Apparecchi a pressione tubazioni INAIL 2018
Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011
Apparecchi a pressione tubazioni INAIL 2018
L'articolo 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di lavoro elencate nell'allegato VII al medesimo decreto siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.”
Inail è l'ente preposto alla effettuazione, diretta o avvalendosi di soggetti pubblici o privati abilitati, della prima di tali verifiche, attraverso le unità operative territoriali che operano sull'intero territorio nazionale. In tale contesto, considerati il ruolo di titolare della prima verifica periodica che il d.m. 11 aprile 2011 ha riconosciuto all'Istituto e la volontà di uniformare il comportamento delle proprie unità operative territoriali, il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell'Inail ha elaborato dei documenti che descrivono le modalità tecnico-amministrative per la conduzione della prima verifica periodica. Nello specifico il presente elaborato descrive le fasi di cui si compone l'attività tecnica di prima verifica periodica (compilazione della scheda tecnica dell'attrezzatura e redazione del verbale di verifica) delle tubazioni.”
Le istruzioni elaborate non costituiscono ovviamente un riferimento vincolante, ma vogliono piuttosto proporsi come esempio di armonizzazione su scala nazionale dell'approccio alla prima verifica periodica, definendo modalità per la conduzione dei controlli che possano essere di pratica utilità per tutti i soggetti coinvolti (soggetti abilitati e operatori di AsL/ARPA), anche al fine di garantire indicazioni e comportamenti coerenti all'utenza.
Il presente documento descrive la procedura per l'espletamento della prima delle verifiche periodiche su tubazioni.”
Tale tipologia di attrezzature rientra anche nel campo di applicazione del d.m. n. 329 del 1.12.2004, dal titolo “«Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93″», le cui disposizioni rimangono valide ai sensi dell'art. 6 del d.m. 11 aprile 2011.”
La Direttiva europea di prodotto che, ai fini e definendo gli obblighi della certificazione CE, stabilisce i requisiti di progettazione, fabbricazione, verifica all'atto costruttivo di una attrezzatura a pressione, è la Pressure Equipment Directive (PED). La Direttiva PED (n. 97/23/CE – recepita dall'Italia con il d.lgs. 93/2000 – integrata dalla più recente 2014/68/UE, recepita dall'Italia con il d.lgs. 26/2016 che ha solo modificato il d.lgs. 93/2000) definisce come 'tubazioni' i “componenti di una conduttura destinati al trasporto dei fluidi allorché essi sono collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione.”
Le tubazioni comprendono in particolare un tubo o un insieme di tubi, condotte, accessori, giunti di dilatazione, tubi flessibili o altri eventuali componenti sottoposti a pressione. Gli scambiatori di calore costituiti da tubi per il raffreddamento o il riscaldamento di aria sono parificati alle tubazioni.” si tenga presente che in Italia fino all'entrata in vigore del d.lgs. 93/2000 le norme di sicurezza previste dalle leggi e dai regolamenti sugli impianti e sui recipienti soggetti a pressione (R.D. 824/27, d.m. 21.11.1972) non consideravano le tubazioni, e pertanto la loro costruzione era regolamentata dal D.P.R. 547/55 (Capo II – Impianti, apparecchi e recipienti soggetti a pressione art. 241 – Requisiti di resistenza) che stabiliva generici requisiti di resistenza e di idoneità secondo la destinazione d'uso, senza per altro stabilire regimi omologativi o di verifica. Dunque è solo con l'entrata in vigore del d.lgs. 93/2000 (ovvero dal 29.05.02) che la normativa italiana inizia a considerare le tubazioni alla stessa stregua delle altre attrezzature a pressione, imponendo che vengano fabbricate nel rispetto dei requisiti essenziali della PED, a meno che non godano delle esclusioni soggettive riportate nella direttiva stessa.
Documento 23 MB