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  • Data di creazione 16 Giugno 2015
  • Ultimo aggiornamento 16 Giugno 2015

Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2015

Il Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2015 Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro (decreto legislativo esame definitivo)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in via definitiva, un decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Il provvedimento interviene, prevalentemente, sul testo unico a tutela della maternità  (nª 151 del 26 marzo 2001), e reca misure volte a sostenere le cure parentali e a tutelare in particolare le madri lavoratrici. Il decreto interviene, innanzitutto, sul congedo obbligatorio di maternità , al fine di rendere più flessibile la possibilità  di fruirne in casi particolari come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato. Il decreto prevede un'estensione massima dell'arco temporale di fruibilità  del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12. Quello parzialmente retribuito (30%) viene portato dai 3 anni di età  a 6 anni; per le famiglie meno abbienti tale beneficio può arrivare sino ad 8 anni. Analoga previsione viene introdotta per i casi di adozione o di affidamento.
In materia di congedi di paternità , viene estesa a tutte le categorie di lavoratori, e quindi non solo per i lavoratori dipendenti come attualmente previsto, la possibilità  di usufruire del congedo da parte del padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti. Sono inoltre state introdotte norme volte a tutelare la genitorialità  in caso di adozioni e affidamenti prevedendo estensioni di tutele già  previste per i genitori naturali. Importante l'estensione dell'istituto della automaticità  delle prestazioni (ovvero l'erogazione dell'indennità  di maternità  anche in caso di mancato versamento dei relativi contributi) anche ai lavoratori e alle lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui alla legge n. 335/95 non iscritti ad altre forme obbligatorie.
Il decreto contiene due disposizioni innovative in materia di telelavoro e di donne vittime di violenza di genere. La norma sul telelavoro prevede benefici per i datori di lavoro privato che vi facciano ricorso per venire incontro alle esigenze di cure parentali dei loro dipendenti. La seconda norma introduce il congedo per le donne vittime di violenza di genere ed inserite in percorsi di protezione debitamente certificati. Si prevede la possibilità  per le lavoratrici dipendenti di datore di lavoro pubblico o privato, con esclusione del lavoro domestico, nonché per le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata o continuativa di astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi, per motivi legati a tali percorsi, garantendo loro la retribuzione e gli altri istituti connessi.