E…state ok con la nutrizione

E…state ok con la nutrizione. Decalogo Alimentazione estate 2023. Area: Nutrizione , Sicurezza alimentare, Guadagnare salute – Stili di vita, Ondate di calore.

Estate 2023, attivo il sistema nazionale di prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore

Riparte l’attività estiva del Piano Caldo finalizzato a prevenire gli effetti negativi del caldo sulla salute, soprattutto nelle persone più fragili.

I bollettini sulle ondate di calore sono elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia SSR Regione Lazio, nell’ambito del Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero. Vengono pubblicati, come ogni anno dal lunedì al venerdì, a partire da metà maggio fino a metà settembre.

Il sistema operativo è dislocato in 27 città italiane e consente di individuare, giornalmente, per ogni specifica area urbana, le condizioni meteo-climatiche a rischio per la salute, soprattutto dei soggetti vulnerabili: anziani, malati cronici, bambini, donne in gravidanza. Le città monitorate sono: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo.

Decalogo alimentazione Estate 2023

a cura di Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione – Ufficio 5 “Nutrizione ed Informazione ai Consumatori”

E...state ok con la nutrizione. Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate. Scarica documento.
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Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità.

Con l’aumento delle temperature fino a livelli poco accettabili dall’organismo, come sono quelle di quest’ultimo periodo, il rischio non è solo che ci sia un piccolo collasso, che ci sia un’anomalia in alcuni valori ematochimici, ma è dimostrato che può esserci anche un aumento complessivo del tasso di mortalità della popolazione, e ne fanno le spese soprattutto le persone che sono più fragili.

Ci sono alcuni effetti che sono determinati dalla temperatura e quindi dal calore ci sono altri effetti che possono essere determinati da una esposizione non congrua al sole, entrambe le cose sono dannose.

Linee guida dipendenza da tabacco e da nicotina

Linee guida per il trattamento della dipendenza da tabacco e da nicotina. L’Istituto Superiore di Sanità pubblica le “Linee guida per il trattamento della dipendenza da tabacco e da nicotina” che tengono conto degli scenari generati dai nuovi prodotti entrati in commercio negli ultimi anni e valutano l’efficacia di tutti i trattamenti al momento disponibili. 2023

Le nuove Linee guida aggiornano le precedenti del 2008, le prime che tengono conto degli scenari generati dai nuovi prodotti entrati in commercio negli ultimi anni. Attraverso le risposte a nove quesiti, il documento valuta l’efficacia di tutti i trattamenti disponibili, dal counselling alla farmacoterapia agli interventi digitali, ad esempio attraverso app, formulando le relative raccomandazioni per gli operatori.


Pubblicate le “Linee guida per il trattamento della dipendenza da tabacco e da nicotina” edizione 2023, a cura dell’Istituto Superiore di Sanità, che aggiornano le precedenti del 2008 e sono le prime a tener conto degli scenari generati dai nuovi prodotti entrati in commercio negli ultimi anni.

Attraverso le risposte a nove quesiti, il documento valuta l’efficacia di tutti i trattamenti disponibili: dal counselling, alla farmacoterapia, agli interventi digitali (ad esempio attraverso app) formulando le relative raccomandazioni per gli operatori.

Le raccomandazioni contenute in questa Linea Guida rappresentano il punto di vista del Panel di esperti nel trattamento della dipendenza da tabacco e da nicotina, espresso dopo un’attenta lettura e interpretazione critica delle evidenze disponibili.

Le raccomandazioni sono dirette a tutti i professionisti sanitari e socio-sanitari coinvolti nel trattamento della dipendenza da tabacco e da nicotina.

Nell’esercizio della pratica clinica, i professionisti dovrebbero attenersi alle raccomandazioni tenendo conto anche dei bisogni, delle preferenze e valori individuali delle persone dipendenza da tabacco e da nicotina, laddove possibile. Le suddette raccomandazioni non sostituiscono il giudizio dei professionisti nella decisione riguardo agli interventi terapeutici più appropriati, rispetto alle peculiarità del caso clinico e al setting organizzativo-assistenziale.

Decisori politici, amministratori e dirigenti sanitari hanno la responsabilità di valorizzare le risorse e rimuovere gli ostacoli (di natura strutturale, tecnologica, organizzativa e professionale) all’implementazione delle raccomandazioni di questa linea guida, nel contesto delle priorità strategiche dell’SSN e dei SSR e nel rispetto dei principi di uguaglianza ed equità di accesso delle persone nello spettro autistico alle prestazioni sanitarie.

Nulla di quanto contenuto in questa linea guida deve essere interpretato e applicato in modo da risultare incompatibile con il rispetto di tali doveri.

Linee guida dipendenza da tabacco e da nicotina. Linee guida per il trattamento della dipendenza da tabacco e da nicotina. Scarica

Bando Voucher Digitali I4.0

Contributi a fondo perduto per l’introduzione di tecnologie di innovazione digitale I4.0. Domande dal 9 al 13 ottobre 2023. Per la compilazione in Telemaco scegliere il codice bando 23PD. Camera di Commercio di Modena.

Il Bando prevede contributi a fondo perduto, rivolti alle MPMI di tutti i settori economici, attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green oriented volti a sostenere la transizione ecologica del tessuto produttivo. Il Bando fa parte delle iniziative previste dal Piano Transizione 4.0.

Le risorse camerali a disposizione dell’intervento sono pari a 100.000,00 euro.

L’agevolazione è concessa in base al regime “de minimis”, non è cumulabile con altri interventi agevolativi per gli stessi costi ammissibili e consiste in un contributo a fondo perduto pari al 70% delle spese ammissibili con un massimale di 7.500,00 euro.

Alle imprese in possesso del rating di legalità verrà riconosciuta una premialità di 250,00 euro nel rispetto dei massimali “de minimis”.

È previsto un importo minimo di investimento di 5.000,00 euro.

Sono ammissibili le spese per servizi di consulenza e/o formazione e di acquisto di beni strumentali materiali e immateriali relativi a una o più tecnologie fra quelle previste all’art. 2 del bando. Le spese relative ai servizi di consulenza e/o formazione devono rappresentare almeno il 40% dei costi ammissibili.

Le spese devono essere sostenute a partire dal 01/01/2023 fino al 120° giorno successivo alla data della Determinazione di approvazione delle graduatorie delle domande ammesse.

Destinatari

Beneficiari dei contributi sono le imprese che rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa data dalla normativa comunitaria recepita a livello nazionale.
I soggetti beneficiari devono possedere tutti i requisiti previsti dal bando al momento della presentazione della domanda e fino alla liquidazione dell’aiuto.

Prima dell’invio della domanda si invita a condurre le opportune verifiche:

  • di regolarità del pagamento del diritto annuale presso il competente ufficio Diritto Annuale: diritto.annuale@mo.camcom.it;
  • di regolarità del DURC – Documento di Regolarità contributiva.

Bando Voucher Digitali I4.0. Contributi a fondo perduto per l'introduzione di tecnologie di innovazione digitale I4.0. Camera di Commercio

ALLEGATI

Bando fiere 2023

La Regione Marche, anche con l’apporto della propria Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione ATIM, e Camera di Commercio delle Marche, intendono proseguire la loro attività di sostegno alle imprese del territorio che prenderanno parte alle manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali che si svolgeranno nel primo semestre 2023 sia in presenza che in modalità virtuale.

Per il Bando in questione approvato con determina n. 105/DAP del 22.12.2022 è previsto uno stanziamento complessivo pari ad € 800.000,00.

Le domande potranno essere inviate dalle ore 10:00 del 12.07.2023 alle ore 16:00 del 19.07.2023

Bando fiere 2023 S1

Calendario fiere certificate e non certificate 2023

Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione

Sono ammesse ai contributi del presente bando le MPMI delle Marche (sono quindi escluse le Grandi imprese), ai sensi dell’allegato I al Reg. UE n. 651/2014, che al momento della presentazione della domanda:
risultino iscritte e attive al Registro delle Imprese;
abbiano sede legale o unità locale, almeno una delle quali operativa (con addetti), nel territorio della Regione Marche;
non siano sottoposte a fallimento, concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo con effetti liquidatori;
non abbiano in corso contratti di fornitura di beni-servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio delle Marche, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012.

La mancanza dei requisiti sopra elencati comporta l’immediata esclusione dal bando. I requisiti sopra richiesti dovranno essere posseduti al momento della presentazione della domanda e mantenuti fino alla erogazione del contributo stesso.

Il bando sarà accessibile sulla piattaforma Web Telemaco a partire dalle ore 10:00 del
07.07.2023 solo per consentire la precompilazione delle pratiche e il caricamento degli allegati.
A pena di esclusione le domande potranno essere inviate dalle ore 10:00 del 12.07.2023 alle ore 16:00 del 19.07.2023 (sono irricevibili le domande inviate prima e dopo le date e gli orari previsti) esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo
Sportello ON LINE “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema WebTelemaco di Infocamere– Servizi e-gov.
Le domande saranno accolte ed esaminate secondo il criterio della priorità cronologica di presentazione on line sulla base della conformità delle stesse alle norme del presente bando.
Bando fiere 2023. La Regione Marche, anche con l’apporto della propria Agenzia per il turismo e Camera di Commercio delle Marche.
bandi

Bando contributi sistemi di gestione

Bando contributi per l’adozione di sistemi di gestione certificati – anno 2023. La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest intende supportare l’adozione di sistemi di gestione certificati o l’acquisizione di certificazioni di prodotto o professionali mettendo a disposizione 250.000 di euro di contributi a fondo perduto destinati alle imprese localizzate nelle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa. 

Chi può beneficiare del contributo della Camera di Commercio

Possono beneficiare del contributo camerale le imprese o loro consorzi che, al momento della presentazione della domanda di contributo siano attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese, in regola con il pagamento del Diritto annuale, avere una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e funzionante al Registro imprese. Altre condizioni per accedere al voucher sono indicate nel bando allegato a questa pagina.

Come sono concesse le sovvenzioni alle imprese per l’adozione di sistemi di gestione certificati

Il bando prevede due fasi: quella di concessione e quella di erogazione. Entro la fine di ogni mese, saranno redatte graduatorie relative alle istanze di contributo pervenute entro la chiusura del mese precedente determinate in funzione dell’importo dell’investimento ammissibile, a partire dai valori più elevati. L’esito dell’istruttoria con la concessione o il diniego del contributo sarà reso noto a mezzo di pubblicazione su questa pagina del sito web della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. L’erogazione del voucher sarà subordinata ad una fase di verifica e avverrà solo dopo l’invio telematico della rendicontazione entro 180 giorni dalla concessione del contributo.

Quali sono le spese ammissibili per ricevere il contributo

I voucher sono concessi per interventi volti a conseguire:

  • certificazioni di sistemi di gestione aziendale
  • certificazioni di prodotto
  • certificazioni di conformità professionale

Sono considerate spese ammissibili al voucher le spese di consulenza, comprese le spese di formazione del personale sostenute nell’ambito della realizzazione dei suddetti interventi e le spese relative al rilascio delle certificazioni e/o dell’attestazione S.O.A..
Maggiori informazioni riguardanti le spese ammissibili sono indicate nel bando allegato.

A quanto ammonta il contributo

Le agevolazioni saranno concesse sotto forma di contributo a fondo perduto nella misura del 50% delle spese riconosciute come ammissibili e regolarmente documentate fino ad un massimo che varia tra i 2.500 euro ed i 5.000 euro a seconda della tipologia di iniziativa realizzata. I voucher saranno erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%.

Come inviare la domanda per ricevere il voucher per l’adozione di sistemi di gestione certificati

Le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Web-telemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 11 del 3 luglio 2023 fino alle ore 18 del 30 settembre 2023 utilizzando l’apposita modulistica presente in questa pagina.

E’ attivo un help desk tecnico per supportare le Imprese nella configurazione della piattaforma telematica Webtelemaco, i contatti del help desk sono 050503275 ovvero
info@fondazioneisi.org.

Per l’invio telematico è necessario essere registrati ai servizi di consultazione e invio pratiche di Webtelemaco secondo le procedure disponibili all’indirizzo: www.registroimprese.it.

Il Bando per la concessione di Voucher alle imprese per l’adozione di sistemi di gestione certificati anno 2023 è stato approvato con delibera della Giunta della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest n. 88 del 31 maggio 2023.

download Bando contributi per l’adozione di sistemi di gestione certificati – anno 2023. La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest
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Interpretazione art. 47 commi 2 e 8 D.Lgs. 81/2008

Interpello n. 4/ 2023.  Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito “all’interpretazione art. 47 commi 2 e 8 D.Lgs. 81/2008”. Seduta della Commissione del 22 giugno 2023. Interpretazione art. 47 commi 2 e 8 D.Lgs. 81/2008.

COBAS – Lavoro Privato ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito “all’interpretazione corretta dei commi 2 ed 8 del T.U. Sicurezza sul Lavoro, in particolare:

1. Il comma 2 prevede che [ndr. in] tutte le aziende o unità produttive, [ndr. sia] eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nel caso in cui l’azienda abbia diverse unità produttive, come nel caso specifico della catena dei supermercati, è obbligatoria la nomina di un RLS in ogni unità produttiva autonoma? Tenendo presente anche, che le unità produttive si trovano dislocate in due regioni diverse ed hanno tutte tra i trenta ed i cento dipendenti per ogni sede?

2. Nel caso in cui la stessa azienda “supermercato”, occupi tra i duecento ed i mille dipendenti complessivi nelle diverse unità produttive, e quindi il numero minimo degli RLS sia di tre,
con quali criteri vengono individuati gli stessi, qualora nelle singole unità produttive si proceda alla loro nomina e venga quindi superato detto numero minimo? Nel caso specifico, l’azienda ha accolto la nomina dei tre RLS escludendo gli ulteriori regolarmente eletti, creando una scelta comoda da parte dell’azienda”.

Al riguardo, premesso che:

– l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera i) definisce il “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” come: “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro” e alla successiva lettera t) definisce “unità produttiva” lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”;

– l’articolo 12, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Interpello”, al comma 1, prevede che: “Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, gli enti pubblici nazionali, le regioni e le province autonome, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro”;

– l’articolo 47 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” al comma 2 dispone che: “In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” e il successivo comma 5 precisa che: “Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva”;

– inoltre, il medesimo articolo 47, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, al comma 7, prevede che: “In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva” la Commissione ritiene opportuno ricordare, in via preliminare, come la stessa sia tenuta unicamente a rispondere a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro” e non a quesiti relativi a fattispecie specifiche.

Tanto premesso, la Commissione ritiene che la citata normativa stabilisca espressamente che in ogni azienda o unità produttiva, sia prevista l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La stessa normativa, inoltre, precisa che il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle loro funzioni, siano fissati in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47, comma 7, un numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva, a seconda del numero dei lavoratori impiegati.

Interpretazione art. 47 commi 2 e 8 D.Lgs. 81/2008
Interpretazione art. 47 commi 2 e 8 D.Lgs. 81/2008

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Newsletter 27 del 29 Giugno 2023

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