Modifiche al Codice dei Contratti

Esclusione automatica imprese collegate da gare pubbliche (art.3)
” La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già  approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità  europee. Tale decreto legge all'articolo 3 apporta delle modifiche al Codice Appalti. La normativa italiana sugli appalti pubblici (decreto legislativo 163/2006) vieta la partecipazione alla medesima gara di appalto di imprese che sono tra loro in una situazione di collegamento. Secondo la Corte di giustizia europea tale norma (art.34 comma 2) è incompatibile con il diritto comunitario. La disciplina nazionale in tema di controllo di imprese e gare di appalto prevede una esclusione “automatica”, in quanto il solo fatto che vi sia una situazione di controllo preclude la partecipazione alla medesima gara e obbliga la stazione appaltante a dichiarare l'esclusione: tale automatismo, secondo la Corte, implica una presunzione assoluta di reciproca influenza nella formulazione delle offerte in gara e non lascia a tali imprese la possibilità  di dimostrare che non sussistono reali rischi di insorgenza di pratiche atte a minacciare la trasparenza e a falsare la concorrenza tra gli offerenti. Secondo la Corte, compete alla stazione appaltante il compito di accertare se il rapporto di controllo abbia esercitato un'influenza sul contenuto delle rispettive offerte depositate dalle imprese interessate nell'ambito di una stessa procedura di aggiudicazione pubblica, mediante un esame e una valutazione dei fatti. La disciplina nazionale va letta dunque nel senso che la situazione di controllo formale o sostanziale è causa di esclusione se la stazione appaltante accerti che il rapporto di controllo abbia influenzato la formulazione delle offerte e sia pertanto idoneo a determinare una turbativa della gara. Al contrario, deve ritenersi consentita la partecipazione alla medesima gara di appalto di imprese in situazione di controllo, laddove il rapporto di controllo sia ininfluente in ordine alla formulazione delle offerte e non determini turbativa della gara.
L'art.3 del decreto legge 135/2009 introduce modifiche al codice degli appalti pubblici, in particolare, agli articoli 38 e 49 mentre abroga il comma 2 dell'art.34.

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