Videosorveglianza domande più frequenti

ABC della Sicurezza ad uso dei lavoratori
Videosorveglianza domande più frequenti
Faq garante per la protezione dei dati personali

Quali sono le regole da rispettare per installare sistemi di videosorveglianza?
L’installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell’ordinamento applicabili: ad esempio, le vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, o in materia di controllo a distanza dei lavoratori.

Va sottolineato, in particolare, che l’attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del cosiddetto principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento.

I dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

È bene ricordare inoltre che il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha adottato le “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video” allo scopo di fornire indicazioni sull’applicazione del Regolamento in relazione al trattamento di dati personali attraverso dispositivi video, inclusa la videosorveglianza.

A cura dell’ufficio Ambiente Salute e Sicurezza UilmNazionale
Versione Gennaio 2021

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Licenziamenti, Lavoro Notturno, malattie professionali, interpello

News sicurezza ambiente qualità  E-learning HSE, Banca dati Newsletter 3 del 26 Gennaio 2021, Licenziamenti, Lavoro Notturno, malattie professionali, interpello.

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ABC della Sicurezza ad uso dei lavoratori A cura dell’ufficio Ambiente Salute e Sicurezza Uilm Nazionale Versione Gennaio 2021 –Versione 1 Per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

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Avviata la consultazione pubblica sul quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro (2021-2027) La crisi COVID-19 ha messo in evidenza l’importanza cruciale della salute, compreso l’ambito

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pORTALECONSULENTI interpello n. 1 del 22 gennaio 2021

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’interpello n. 1 del 22 gennaio 2021, con il quale risponde ad un quesito dell’Assohandlers, in merito alla possibilità

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pORTALECONSULENTI indennità in favore dei pescatori autonomi

INPS: COVID-19 – indennità in favore dei pescatori autonomi L’INPS, con il messaggio n. 267 del 21 gennaio 2021, fornisce ulteriori indicazioni operative per la verifica della qualifica di pescatore autonomo

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pORTALECONSULENTI Cos’è l’e-learning

L’e-learning è un corso strutturato o un’esperienza di apprendimento erogata elettronicamente; può anche includere contenuti di supporto delle prestazioni.

Ci sono anche molti elementi diversi che possono costituire un programma

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Cos’è l’e-learning

L’e-learning è un corso strutturato o un’esperienza di apprendimento erogata elettronicamente; può anche includere contenuti di supporto delle prestazioni.

Ci sono anche molti elementi diversi che possono costituire un programma di formazione a distanza, come contenuti di lezioni dal vivo o preregistrati, video, quiz, simulazioni, giochi, attività e altri elementi interattivi. La formazione a distanza necessità per il tracciamento di oggetti didattici di tipo SCORM.

Tieni presente che potresti anche vedere il termine e-learning in modo più ampio come una raccolta per qualsiasi contenuto di apprendimento fornito elettronicamente. Sebbene lo stile ATD utilizzi un trattino nell’ortografia, potresti anche vederlo scritto elearning o eLearning .

La popolarità dell’e-learning continua a crescere. Secondo il rapporto sullo stato del settore 2019 di ATD , l’e-learning ha rappresentato quasi il 40% delle ore di apprendimento formale utilizzate nel 2018.

In generale, l’e-learning si divide in due categorie principali: asincrono e sincrono.

asincrono vs. sincrono

L’e-learning asincrono è autoapprendimento; gli studenti seguono il corso da soli, di solito su un laptop. I programmi di e-learning asincroni possono includere contenuti di lezioni preregistrati e video, immagini e / o testo, quiz di conoscenza, simulazioni, giochi e altri elementi interattivi.

L’e-learning sincrono, più comunemente denominato formazione online dal vivo, formazione online sincrona o formazione in aula virtuale, è guidato da un istruttore e svolto contemporaneamente agli altri studenti: tutti sono geograficamente dispersi.

Questa formazione utilizza in genere una piattaforma di conferenza Web o di classe virtuale, che offre funzionalità come la condivisione di diapositive o schermate, nonché strumenti di interazione come chat e annotazioni sullo schermo.

Vantaggi della formazione a distanza

Il grafico sottostante evidenzia alcuni vantaggi della formazione a distanza asincrono e sincrono rispetto alla formazione in aula di persona.

Beneficio E-learning asincrono E-learning sincrono
Portato ovunque
Preso in qualsiasi momento
Funzionalità di monitoraggio
Può essere meno costoso
Altamente scalabile
Tempo di assenza ridotto
Addestra gruppi in areee diverse
Può essere più personalizzato tramite l’apprendimento ramificato o adattivo
Consente la collaborazione globale

 

scarica file Cos'è l'e-learning. Vantaggi dell'e-learning. si divide in due categorie principali: asincrono e sincrono. Piattaforma fad Erudio crea corsi.

La piattaforma di formazione a distanza (FAD) è un ambiente integrato per l’erogazione di servizi formativi di tipo multimediale. Consente a ciascun utente di organizzare il tempo dedicato all’apprendimento in base alle proprie esigenze, accedendo alla piattaforma da ogni luogo e in qualsiasi momento della giornata.

indennità in favore dei pescatori autonomi

INPS: COVID-19 – indennità in favore dei pescatori autonomi

L’INPS, con il messaggio n. 267 del 21 gennaio 2021, fornisce ulteriori indicazioni operative per la verifica della qualifica di pescatore autonomo.

Ai fini della verifica della qualifica di “pescatore autonomo”, i lavoratori la cui istanza sia stata respinta per l’assenza del requisito in esame, in sostituzione della documentazione individuata al paragrafo 3 del messaggio n. 4358/2020, in sede di riesame, devono produrre alla Struttura territorialmente competente dell’Istituto apposita autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui siano indicati in maniera chiara ed inequivocabile:

  • lo status di pescatore “autonomo”;
  • la natura del reddito derivante dall’attività di pesca. Inoltre, il richiedente deve presentare l’eventuale documentazione rilasciata dalla cooperativa attestante il pagamento della contribuzione previdenziale sul proprio reddito.

Le informazioni contenute nei documenti riportati in precedenza (autodichiarazione e documentazione rilasciata dalla cooperativa) dovranno appena possibile essere verificate dall’operatore di Sede mediante un controllo sui sistemi “Punto Fisco” e “Cassetto Previdenziale”.

Qualora tali puntuali verifiche abbiano esito positivo e in caso non vi siano ulteriori motivi di reiezione, sarà possibile procedere con l’accoglimento della domanda per la successiva erogazione dell’indennità di 950 euro.

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interpello n. 1 del 22 gennaio 2021

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’interpello n. 1 del 22 gennaio 2021, con il quale risponde ad un quesito dell’Assohandlers, in merito alla possibilità che una società del settore aeroportuale “handling” ottenga l’estensione della CIGS, già in corso per i propri dipendenti, anche nei confronti dei lavoratori assunti dalla stessa società in occasione dell’aggiudicazione di un appalto di servizio, in applicazione della clausola sociale contenuta nel CCNL Trasporto aereo – parte speciale Handlers.

La risposta del Ministero del Lavoro

“Nel caso di specie, per lo svolgimento del servizio di handling in favore del medesimo vettore aereo nello stesso scalo aereoportuale si sono succedute due società appaltatrici.

E tuttavia, considerate le peculiari caratteristiche di tali servizi, si può individuare un continuum inscindibile tra l’attività precedentemente prestata dai lavoratori per l’appaltatore uscente e quella prestata, successivamente, dai medesimi per l’appaltatore subentrante.

In tali ipotesi si può ritenere soddisfatto il requisito dell’anzianità del lavoratore nell’attività appaltata, prendendo in considerazione il mero impiego del lavoratore nella medesima attività (e unità produttiva) oggetto dell’appalto, a prescindere dalla specifica azienda committente per la quale l’attività di handling è stata espletata.

Pertanto, ai fini del rispetto del requisito di cui al comma 3 dell’articolo 1 del d.lgs. n. 148/2015, per il settore dell’handling aeroportuale è sufficiente che il dipendente sia stato impiegato nella medesima attività (e unità produttiva) oggetto dell’appalto, a prescindere dalla specifica azienda committente per la quale tale attività è stata espletata e, dunque, il possesso da parte del lavoratore interessato dello specifico “know-how” maturato presso l’appaltatore uscente.

Una diversa interpretazione della disposizione, infatti, non terrebbe conto delle specifiche esigenze di questo settore produttivo, con la conseguenza di penalizzare ingiustificatamente i lavoratori occupati.”.

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