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- Data di creazione 18 Febbraio 2015
- Ultimo aggiornamento 18 Febbraio 2015
sentenza n. 5857 del 9 febbraio 2015
Con sentenza n. 5857 del 9 febbraio 2015, la Cassazione ha affermato che il committente, al momento dell'analisi sulla valutazione dei rischi, deve sempre tener conto della presenza di ditte esterne (appaltatori o subappaltatori) e di lavoratori autonomi terzi eventualmente operanti all'interno dell'ambiente di lavoro in relazione all'effettuazione di un regolare contratto di appalto.