APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE

Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILEL'articolo 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di lavoro elencate nell'allegato VII al medesimo decreto siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

Il d.m. 11 aprile 2011 prevede che il datore di lavoro che possiede un apparecchio di sollevamento di tipo mobile provveda a dare comunicazione di messa in servizio all'unità  operativa territoriale Inail. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale (CAD) e quindi agevolare l'utenza nell'inoltro di istanze esclusivamente per via telematica, l'Inail ha implementato la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica resi dall'Istituto alle diverse tipologie di utenti. Dal 27 maggio 2019, pertanto, la comunicazione di messa in servizio di un'attrezzatura di lavoro ai sensi del d.m. 11 aprile 2011 deve essere inoltrata esclusivamente utilizzando il servizio telematico CIVA, che consente la gestione informatizzata della richiesta. Per ulteriori approfondimenti circa l'applicativo CIVA si rimanda alla circolare Inail n. 12 del 13 maggio 2019 nella sezione documentazione.

Il datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 71, comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. in conformità  alla periodicità  stabilita dall'allegato VII al medesimo decreto, deve provvedere a richiedere all'unità  operativa territoriale Inail competente la prima delle verifiche periodiche per gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile. La periodicità  indicata nel suddetto allegato, come evidente dal punto 3.1.1 dell'allegato II al d.m. 11 aprile 2011, rappresenta il termine ultimo entro il quale l'attrezzatura di lavoro deve essere necessariamente sottoposta a verifica. In assenza dell'effettuazione della suddetta verifica periodica entro il termine prescritto, l'attrezzatura non potrà  essere utilizzata.” 

Come previsto dalla circolare del M.L.P.S. n. 11 del 25 maggio 2012 punto 1, la richiesta può ritenersi completa se contiene almeno le seguenti informazioni:” 
– indirizzo completo presso cui si trova l'attrezzatura di lavoro;” 
– dati fiscali del datore di lavoro (sede legale, codice fiscale, partita IVA) e i riferimenti telefonici;” 
– dati identificativi dell'attrezzatura di lavoro (tipologia dell'attrezzatura di lavoro, matricola ENPI/ANCC/Ispesl/Inail/MLPS);” 
– indicazione del soggetto abilitato iscritto nell'elenco di cui all'art. 2 comma 4 del d.m. 11 aprile 2011;” 
– data della richiesta.
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