APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO PERSONE
PONTI MOBILI SVILUPPABILI
” APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO PERSONE INAIL 2020

Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011 INAIL 2020
L'articolo 71, comma 11, del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di lavoro elencate nell'allegato VII al medesimo decreto siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.”
L'Inail è preposto alla gestione, diretta o avvalendosi di soggetti pubblici o privati abilitati, della prima di tali verifiche, attraverso le Unità operative territoriali che operano sull'intero territorio nazionale. In tale contesto, considerati il ruolo di titolare della prima verifica periodica che il d.m. 11 aprile 2011 ha riconosciuto all'Istituto e la volontà di uniformare il comportamento delle proprie Unità Operative Territoriali, il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell'Inail ha elaborato dei documenti che descrivono le modalità tecnico-amministrative per la conduzione della prima verifica periodica.”
Nello specifico, il presente elaborato descrive in dettaglio i ponti mobili sviluppabili illustrandone le principali caratteristiche costruttive per poi trattare in modo approfondito l'attività tecnica di prima verifica periodica nonché la compilazione della scheda tecnica dell'attrezzatura e del verbale di prima verifica.”
Le istruzioni elaborate non costituiscono ovviamente un riferimento vincolante, ma vogliono piuttosto proporsi come esempio di armonizzazione su scala nazionale dell'approccio alla prima verifica periodica, definendo modalità per la conduzione delle prove e dei riscontri che possano essere di pratica utilità per tutti i soggetti coinvolti (operatori dei soggetti abilitati e di ASL/ARPA), anche al fine di garantire all'utenza indicazioni e comportamenti coerenti.
Rimangono soggetti al previgente regime omologativo, effettuato in via esclusiva dall'Inail, come riportato al punto 10 lettera B della Circolare n. 23 del 13 agosto 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i PMS privi di marcatura CE che, non già precedentemente sottoposti ad omologazione, non abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE. In questàultima eventualità il datore di lavoro dovrà allegare alla denuncia di messa in servizio, oltre alla documentazione tecnica prevista, un atto certo che possa dimostrare che la prima immissione sul mercato europeo sia precedente al 31 dicembre 1996.”
Solo dopo l'omologazione tali attrezzature seguiranno il regime di verifiche periodiche successive alla prima previsto dal d.lgs. 81/08.