Linee guida certificazione delle competenze

Linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze

Il Ministero del Lavoro informa circa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.13 del 18 gennaio 2021 del Decreto 5 gennaio 2021 Disposizioni per l’adozione delle linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze.

Si tratta del provvedimento che rende operativo il Sistema previsto dall’articolo 4, comma 58, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 e dal Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Le Linee guida hanno una valenza strategica in quanto rappresentano il provvedimento che rende operativo il Sistema nazionale di certificazione delle competenze, di cui all’articolo 4, comma 58, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 e al citato Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, inserendosi nell’ambito del più ampio processo nazionale per il diritto individuale all’apprendimento permanente.

In tale contesto il riconoscimento e la certificazione delle competenze, acquisite dall’individuo in contesti formali, non formali e informali, insieme alla realizzazione di reti territoriali e alla realizzazione della dorsale informativa unica mediante l’interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti, sono determinanti per favorire e sostenere un concreto incremento della partecipazione delle persone alla formazione, nonché una spendibilità delle competenze acquisite anche in contesti informali e non formali all’interno del mercato del lavoro.

La messa a regime dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, negli ordinamenti e nelle politiche, costituisce una leva strategica essenziale per l’innalzamento dei livelli di qualificazione e occupabilità, per la competitività e produttività delle imprese e delle professioni e per l’ammodernamento e l’efficacia dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro.

I servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze saranno anche un importante fattore di innovazione dei sistemi educativi e formativi, favorendo la personalizzazione degli apprendimenti in contrasto all’insuccesso e alla dispersione e facilitando le transizioni dallo studio al lavoro attraverso una progettazione dell’offerta educativa e formativa arricchita e integrata dall’apporto di una più vasta compagine di soggetti, quali ad esempio le imprese e le associazioni professionali, gli enti espressione della bilateralità o le organizzazioni del volontariato e del terzo settore.

Videosorveglianza domande più frequenti

ABC della Sicurezza ad uso dei lavoratori
Videosorveglianza domande più frequenti
Faq garante per la protezione dei dati personali

Quali sono le regole da rispettare per installare sistemi di videosorveglianza?
L’installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell’ordinamento applicabili: ad esempio, le vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, o in materia di controllo a distanza dei lavoratori.

Va sottolineato, in particolare, che l’attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del cosiddetto principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento.

I dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

È bene ricordare inoltre che il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha adottato le “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video” allo scopo di fornire indicazioni sull’applicazione del Regolamento in relazione al trattamento di dati personali attraverso dispositivi video, inclusa la videosorveglianza.

A cura dell’ufficio Ambiente Salute e Sicurezza UilmNazionale
Versione Gennaio 2021

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Cos’è l’e-learning

L’e-learning è un corso strutturato o un’esperienza di apprendimento erogata elettronicamente; può anche includere contenuti di supporto delle prestazioni.

Ci sono anche molti elementi diversi che possono costituire un programma di formazione a distanza, come contenuti di lezioni dal vivo o preregistrati, video, quiz, simulazioni, giochi, attività e altri elementi interattivi. La formazione a distanza necessità per il tracciamento di oggetti didattici di tipo SCORM.

Tieni presente che potresti anche vedere il termine e-learning in modo più ampio come una raccolta per qualsiasi contenuto di apprendimento fornito elettronicamente. Sebbene lo stile ATD utilizzi un trattino nell’ortografia, potresti anche vederlo scritto elearning o eLearning .

La popolarità dell’e-learning continua a crescere. Secondo il rapporto sullo stato del settore 2019 di ATD , l’e-learning ha rappresentato quasi il 40% delle ore di apprendimento formale utilizzate nel 2018.

In generale, l’e-learning si divide in due categorie principali: asincrono e sincrono.

asincrono vs. sincrono

L’e-learning asincrono è autoapprendimento; gli studenti seguono il corso da soli, di solito su un laptop. I programmi di e-learning asincroni possono includere contenuti di lezioni preregistrati e video, immagini e / o testo, quiz di conoscenza, simulazioni, giochi e altri elementi interattivi.

L’e-learning sincrono, più comunemente denominato formazione online dal vivo, formazione online sincrona o formazione in aula virtuale, è guidato da un istruttore e svolto contemporaneamente agli altri studenti: tutti sono geograficamente dispersi.

Questa formazione utilizza in genere una piattaforma di conferenza Web o di classe virtuale, che offre funzionalità come la condivisione di diapositive o schermate, nonché strumenti di interazione come chat e annotazioni sullo schermo.

Vantaggi della formazione a distanza

Il grafico sottostante evidenzia alcuni vantaggi della formazione a distanza asincrono e sincrono rispetto alla formazione in aula di persona.

Beneficio E-learning asincrono E-learning sincrono
Portato ovunque
Preso in qualsiasi momento
Funzionalità di monitoraggio
Può essere meno costoso
Altamente scalabile
Tempo di assenza ridotto
Addestra gruppi in areee diverse
Può essere più personalizzato tramite l’apprendimento ramificato o adattivo
Consente la collaborazione globale

 

scarica file Cos'è l'e-learning. Vantaggi dell'e-learning. si divide in due categorie principali: asincrono e sincrono. Piattaforma fad Erudio crea corsi.

La piattaforma di formazione a distanza (FAD) è un ambiente integrato per l’erogazione di servizi formativi di tipo multimediale. Consente a ciascun utente di organizzare il tempo dedicato all’apprendimento in base alle proprie esigenze, accedendo alla piattaforma da ogni luogo e in qualsiasi momento della giornata.

indennità in favore dei pescatori autonomi

INPS: COVID-19 – indennità in favore dei pescatori autonomi

L’INPS, con il messaggio n. 267 del 21 gennaio 2021, fornisce ulteriori indicazioni operative per la verifica della qualifica di pescatore autonomo.

Ai fini della verifica della qualifica di “pescatore autonomo”, i lavoratori la cui istanza sia stata respinta per l’assenza del requisito in esame, in sostituzione della documentazione individuata al paragrafo 3 del messaggio n. 4358/2020, in sede di riesame, devono produrre alla Struttura territorialmente competente dell’Istituto apposita autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui siano indicati in maniera chiara ed inequivocabile:

  • lo status di pescatore “autonomo”;
  • la natura del reddito derivante dall’attività di pesca. Inoltre, il richiedente deve presentare l’eventuale documentazione rilasciata dalla cooperativa attestante il pagamento della contribuzione previdenziale sul proprio reddito.

Le informazioni contenute nei documenti riportati in precedenza (autodichiarazione e documentazione rilasciata dalla cooperativa) dovranno appena possibile essere verificate dall’operatore di Sede mediante un controllo sui sistemi “Punto Fisco” e “Cassetto Previdenziale”.

Qualora tali puntuali verifiche abbiano esito positivo e in caso non vi siano ulteriori motivi di reiezione, sarà possibile procedere con l’accoglimento della domanda per la successiva erogazione dell’indennità di 950 euro.

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interpello n. 1 del 22 gennaio 2021

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’interpello n. 1 del 22 gennaio 2021, con il quale risponde ad un quesito dell’Assohandlers, in merito alla possibilità che una società del settore aeroportuale “handling” ottenga l’estensione della CIGS, già in corso per i propri dipendenti, anche nei confronti dei lavoratori assunti dalla stessa società in occasione dell’aggiudicazione di un appalto di servizio, in applicazione della clausola sociale contenuta nel CCNL Trasporto aereo – parte speciale Handlers.

La risposta del Ministero del Lavoro

“Nel caso di specie, per lo svolgimento del servizio di handling in favore del medesimo vettore aereo nello stesso scalo aereoportuale si sono succedute due società appaltatrici.

E tuttavia, considerate le peculiari caratteristiche di tali servizi, si può individuare un continuum inscindibile tra l’attività precedentemente prestata dai lavoratori per l’appaltatore uscente e quella prestata, successivamente, dai medesimi per l’appaltatore subentrante.

In tali ipotesi si può ritenere soddisfatto il requisito dell’anzianità del lavoratore nell’attività appaltata, prendendo in considerazione il mero impiego del lavoratore nella medesima attività (e unità produttiva) oggetto dell’appalto, a prescindere dalla specifica azienda committente per la quale l’attività di handling è stata espletata.

Pertanto, ai fini del rispetto del requisito di cui al comma 3 dell’articolo 1 del d.lgs. n. 148/2015, per il settore dell’handling aeroportuale è sufficiente che il dipendente sia stato impiegato nella medesima attività (e unità produttiva) oggetto dell’appalto, a prescindere dalla specifica azienda committente per la quale tale attività è stata espletata e, dunque, il possesso da parte del lavoratore interessato dello specifico “know-how” maturato presso l’appaltatore uscente.

Una diversa interpretazione della disposizione, infatti, non terrebbe conto delle specifiche esigenze di questo settore produttivo, con la conseguenza di penalizzare ingiustificatamente i lavoratori occupati.”.

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Lavoro Notturno

Quadro Normativo e Sicurezza sul lavoro

ABC della Sicurezza ad uso dei lavoratori

A cura dell’ufficio Ambiente Salute e Sicurezza Uil Veneto
Versione Dicembre 2020

Sono circa 3 milioni i lavoratori italiani che svolgono lavoro notturno. Il lavoro notturno è un fenomeno in crescita in quanto molte attività richiedono oggi una turnazione di lavoro sul periodo notturno.

La prestazione di lavoro notturno rappresenta un obbligo per il lavoratore che ne sia richiesto.

Tuttavia la legge (D.Lgs. 8 aprile 2003 n.66) individua espressamente alcune categorie di lavoratori che hanno diritto ad essere esclusi (su loro richiesta) dall’obbligo, rimettendo, altresì, alla contrattazione collettiva la facoltà di estensione della categoria dei soggetti esonerabili.

Le alterazioni del ciclo sonno veglia hanno degli effetti negativi di lungo periodo sull’organismo dei lavoratori, come un maggior rischio di malattie cardiovascolari e oncologiche, che aumenta in modo proporzionale al numero di anni spesi adottando ritmi sfasati.

Questo tipo di impiego non segue il convenzionale periodo lavorativo di 8 ore diurne, bensì è caratterizzato da turni notturni, turni a rotazione oppure da ritmi di lavoro irregolari per periodicità. Se paragonati con individui che lavorano le tipiche 8 ore diurne, i soggetti che lavorano a turni, hanno un maggiore rischio di problemi di salute.

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