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- Data di creazione 7 Luglio 2015
- Ultimo aggiornamento 7 Luglio 2015
GUIDA ALLA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO ELETTRICO
INAIL
Il processo di valutazione e gestione del rischio elettrico derivante dall'applicazione congiunta del D.Lgs. 81/08 e degli altri testi di legge in vigore consente di ridurre tale rischio ad un livello accettabile, in conformità a quanto previsto dalle stesse leggi. Nelle attività ordinarie, nelle quali i lavoratori sono considerati utenti generici degli impianti, delle apparecchiature e dei componenti elettrici messi loro a disposizione, il datore di lavoro dovrà compiere tutte le azioni necessarie a garantire:
- la realizzazione a regola d'arte di tutto il materiale elettrico reso disponibile, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle condizioni ambientali e di esercizio;
- il corretto utilizzo di tale materiale, volto a prevenire i rischi;
- l'adeguata manutenzione e le necessarie verifiche periodiche, finalizzate al mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza.
La valutazione potrà seguire modalità diverse e fare riferimento a documenti o attestazioni specifici per ciascuna sorgente di rischio: l'impianto elettrico, gli apparecchi utilizzatori, gli organi di collegamento mobile. Essa dovrà considerare, comunque, le condizioni di sicurezza conseguite nella costruzione del componente o nell'installazione dell'impianto, nel loro utilizzo e nel loro mantenimento nel tempo. Nel caso di "lavori in prossimità di parti attive" o "lavori elettrici", la gestione del rischio elettrico richiede anche la formazione specialistica dei lavoratori, l'adozione di specifiche procedure di lavoro, di idonee attrezzature e dispositivi di protezione collettivi ed individuali, secondo quanto prescritto dalle leggi e dalle norme tecniche. In ogni caso, dovrà essere effettuata la specifica valutazione del rischio per le scariche atmosferiche e, in caso di necessità , dovranno essere adottate le necessarie misure previste dalle norme tecniche per ridurre tale rischio al di sotto di quello convenzionalmente ritenuto accettabile.