MEDICI COMPETENTI, Prevenzione Incendi, Whistleblowing, Prodotti Chimici

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News sicurezza, ambiente, qualità,  E-learning, Formazione,  Competenze. Newsletter 12 del 21 Marzo 2023

MEDICI COMPETENTI, Prevenzione Incendi, Whistleblowing, Prodotti Chimici

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MEDICI COMPETENTI DISABILITÀ E LAVORO

 

DISABILITÀ E LAVORO: ALCUNI RISULTATI PRELIMINARI DI UNA SURVEY TRA MEDICI COMPETENTI. INAIL 2023 Il fact sheet riporta alcuni risultati preliminari di una survey condotta tra i MC al fine …LEGGI TUTTO


Esposizione ad Agenti Cancerogeni

 

Agenti Cancerogeni nei Luoghi di lavoro in Italia. La sorveglianza epidemiologica della storia occupazionale dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro è un elemento essenziale per la …LEGGI TUTTO


Linee guida qualità del suolo e sul carbonio nel suolo

 

Linee guida per la redazione dei piani di monitoraggio o di gestione dell’impatto sulla qualità del suolo e sul carbonio nel suolo Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 64 del 16/03/2023. …LEGGI TUTTO


Whistleblowing Gazzetta Ufficiale n.63 del 15 marzo 2023

 

Whistleblowing. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.63 del 15 marzo 2023 il Decreto legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre …LEGGI TUTTO


Prevenzione Incendi. Circolare VVF

 

Prevenzione Incendi. Circolare VVF 13/03/2023 sull’abilitazione dei tecnici manutentori qualificati. Ministero dell’Interno DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E …LEGGI TUTTO


medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria

 

Medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria interpello n. 2 del 14 marzo 2023 La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha …LEGGI TUTTO


BONIFICA MATRICI MATERIALI DI RIPORTO

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLO STATO QUALITATIVO DELLE MATRICI MATERIALI DI RIPORTO ALL’INTERNO DEI SITI OGGETTO DI PROCEDIMENTO DI BONIFICA ISPRA Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano …LEGGI TUTTO


Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici

 

Ministero della Salute 2023 Attività di Controllo sui Prodotti Chimici Il presente Piano è stato predisposto dal Ministero della salute, in qualità di Autorità competente nazionale per l’implementazione dei regolamenti …LEGGI TUTTO


MUD 2023, Incentivi apprendistato, Lavoro e formazione

 

News sicurezza, ambiente, qualità,  E-learning, Formazione,  Competenze. Newsletter 11 del 14 Marzo 2023 MUD 2023, Incentivi apprendistato, Lavoro e formazione In caso di difficoltà  nel recupero credenziali, non esiti a …LEGGI TUTTO


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Newsletter 12 del 21 Marzo 2023

MEDICI COMPETENTI, Prevenzione Incendi, Whistleblowing, Prodotti Chimici

MEDICI COMPETENTI DISABILITÀ E LAVORO

DISABILITÀ E LAVORO: ALCUNI RISULTATI PRELIMINARI DI UNA SURVEY TRA MEDICI COMPETENTI. INAIL 2023

Il fact sheet riporta alcuni risultati preliminari di una survey condotta tra i MC al fine di esplorare il fabbisogno formativo e la percezione in ambito “disabilità e lavoro”.

INTRODUZIONE E CONTESTO

Le statistiche sulle persone con disabilità, in particolare quelle sull’occupazione, non sono sempre disponibili e comunque sono poco comparabili a livello internazionale.

Oms

Secondo dati dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), nel mondo le persone
con disabilità sono oltre un miliardo, pari a circa il 15% della popolazione mondiale; entro il 2050, il numero è destinato quasi a raddoppiare, a livello globale, a causa sia dell’invecchiamento della popolazione sia dell’aumento della prevalenza delle malattie non trasmissibili.

In linea generale, il tasso di partecipazione al mercato del lavoro delle persone con disabilità è significativamente inferiore a quello delle persone senza disabilità e la probabilità di trovare un’occupazione diminuisce all’aumentare del livello di disabilità.

Ilo

L’International labour organization (Ilo) rileva che circa 800 milioni di persone disabili sono in età lavorativa e che la loro esclusione dal mondo del lavoro e la loro posizione ai margini della società ha un costo compreso tra il 3% ed il 7% del PIL.

DOWNLOAD DOCUMENTI Le diverse strategie comunitarie in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (SSL) emanate nel tempo hanno sottolineato la priorità anche della tematica ‘disabilità’ nel contesto della specifica tutela
Portaleconsulenti documenti da scaricare MEDICI COMPETENTI

Su tale tema, la UE ha sviluppato nel tempo valide e specifiche strategie basate sul quadro culturale e normativo convalidato dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità e dalla Direttiva 2000/78/CE.

In particolare il Piano d’Azione europeo per la disabilità 2021-2030 rappresenta un’occasione ed un momento rilevante per contribuire ad un’inclusione reale anche lavorativa dei disabili, come sottolineato dalla vigente strategia comunitaria in materia di tutela Ssl e come auspicato per il contesto normativo nazionale attualmente in evoluzione, sulla tematica.

Le diverse strategie comunitarie in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (SSL) emanate nel tempo hanno sottolineato la priorità anche della tematica ‘disabilità’ nel contesto della specifica tutela.

Esposizione ad Agenti Cancerogeni

Agenti Cancerogeni nei Luoghi di lavoro in Italia.

La sorveglianza epidemiologica della storia occupazionale dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro è un elemento essenziale per la definizione degli interventi di prevenzione primaria dei rischi oncogeni. INAIL 2023

Quadro normativo, strumenti operativi e analisi del sistema informativo di registrazione delle esposizioni professionali (SIREP)

Pubblicazione realizzata da Inail Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale

La ricerca scientifica e l’attività di prevenzione e sorveglianza hanno l’obiettivo comune di valutare e ridurre il rischio correlato all’esposizione ad agenti cancerogeni in ambienti di lavoro. Per il lento manifestarsi del fenomeno causa-effetto l’esposizione ad agenti cancerogeni non permette un’immediata correlazione con le cause lavorative, ragion per cui la sorveglianza sanitaria in ambito occupazionale diventa essenziale per la definizione degli interventi di prevenzione primaria dei rischi oncogeni.

SIREP (Sistema informativo registri di esposizione professionale)

In questo contesto, il SIREP (Sistema informativo registri di esposizione professionale) rappresenta un’esperienza rilevante nel panorama nazionale per la capillarità della rete di informazioni e per lo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio delle malattie professionali correlate all’esposizione ad agenti cancerogeni sul luogo di lavoro che hanno certamente grande rilevanza per ragioni epidemiologiche, medico legali, storiche e sociali.

Con il SIREP si è inteso costituire un sistema evoluto che definisca il flusso dati, un registro di esposizione professionale ad agenti cancerogeni su territorio italiano, utilizzando le notifiche pervenute all’Inail, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, da parte degli stessi datori di lavoro relative ai settori di attività economica, alle mansioni e agli agenti cancerogeni presenti nei luoghi di lavoro.

Sulla base dei dati acquisiti tramite il SIREP dal 1994 al 2021, è stata realizzata questa monografia con l’obiettivo di descrivere ed analizzare il fenomeno dell’esposizione professionale ad agenti cancerogeni nel contesto occupazionale italiano e le analisi descrittive più significative, da esso derivanti, dopo una panoramica sulla gestione della stessa tipologia di dati da parti di altri stati, sia facenti parte della comunità europea che internazionali.

download La sorveglianza epidemiologica della storia occupazionale dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro. Scarica Doc.
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In questo contesto, con la realizzazione del sistema informativo denominato SIREP (Sistema Informativo Registri di Esposizione Professionale), si è inteso costituire un sistema evoluto di registrazione del flusso dati previsto dall’art. 243 del d. lgs. 81/2008 relativo ai registri di esposizione professionale in Italia.

Il sistema SIREP si inserisce in un contesto internazionale di banche dati contenente informazioni sulle modalità e caratteristiche dell’esposizione.

Linee guida qualità del suolo e sul carbonio nel suolo

Linee guida per la redazione dei piani di monitoraggio o di gestione dell’impatto sulla qualità del suolo e sul carbonio nel suolo

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 64 del 16/03/2023. Approvazione delle linee guida proposte da ISPRA.

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 64 del 16/03/2023

Si comunica che il 22 febbraio 2023 è stato emanato il decreto del direttore generale competitività ed efficienza energetica di approvazione delle linee guida proposte da ISPRA per la redazione dei piani di monitoraggio o di gestione dell’impatto sulla qualità del suolo e sul carbonio, ai sensi l’art. 42, comma 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Detto provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica nell’apposita sezione dedicata alla normativa di settore (…)

ell’apposita sezione dedicata alla normativa di settore (…)

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI MONITORAGGIO O DI GESTIONE DELL’IMPATTO SULLA QUALITÀ DEL SUOLO E SUL CARBONIO NEL SUOLO

INDICE
1. INTRODUZIONE
1.1. Scopo delle Linee Guida
1.2. Inquadramento normativo
2. INDICAZIONI SUGLI ASPETTI INERENTI ALLA GESTIONE AGRICOLA DEL SUOLO
2.1. Il suolo
2.2. Coltivazioni agricole e suolo agrario
2.3. Pratiche agronomiche e di gestione del suolo
2.4. Tipologia di residui prodotti e possibile descrizione della destinazione di uso energetico
3. PIANO DI MONITORAGGIO DEL CONTENUTO DI CARBONIO NEL SUOLO
3.1. Metodologie di monitoraggio
3.2. Campionamento del suolo
3.2.1 Modalità di campionamento e numero di campioni
3.2.2. Piano di monitoraggio e protocollo di campionamento
3.2.3. Misura del carbonio organico nel suolo
3.3. Definizione del contenuto di carbonio organico medio nel suolo dell’area utilizzata
3.4. Stima del carbonio contenuto nei residui asportati
3.5. Stima delle variazioni di carbonio organico nel suolo e valutazione degli impatti
3.6 Valutazione complessiva delle variazioni di carbonio
GLOSSARIO
BIBLIOGRAFIA
Allegato: Fac-simile di modello da compilare per gli operatori agricoli

Fonte: Gazzetta Ufficiale

download carbonio nel suolo Linee guida qualità del suolo. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 64 del 16/03/2023. Approvazione linee guida ISPRA.
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Gli adempimenti previsti al comma 6 dell’articolo 42 del Decreto Legislativo 199/2021, ovvero “Nel caso di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui provenienti da terreni agricoli, gli operatori economici che li producono dispongono di piani di monitoraggio o di gestione dell’impatto sulla qualità del suolo e sul carbonio nel suolo, …” sono il fondamento della proposta di “Utilizzo rifiuti e residui da terreni agricoli per la produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa. Linee guida per il monitoraggio della qualità e del carbonio del suolo” elaborata da un Gruppo di Lavoro multidisciplinare dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Whistleblowing Gazzetta Ufficiale n.63 del 15 marzo 2023

Whistleblowing.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.63 del 15 marzo 2023 il Decreto legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Come previsto, il testo definitivo non si discosta dalla bozza sottoposta a parere parlamentare. La nuova disciplina entrerà in vigore a partire dal 30 marzo 2023 per tutti gli enti pubblici e per le società pubbliche o private con un modello organizzativo 231.

ANAC

Entro il 30 giugno 2023 ANAC emetterà le nuove linee guida di gestione del whistleblowing. Per le società di diritto privato senza modello organizzativo con minimo 250 dipendenti gli obblighi scattano dal 15 luglio, per quelle con minimo 50 dipendenti dal 17 dicembre.

La nuova disciplina impone un ripensamento totale della compliance whistleblowing che gli enti pubblici e privati hanno fino adesso messa a terra.

È necessario un piano di azione che tenga insieme aspetti diversi, dalla predisposizione di canali di segnalazione adeguati e tecnologicamente affidabili alla formazione interna dei dipendenti ed esterna degli altri stakeholder sull’utilizzo dello strumento, ma anche la formazione specifica di chi riceve le segnalazioni e l’approvazione di procedure efficaci.

Cosa è il “whistleblowing”?

Con il termine whistleblowing s’intende la rivelazione spontanea da parte di un individuo, detto “segnalante” (in inglese “whistleblower”) di un illecito o di un’irregolarità commessa all’interno dell’ente, del quale lo stesso sia stato testimone nell’esercizio delle proprie funzioni. Il segnalante spesso è un dipendente ma può anche essere una terza parte, per esempio un fornitore o un cliente.

Si parla di whistleblowing “interno” quando la segnalazione viene fatta da un dipendente dell’azienda per tramite di canali di segnalazione interni all’azienda. Questi strumenti hanno allo scopo di garantire una via di comunicazione a tutti coloro che sono a conoscenza di illeciti o atti non etici avvenuti all’interno dell’organizzazione.

Quando la denuncia viene fatta pubblicamente, ad esempio all’autorità giudiziaria o alla stampa, si parla di whistleblowing di tipo “esterno”. Spesso questa forma viene scelta da coloro i quali non ripongono sufficiente fiducia nei confronti della propria organizzazione o che non considerano adeguati i sistemi e/o le procedure interne di gestione dei casi.

Indipendentemente dalla modalità tramite la quale la segnalazione è stata effettuata, per poter essere considerata a tutti gli effetti una segnalazione di “whistleblowing” la denuncia deve riguardare degli illeciti disciplinati dal diritto nazionale o europeo. Tuttavia, le singole policy e procedure aziendali possono allargare lo spettro di casistiche attinenti, arrivando a coprire comportamenti non etici o non conformi al Codice di condotta.

Ovviamente va tenuto in considerazione che il whistleblowing si riferisce a violazioni di una legge o regolamento, alla minaccia di un interesse pubblico come in caso di corruzione e frode e/o a gravi e specifiche situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica e va distinto da una qualunque “lamentela”, la quale è invece di solito legata ad una questione di interesse personale.

SCARICA Decreto legislativo del 10 marzo 2023, n. 24

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Prevenzione Incendi. Circolare VVF

Prevenzione Incendi. Circolare VVF 13/03/2023 sull’abilitazione dei tecnici manutentori qualificati.


Ministero dell’Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Alle Direzioni interregionale e regionali dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
E, p.c.: All’ Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
Alle Direzioni centrali
All’Ufficio Centrale Ispettivo
Ai Comandi dei Vigili del fuoco

Oggetto: Decreto del Ministero dell’Interno del 1 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81” – Ulteriori indicazioni.

Con la presente nota si forniscono ulteriori indicazioni per lo svolgimento degli esami di abilitazione dei tecnici manutentori qualificati, per consentire ai soggetti formatori di presentare le istanze per il riconoscimento dei requisiti alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e alle Direzioni regionali e per il successivo avvio degli esami di abilitazione dei tecnici manutentori qualificati.
A tale scopo, si allegano alla presente:
1. la modulistica per il riconoscimento dei requisiti dei soggetti formatori,
2. l’aggiornamento dell’appendice III della nota DCPREV 14804 del 6 ottobre 2021.
Sono in corso di aggiornamento le appendici I e II della medesima nota DCPREV 14804 del 6 ottobre 2021, anche per il recepimento delle modifiche introdotte dal D.M. 15/9/2022 relativamente ai corsi e agli esami per i manutentori dei sistemi di evacuazione di fumo e calore e dei sistemi a polvere. Nelle more dell’aggiornamento complessivo della circolare, si ritiene che possa comunque essere dato avvio agli esami sulla base dei contenuti dei corsi e delle attrezzature indicati nella circolare vigente, che, con riferimento a tutte le tipologie di presidi antincendio, riporta un “dataset” minimo che può comunque essere ampliato, nel rispetto dei programmi dei corsi indicati dal D.M. 1/9/2021 medesimo.
Si rammenta che la qualificazione degli aspiranti manutentori che superano l’esame avrà efficacia, in ogni caso, a partire dalla data di entrata in vigore dell’art.4 del D.M. 1 settembre 2021 e non prima.

1. SOGGETTI FORMATORI

È stata elaborata una specifica modulistica per la richiesta di riconoscimento dei requisiti dei soggetti formatori con la quale i medesimi, oltre a chiedere il riconoscimento dei requisiti, forniranno l’elenco dei centri di formazione e delle sedi d’esame in possesso dei requisiti indicati nella predetta nota DCPREV 14804/2021.
È in corso di predisposizione una piattaforma informatica nella quale saranno inseriti tutti i soggetti formatori autorizzati con i relativi centri di formazioni e sedi d’esame.
I soggetti formatori che hanno centri di formazione e/o sedi d’esame in un’unica regione potranno presentare istanza di autorizzazione alla pertinente Direzione regionale dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Le istanze dei soggetti formatori con centri di formazione e/o sedi d’esame in più regioni dovranno essere presentate alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, ovvero inoltrate a questa dalla Direzione regionale ricevente.
Nel caso in cui un soggetto formatore già autorizzato desideri aggiungere ulteriori centri di formazione e/o nuove sedi d’esame, oltre a quelle per le quali è stato già autorizzato, dovrà presentare una nuova istanza per le sole nuove sedi aggiuntive.
È inoltre evidente che il mantenimento in essere dei requisiti dei centri di formazione e delle sedi di esame, anche in riferimento alla qualificazione dei docenti, è una precisa responsabilità del soggetto formatore. Pertanto è opportuno che, nel caso in cui una sede di formazione o di esame già autorizzata cessi l’attività o non possieda più i requisiti per l’esercizio, il soggetto formatore comunichi la variazione alla Direzione che ha rilasciato l’autorizzazione, per il necessario aggiornamento.
Per le necessarie interlocuzioni con la Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica e con le Direzioni regionali, è opportuno che il soggetto formatore individui un referente per ogni sede (di formazione e/o di esame).
Ad ogni richiesta del soggetto formatore, la Direzione che riceve l’istanza:
• ne valuta la conformità a quanto già disposto con nota DCPREV 14804 del 6 ottobre 2021 ;
• ne riscontra formalmente la richiesta. Il protocollo della nota di autorizzazione costituirà il codice di autorizzazione del soggetto formatore (es. DIRTOS U 23404/2023);
• compila (o aggiorna) il modello riepilogativo dei centri di formazione e delle sedi di esame dei soggetti formatori autorizzati (MOD.B). Le Direzioni interregionale e regionali invieranno il prospetto, ad ogni aggiornamento, alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica; quest’ultima Direzione, a sua volta, invierà tale modello alle Direzioni regionali in cui sono presenti sedi d’esame o centri di formazione.

2. PROVE D’ESAME

Si rammentano le tre tipologie di prove d’esame previste dal D.M. 1/9/2021, a cui le commissioni di esame dovranno attenersi a seconda di quanto dichiarato dai candidati:
• CASO 1: richiesta di esame completo a seguito di frequenza di corso di formazione;
• CASO 2: richiesta di esame completo ai sensi dell’allegato II, punto 1, comma 5 (norma transitoria);
• CASO 3: richiesta di esame ridotto ai sensi dell’allegato II, punto 4, comma 4 (norma transitoria – solo valutazione del curriculum e prova orale).
Come previsto dall’allegato II del DM 1 settembre 2021, la prova orale in generale è tesa ad approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte e nella prova pratica. Nel caso 3, tale prova deve prevedere anche l’approfondimento del livello di conoscenza degli aspetti di tipo pratico relativi alla attività di manutenzione
Si rammenta che le abilitazioni di cui al CASO 2 e al CASO 3 prevedono l’ammissione diretta all’esame di personale con pregressa esperienza (e nel caso 3 anche pregressa formazione). Pertanto, le prove d’esame per i candidati in possesso degli specifici requisiti potranno essere programmate con celerità, una volta che saranno individuati ed autorizzate le sedi di esame. Quanto sopra anche per consentire che la manutenzione dei presidi antincendio venga regolarmente svolta dai manutentori senza soluzione di continuità dopo l’entrata in vigore del decreto stesso.

ALLEGATI:

1. Modello istanza soggetto formatore (MOD. A)
2. Modello elenco centri di formazione e sedi d’esame autorizzati (MOD. B)
3. Modello Appendice III nota DCPREV 14804/2021 rev. 1/23 – domanda di esame

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)


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Prevenzione Incendi Circolare VVF

medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria

Medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria

interpello n. 2 del 14 marzo 2023

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 2 del 14 marzo 2023, con il quale ha fornito, all’ANP (Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola), alcuni chiarimentisul se il combinato disposto degli articoli 25, comma 1, lettera a) – 18, comma 1, lettera a) – 29, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 “determini l’obbligo per il datore di lavoro di procedere, in tutte le aziende ed in particolare nelle Istituzioni Scolastiche, alla nomina preventiva del medico competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato l’obbligo di sorveglianza sanitaria”.

La risposta del Ministero del Lavoro:

Al riguardo, premesso che:

  • l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 , rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera m) definisce la “sorveglianza sanitaria” come: “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”;
  • l’articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 , rubricato “Obblighi del datore di lavoro non delegabili” prevede che: “Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con  la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo  28 ”;
  • l’articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 , rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, al comma 1, lettera a), pone, in capo al datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 del citato decreto (e ai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite), l’obbligo di “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”;
  • l’articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 , rubricato “Obblighi del medico competente”, al comma 1, lettera a) stabilisce che il medico competente: «collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e  informazione  nei  confronti  dei  lavoratori,  per  la  parte  di  competenza,  e allaorganizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale».
  • l’articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 , rubricato “Oggetto della valutazione dei rischi”, al comma 1, stabilisce che “La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo”;
  • l’articolo 29, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 , rubricato “Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi”, al comma 1, prevede che: “Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a),  in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41”;
  • l’articolo 41, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 , rubricato “Sorveglianza sanitaria”, al comma 1, prevede che: “La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”;
  • la presente Commissione nell’interpello n. 2/2022 ha ritenuto che:  “(…) la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell’alveo del suddetto articolo 41”;

La Commissione ritiene che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 , la nomina del medico competente sia obbligatoria per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 41 del citato decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e che, pertanto, il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

download Interpello n. 2 del 14 marzo 2023 medico competente sorveglianza sanitaria. salute e sicurezza del Ministero del Lavoro. Scarica interpello.
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