Disegno di legge 2243 abolizione registro infortuni

Sarà  obbligatorio segnalare solo quegli infortuni sul lavoro che comportino lesioni con prognosi maggiore ai 14 giorni, mentre erano 3 nella vecchia normativa, creando “un meccanismo elusivo nei confronti della denuncia degli infortuni più gravi”. Questa una delle norme contenute nel disegno di legge 2243 (semplificazione)

Art. 12. (Semplificazione della denuncia di infortunio o malattia professionale)

Art. 13. (Accesso degli enti previdenziali alla consultazione della banca di dati dei sinistri istituita presso l'ISVAP ai fini dell'esercizio del diritto di surrogazione)

Art. 14. (Modifica all'articolo 53 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.” 81, concernente la tenuta della documentazione in materia di sicurezza sul lavoro)


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Art. 12.

(Semplificazione della denuncia di infortunio o malattia professionale)

1. Al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 54 la parola: “«tre“» è sostituita dalla seguente: “«quindici“»;

b) all'articolo 56, il primo comma è sostituito dal seguente:

“«L'Istituto assicuratore, ricevuta la denuncia di cui all'articolo 53, deve rimettere entro il primo giorno non festivo successivo al verificarsi dell'evento, per ogni caso di infortunio denunciato, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o un'inabilità  superiore a trenta giorni, quando si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare della denuncia alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con riferimento al luogo dell'infortunio. All'adempimento di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili dell'Istituto assicuratore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”».

Art. 13.

(Accesso degli enti previdenziali alla consultazione della banca di dati dei sinistri istituita presso l'ISVAP ai fini dell'esercizio del diritto di surrogazione)

1. All'articolo 120, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: “«organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni”» sono inserite le seguenti: “«, ivi compresi gli enti previdenziali,”».

Art. 14.

(Modifica all'articolo 53 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la tenuta della documentazione in materia di sicurezza sul lavoro)

1. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 53 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituito dal seguente: “«Ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalità  per la semplificazione degli adempimenti, ivi compresa l'eventuale eliminazione ovvero la tenuta semplificata della documentazione di cui al periodo precedente, sono definite, secondo criteri di semplificazione, trasparenza ed economicità  delle procedure, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2010″».

2. Al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: “«al registro infortuni ed”» sono soppresse. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è conseguentemente abolito l'obbligo di tenuta del registro degli infortuni.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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