazione salariale e l’esonero contributivo, disciplinati dalla medesima fonte normativa ovvero da fonti diverse, si basano sul principio dell’alternatività, nella medesima finestra temporale, per la medesima unità produttiva, l’azienda deve scegliere se fruire dell’ammortizzatore sociale emergenziale oppure dell’esonero contributivo.

Pertanto, nella medesima finestra temporale, per la medesima unità produttiva, l’azienda può avere accesso esclusivamente all’ammortizzatore sociale emergenziale oppure all’esonero in argomento.

Tale alternatività, espressamente prevista con riferimento alle misure disciplinate dalla medesima fonte normativa, deve essere assicurata anche nel caso in cui le misure in trattazione siano previste da fonti normative diverse, qualora vengano a sovrapporsi nella medesima finestra temporale.

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Vaccinazione luoghi di lavoro

Vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali (allegato al provvedimento n. 198 del 13 maggio 2021).

La realizzazione dei piani vaccinali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro è stata prevista dal “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”, firmato in data 6 aprile 2021 dal Governo e dalle parti sociali, e dalle allegate “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID19 nei luoghi di lavoro”, al fine di perseguire la duplice esigenza di concorrere alla rapida attuazione della campagna vaccinale e, in pari tempo, accrescere i livelli di sicurezza nelle realtà lavorative pubbliche e private.

L’iniziativa che forma oggetto del Protocollo “costituisce un’attività di sanità pubblica che si colloca nell’ambito del Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 predisposto dal Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica” (punto 1 protocollo cit.).

Al riguardo infatti il Decreto del Ministero della salute 2 gennaio 2021 cha adotta il “Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars/cov-2” nonché il documento allegato “Vaccinazione anti SARS-COV-2/COVID 19 -Piano strategico- Elementi per preparazione e di implementazione della strategia vaccinale” prevedono che “con l’aumentare della disponibilità dei vaccini […] il modello organizzativo vedrà via via un maggiore articolazione sul territorio […] incluso il coinvolgimento […] dei medici competenti delle aziende” (all. n. 1 p. 8 e 9).

La piena attuazione e l’implementazione delle vaccinazioni nei luoghi di lavoro, pubblici e privati, dipenderanno dunque da una serie di fattori contingenti (primo tra tutti, la disponibilità dei vaccini) e di scelte (modelli organizzativi) ancora non del tutto definiti e rimessi a valutazioni che dovranno necessariamente tenere conto dell’andamento generale di una complessa operazione di rilievo nazionale.

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Il trattamento dei dati relativi alle vaccinazioni è necessario per finalità di medicina preventiva e, in pari tempo, di medicina del lavoro (art., 9, par.2, lett. h) e par. 3 del Regolamento).

Tali trattamenti sono infatti espressamente affidati, anche dal protocollo e dalle Indicazioni ad interim, esclusivamente a professionisti sanitari (es. medico competente, altro personale medico o medici Inail, congiuntamente, “il professionista sanitario”).

Il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione presuppone valutazioni cliniche (fin dalla fase di individuazione delle dosi e della tipologia dei vaccini sulla base delle condizioni personali e dell’anamnesi degli interessati) e comporta operazioni (somministrazione e registrazione) che, per propria natura, presuppongono necessariamente la competenza tecnica di personale sanitario dotato di specifica formazione.

apparecchiature a risonanza magnetica, in G.U. il Decreto

Standard di sicurezza e impiego delle apparecchiature a risonanza magnetica, in G.U. il Decreto

Il Decreto 14 marzo 2021 del Ministero della salute è stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 65 del 16/03/2021.

Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica e individuazione di altre tipologie di apparecchiature a risonanza magnetica settoriali non soggette ad autorizzazione.

Gli standard di sicurezza e di impiego per le apparecchiature di risonanza magnetica sono stabiliti nel documento allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

Il legale rappresentante della struttura sanitaria, in cui e’ installata l’apparecchiatura, avvalendosi dei soggetti preposti specificati nel documento allegato, assicura il rispetto degli standard tecnici nonche’ la protezione fisica e la sorveglianza medica degli operatori, dei pazienti e della popolazione occasionalmente esposta.

Entro sessanta giorni dall’avvenuta installazione dell’apparecchiatura di risonanza magnetica, il legale rappresentante della struttura sanitaria comunica alla regione o provincia autonoma di appartenenza e agli organi di vigilanza di cui all’art.7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, il completo soddisfacimento degli obblighi previsti dal documento allegato al presente decreto, trasmettendo la relativa documentazione tecnica.

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MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 14 gennaio 2021 Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica e individuazione di altre tipologie di apparecchiature a risonanza magnetica settoriali non soggette ad autorizzazione. (21A01353) (GU Serie Generale n.65 del 16-03-2021)