Crea e gestisci password a prova di privacy

GARANTE PRIVACY

Suggerimenti per creare e gestire password a prova di privacy

La scheda ha mere finalità divulgative e sarà aggiornata in base alle evoluzioni tecnologiche e normative

Password: dal Garante i suggerimenti per sceglierle e conservarle in modo sicuro

Pochi e semplici suggerimenti per la sicurezza dei dispositivi e dei servizi digitali che utilizziamo ogni giorno. Il Garante lancia una nuova scheda con consigli di base per impostare password sicure e gestirle in modo accorto.

Il vademecum spiega ad esempio come scegliere una buona password, come gestire tutte quelle che fanno parte della nostra vita quotidiana (da quelle per accedere ai dispositivi a quelle per i vari servizi di e-mail, acquisto online, ecc.) e come conservarle in modo che non siano facile preda di eventuali malintenzionati.

La prima linea di difesa dei nostri dati personali è sempre la consapevolezza su come gestiamo, conserviamo ed eventualmente diffondiamo le informazioni che ci riguardano.

La scheda, che ha finalità divulgative, si inserisce nel quadro delle attività di educazione digitale di base che fanno parte della missione specifica dell’Autorità.

VALUTA SE USARE «GESTORI DI PASSWORD»
Si tratta di programmi specializzati che generano password sicure e consentono di appuntare in formato digitale tutte le password salvandole in un database cifrato sicuro. Ce ne sono di vario tipo, gratuiti o a pagamento.

scarica dal portale
portale consulenti download

RIFIUTI: DAL MITE 27 MILIONI DI EURO

Ventisette milioni di euro ai Comuni italiani per contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l’utilizzo di eco-compattatori, favorirne la raccolta differenziata e migliorarne il riciclo in un’ottica di economia circolare: è quanto ha stanziato il cosiddetto decreto “Mangiaplastica” firmato nel settembre scorso dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani e di cui adesso è stato pubblicato il bando sul sito del ministero.

Per eco-compattatore si intende un macchinario per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in Pet, in grado di riconoscere in modo selettivo questo tipo di bottiglie e di ridurne il volume favorendone il riciclo.

Per il 2021 è prevista una dotazione pari a 16 milioni di euro, di cui 9 milioni di euro stanziati in conto residui. Per il 2022 sono previsti 5 milioni di euro, per il 2023 4 milioni di euro e per il 2024 2 milioni di euro.

La scadenza per l’invio dell’istanza volta all’ottenimento del contributo è fissata a trenta giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale (11/10/2021), che contiene le modalità e i criteri per l’attribuzione.

L’istanza deve essere presentata esclusivamente attraverso l’apposita piattaforma informatica (https://padigitale.invitalia.it/). Occorre preliminarmente essere in possesso di un’identità Spid e del codice Cup da richiedere al seguente link: http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/.

Verrà attivato un call center dedicato all’assistenza tecnica per la compilazione della domanda.

I Comuni si impegnano a mantenere gli eco-compattatori in proprio possesso e in uso in favore dell’utenza per almeno tre anni dal momento dell’attivazione e a fornire al ministero della Transizione ecologica, su base annuale e per almeno tre anni, le informazioni utili a verificare l’efficacia e la sostenibilità del programma sperimentale “Mangiaplastica”.

Certificazione verde in ambito scolastico

Ministero dell’Istruzione, prot. 15 ottobre 2021, n. 1534

Oggetto: Certificazione verde COVID-19 in ambito scolastico.

Legge di conversione n. 133/2021 entrata in vigore il 2 ottobre 2021. Sintesi dei principali contenuti.

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 1° ottobre 2021 è stata pubblicata la legge 24 settembre 2021, n. 133, che, abrogando il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, converte con modificazioni il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 e disciplina in maniera unitaria l’impiego della certificazione verde COVID-19 in ambito scolastico.
Al fine di corrispondere a specifiche richieste pervenute da istituzioni scolastiche circa l’attuazione della norma, con la presente nota si fornisce sintesi dei principali contenuti della legge di conversione sopra richiamata e, ovviamente, del decreto-legge cui questa rimanda.

1) Obbligo certificazione verde per il personale scolastico

La legge di conversione n. 133/2021 conferma l’obbligo di possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e per quello dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CRIA), dei percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e degli istituti tecnici superiori (ITS). Obbligo introdotto dall’art. 9-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 52/2021.

2) Sospensione dal rapporto di lavoro e sanzione amministrativa

La legge di conversione modifica, invece, la disciplina della sospensione del rapporto di lavoro e delle precedenti sanzioni amministrative, in caso di mancato possesso di valida certificazione verde.
La nuova formulazione del comma 2, articolo 9-ter, prevede che l’inadempimento degli obblighi relativi alla certificazione verde COVID-19 «è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni». L’assenza dal servizio conseguente al mancato possesso della certificazione verde continua, dunque, ad essere qualificata come «assenza ingiustificata» e a determinare l’immediata sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento.
In buona sostanza, le novità riguardano:
a) la previsione della durata della sospensione del rapporto di lavoro. Confermata la decorrenza dal quinto giorno di assenza ingiustificata, il termine di efficacia della sospensione è ora specificato dalla norma in ragione del concorso di due condizioni: conseguimento della certificazione verde da parte del “sospeso” e scadenza del contratto di supplenza stipulato con il sostituto. La stessa norma, infatti, al fine di garantire diritto allo studio e continuità del servizio prevede, per la sostituzione del personale assente, la stipulazione di un contratto di supplenza di durata non superiore ai quindici giorni.
Ovvero, il rientro del “sospeso” potrà avvenire con certificazione verde valida e alla conclusione della supplenza conferita per sostituirlo.
b) La mancata conferma – al comma 5, articolo 9-ter – delle sanzioni amministrative a carico del personale scolastico.
Ovvero, non sono più previste sanzioni amministrative a carico del personale scolastico sprovvisto di certificazione verde.

3) Obblighi e conseguenze per soggetti diversi dal personale scolastico

La legge n. 133/2021 – comma 1, art. 9-ter.1, decreto-legge 52/2021 – conferma l’obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, compresi i familiari degli alunni.
È pure confermata l’esclusione dell’obbligo per bambini, alunni e studenti, compresi i frequentanti i sistemi regionali di formazione, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale.
La violazione degli obblighi di che trattasi da parte di soggetti diversi dal personale scolastico comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 4, decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ovvero, il pagamento di una somma di denaro da 400 a 1000 euro.
Qualora l’accesso alla struttura scolastica risulti motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la nuova formulazione della norma – comma 4, art. 9-ter.1, decreto-legge n. 52/2021 – prevede che la sanzione amministrativa si applichi “con esclusivo riferimento al datore di lavoro” e non, dunque, nei confronti del lavoratore.
Ovvero, qualora acceda nell’istituzione scolastica lavoratore esterno privo di valida certificazione verde, la sanzione amministrativa Decumana sarà comminata solo al suo datore di lavoro.
L’accertamento della violazione è di competenza del dirigente scolastico e dei responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative; l’irrogazione della sanzione è di competenza del Prefetto.

4) Controllo della certificazione verde COVID-19

L’obbligo di verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di certificazione verde COVID-19 è confermato in capo ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative. La nuova formulazione degli articoli 9-ter e 9-ter.1 del decreto-legge n. 52/2021 esplicita la possibilità di delegare l’accertamento a personale a tal fine formalmente individuato.
Il controllo della certificazione verde concerne tutto il personale scolastico e tutti i soggetti esterni che accedano alle strutture delle scuole. Sono esclusi bambini, alunni e studenti, compresi i frequentanti i sistemi regionali di formazione, nonché i soggetti esenti dalla campagna vaccinale.
Nei confronti dei soggetti esterni che accedano a scuola per ragioni di servizio o di lavoro, l’obbligo di verifica è anche a carico dei rispettivi datori di lavoro. Il controllo da parte del dirigente scolastico e dei responsabili delle istituzioni scolastiche, in questo caso, deve essere eseguito «a campione».
Per il personale scolastico, le modalità operative di verifica della certificazione verde sono quelle già definite dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 e 10 settembre 2021. Trovano pertanto conferma le indicazioni fornite dallo scrivente con nota n. 1260 del 30 agosto 2021 e dal Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali con nota n. 953 del 9 settembre 2021.
Importante novità: il Legislatore, in sede di conversione, ha disciplinato l’ipotesi in cui la certificazione verde non sia stata generata e rilasciata all’avente diritto, in formato cartaceo o digitale. In particolare, il comma 1-ter, art. 9-ter, del decreto-legge n. 52/2021 prevede che le disposizioni in materia di certificazione «si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell’interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell’interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2».

5) Sanzioni per eventuale omesso controllo

Il Legislatore ha confermato l’impianto sanzionatorio nei confronti dei soggetti titolari del dovere di controllo. In particolare, il dirigente scolastico, il responsabile delle istituzioni scolastiche, educative e formative e i loro delegati che omettano di effettuare le verifiche prescritte, sono sottoposti all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di una somma di denaro da euro 400 a euro 1000, secondo le previsioni di cui all’art. 4, decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
L’accertamento della violazione del dovere di verifica da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai Direttori generali degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L’accertamento della violazione da parte del personale delegato alla verifica spetta al dirigente scolastico.

6) Accertamento delle violazioni: indicazioni operative

Con nota 16 settembre 2021, prot. n. 1353, lo scrivente ha fornito indicazioni circa le procedure di accertamento della violazione degli obblighi di possesso ed esibizione della certificazione verde da parte del personale scolastico e l’applicazione della sanzione della sospensione dal rapporto di lavoro, offrendo un possibile modello di provvedimento da adottare.
In ipotesi di violazione dei medesimi obblighi da parte di soggetti diversi dal personale scolastico, nonché in tutti i casi di omissione del dovere di controllo, il titolare del dovere di verifica, in conformità alla legge 24 novembre 1981, n. 689, procederà alla contestazione della violazione mediante la redazione di un verbale di accertamento da rilasciarsi in copia al trasgressore. Nel verbale dovranno risultare puntualmente indicati l’obbligo violato (mancato possesso e/o esibizione della certificazione od omesso controllo) e ogni altra informazione utile a rappresentare le circostanze e i fatti oggetto di accertamento.
Il verbale sarà quindi trasmesso al Prefetto territorialmente competente per l’irrogazione della sanzione ai sensi della nuova formulazione dell’art. 9 ter, comma 5 e dell’art. 9 ter.1, comma 4, del decreto-legge 52/2021.
Essendo con la presente nota fornita una sintesi dei contenuti principali della richiamata Legge di conversione n. 133/2021, si rinvia alla lettura integrale del testo coordinato del decreto- legge n. 111/2021 per ogni doveroso approfondimento.

Il Capo Dipartimento
Stefano Versari

Garante privacy: modalità di verifica del green pass

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso, in via d’urgenza, parere favorevole sullo schema di Dpcm che introduce nuove modalità di verifica del green pass in ambito lavorativo pubblico e privato.


Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro della salute, il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell’economia e delle finanze, tiene conto delle interlocuzioni con l’Ufficio del Garante al fine di assicurare, nel rispetto della libertà di scelta in ambito vaccinale, sia il corretto adempimento degli obblighi di verifica da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, sia il rispetto della disciplina di protezione dei dati personali e della disciplina di settore, europea e nazionale, in materia di certificazioni verdi, analogamente a quanto già previsto per le verifiche del Green pass per il personale scolastico.

Lo schema sottoposto all’Autorità prevede, in particolare, che l’attività di verifica del possesso delle certificazioni verde Covid-19 possa essere effettuato anche attraverso modalità alternative all’app VerificaC19, quali l’impiego di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (SDK), rilasciato dal Ministero con licenza open source, da integrare nei sistemi di controllo degli accessi ovvero, per i datori di lavoro pubblici e privati, mediante l’utilizzo di una specifica funzionalità della Piattaforma NoiPA o del Portale istituzionale INPS.

Infine è previsto, solo le p.a. con più di mille dipendenti, un servizio di interoperabilità applicativa con la Piattaforma nazionale-DGC.

L’attività di verifica non dovrà comportare la raccolta di dati dell’interessato in qualunque forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all’applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione. Il sistema utilizzato per la verifica del green pass non dovrà conservare il QR code delle certificazioni verdi sottoposte a verifica, né estrarre, consultare registrare o comunque trattare per altre finalità le informazioni rilevate.

Per quanto riguarda la verifica mediante la Piattaforma NoiPa (per le Pa aderenti), il Portale dell’Inps (per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti non aderenti a NoiPa) o mediante interoperabilità applicativa, la Piattaforma nazionale- DGC consentirà di visualizzare la sola informazione del possesso o meno di un green pass valido.

Potranno essere sottoposti al controllo solo i lavoratori effettivamente in servizio per i quali è previsto l’accesso al luogo di lavoro, escludendo i dipendenti assenti per ferie, malattie, permessi o che svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile.

I dipendenti dovranno essere opportunamente informati dal proprio datore di lavoro sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa.

Per quanto riguarda le funzionalità disponibili sulla piattaforma NoiPa e sul Portale Inps dovranno essere adottate misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dai trattamenti.

La verifica mediante interoperabilità applicativa sarà invece resa disponibile ai datori di lavori mediante un’apposita convenzione con il Ministero della salute.

Roma, 12 ottobre 2021

fonte garante privacy

sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea

10 agosto 2021

RETE STRADALE TRANSEUROPEA -SICUREZZA GALLERIE

In G.U. n. 190 del 10 agosto 2021 è pubblicato il Decreto 12 luglio 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili: Aggiornamento ed adeguamento degli allegati al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante: «Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea».

Modifiche all’allegato 1 «Glossario» del decreto legislativ 5 ottobre 2006, n. 264

All’allegato 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la definizione: «LIVELLO GLOBALE DI SICUREZZA Livello di sicurezza del sistema galleria fornito dalle misure di sicurezza installate.» e’ inserita la seguente: «LUNGHEZZA EFFICACE Distanza tra gli imbocchi o interdistanza massima tra uscite di emergenza fruibili.»;

b) dopo la definizione: «MISURE DI SICUREZZA INTEGRATIVE
Provvedimenti complementari che integrano i requisiti minimi di sicurezza e sono finalizzati al perseguimento di un minore livello di rischio per le gallerie che presentano caratteristiche speciali rispetto ai parametri di sicurezza, tali da determinare condizioni di maggiore potenziale pericolo» e’ inserita la seguente: «MISURE DI SICUREZZA TEMPORANEE MINIME
Provvedimenti temporanei, di natura impiantistica o gestionale, mirati a ridurre la probabilita’ di accadimento o le conseguenze di eventi incidentali.»;

c) le definizioni: «ZONA DI APPROCCIO ALLA GALLERIA e ZONA DI IN USCITA ALLA GALLERIA» sono sostituite dalla seguente: «ZONA DI APPROCCIO O DI USCITA ALLA GALLERIA.
Tratta stradale precedente l’ingresso in galleria ove le condizioni di esercizio possono influenzare la sicurezza della marcia in sotterraneo».

Link Gazzetta Ufficiale

Spostamenti casa-lavoro

Decreto Interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021, art. 3 comma 5 (pubblicato in G.U. – Serie Generale n. 124 del 26 maggio 2021)

Sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile è stato pubblicato il Decreto direttoriale 4 agosto 2021, n. 209 di approvazione delle “Linee guida per la redazione e l’implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)”; il decreto è stato predisposto in riferimento alle previsioni di cui all’articolo 3 comma 5 del Decreto interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021.

Le linee guida esaminano i piani spostamenti casa-lavoro in riferimento a:
alla struttura;
alla parte informativa e di analisi;
alla parte progettuale;
all’adozione;
alla comunicazione ai dipendenti della società interessata;
al monitoraggio.

Gli allegati riportano:
i contenuti minimi di un indice tipo di un Pscl;
la scheda informativa su condizioni strutturali aziendali e offerta di trasporto;
la scheda informativa sugli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti;
la metodologia di valutazione dei benefici ambientali.

Art. 1 Adozione
1. È adottato il testo, allegato al presente decreto, delle “Linee guida per la redazione e l’implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)” di cui al comma 5 dell’articolo 3 del Decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 179 del 12 maggio 2021 pubblicato sulla GU Serie Generale n.124 del 26 maggio 2021.

Art. 2 Ambito di applicazione
1. Come previsto dall’articolo 3, comma 5 del Decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 179 del 12 maggio 2021, le linee guida di cui all’articolo 1 si applicano ai piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) delle imprese e delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città’ metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, fermo restando quanto previsto all’articolo 9, comma 1 del Decreto n.179/2021.

Art. 3 Entrata in vigore
1. Il presente decreto è pubblicato sui siti istituzionali del Ministero della transizione ecologica e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Art. 4 Transitorio
1. L’applicazione delle linee guida di cui all’articolo 1 è obbligatoria per i PSCL adottati successivamente al termine di cui all’articolo 9 comma 1 del Decreto n. 179 del 12 maggio 2021

Art. 5 Modifiche
1. Il presente decreto può essere modificato ed integrato con successivi decreti direttoriali del Ministero della transizione ecologica e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

scarica dal portale
portale consulenti download

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Lo ha reso noto il ministero della Transizione ecologica con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2021, n. 200

Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) è operativo dal 14 gennaio 2017, data di entrata in vigore della Legge 28 giugno 2016, n.132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”.

Esso costituisce un vero e proprio Sistema a rete che fonde in una nuova identità quelle che erano le singole componenti del preesistente Sistema delle Agenzie Ambientali, che coinvolgeva le 21 Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA), oltre a ISPRA


Classificazione dei rifiuti: novità per le linee guida Snpa.

Lo ha reso noto il ministero della Transizione ecologica con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2021, n. 200, nel quale si rimanda al decreto direttoriale 9 agosto 2021, n. 47, pubblicato nella pagina web istituzionale del dicastero e riportato a seguire.

Per effetto, le linee guida Snpa risultano «integrate dal sotto-paragrafo denominato “3.5.9 – Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”, da introdurre al capitolo 3 delle stesse, che, allegate al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale».

I riferimenti ai testi normativi comunitari e nazionali si intendono sempre fatti alle versioni in vigore alla data di ultimazione delle presenti linee guida.

Pertanto, anche laddove non espressamente riportato, i riferimenti sono sempre fatti ai testi coordinati, ovvero comprensivi di eventuali modifiche ed integrazioni intervenute sui testi originali.

Ad esempio, ove è citata la decisione 2000/532/CE, tale citazione è da intendersi riferita al testo comprendente gli emendamenti successivamente intervenuti, ivi incluse le ultime modifiche introdotte dalla decisione 2014/955/UE e dalle relative rettifiche.

Laddove, invece, ci si riferisca a una specifica versione della normativa, tale fattispecie è espressamente menzionata nel testo delle linee guida.

scarica dal portale
portale consulenti download

In merito ai riferimenti normativi sugli inquinanti organici persistenti, si segnala che il regolamento 2004/850/CE è stato abrogato e sostituito dal regolamento 2019/1021/UE. Pertanto, nelle presenti linee guida i richiami al regolamento 2004/850/CE sono stati sostituiti con il regolamento 2019/1021/UE.