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  • Data di creazione 23 Novembre 2015
  • Ultimo aggiornamento 23 Novembre 2015

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, linee guida

La funzione del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è di alta vigilanza in termini di coordinamento delle imprese; la vigilanza "operativa" è di competenza del datore di lavoro delle imprese esecutrici e in particolare dell'impresa affidataria. Scopo del documento è di fornire un utile strumento per l'esercizio dell'attività  di coordinatore in fase di esecuzione. In particolare, vengono indicate le modalità  con cui il coordinatore, nel pieno rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 92 del d.lgs. 81/2008, deve svolgere l'incarico attribuitogli, al fine di garantire una corretta esecuzione dell'opera e gestione del cantiere.
Ecco, in sintesi, le azioni che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve compiere per un corretto svolgimento del proprio compito:

effettuare un primo sopralluogo in cantiere per verificare l'attendibilità  del PSC e fascicolo, a lui consegnati, e redigere apposito verbale e documentazione fotografica
verificare l'idoneità  del POS delle imprese esecutrici (e richiedere eventuali modifiche o integrazioni se necessarie)
convocare riunione di coordinamento prima dell'inizio lavori (indicati i punti da discutere) e redazione del verbale di coordinamento al termine della riunione
verificare costantemente che tutte le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi abbiano ricevuto dall'impresa copia del PSC e ne abbiano accettato i contenuti
convocare riunioni di coordinamento in riferimento alle indicazioni del cronoprogramma
segnalare ingressi di imprese non autorizzate al committente o responsabile dei lavori
effettuare sopralluoghi frequenti in cantiere, in funzione dei rischi e caratteristiche dell'opera, e redazione del verbale
contestare per iscritto quanto riscontrato alle imprese in caso di inosservanza delle disposizioni degli artt. 94-95-96 e 97 comma 1 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ed alla prescrizioni del PSC
sospendere i lavori in caso di pericolo grave ed imminente e inviare il relativo verbale al committente o responsabile dei lavori
approvare l'importo relativo agli oneri per la sicurezza (al momento della liquidazione del SAL)
adeguare il PSC ed il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori o alle modifiche intervenute
aggiornare e completare, al termine dei lavori, il fascicolo dei lavori
redigere il verbale di fine lavori, al termine dei lavori