Aggiornamento antincendio

il CNI chiarisce che la scadenza del termine rimane il 28 agosto 2016. Non c'è nessuna proroga introdotta dal Dm 7 giugno 2016

Aggiornamento antincendio

circolare del 7 dicembre 2017Il CNI (Consiglio Nazionale Ingegneri) ha pubblicato, nella circolare del 7 dicembre 2017, la nota dei Vigili del Fuoco con i chiarimenti sulle modifiche al” Dm 5 agosto 2011, introdotte dal Dm 7″ giugno 2016. Per rispondere alle numerose” richieste di chiarimento i Vigili del fuoco hanno voluto precisare che il Dm 7 giugno 2016 non ha previsto alcuna proroga” dei termini” per il completamento degli obblighi di aggiornamento per i tecnici abilitati già  iscritti negli elenchi dei professionisti antincendio al 27 agosto 2011, data di entrata in vigore del Dm 5 agosto 2011.

Si evidenzia, infatti, che il citalo decreto è stato emanato esclusivamente: “al fine di meglio precisare la cadenza temporale dei corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, che i professionisti devono svolgere per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006. n. 139“.

Pertanto” il citato Dm 7 giugno 2016 non ha” inserito alcuna proroga, e dunque la scadenza dell'aggiornamento rimane quella fissata dal Dm 5 agosto 2011 e cioè il 28 agosto 2016.

Ministero dell'Interno:

Con riferimento all'oggetto, in riscontro ad alcune richieste di chiarimento pervenute a questa Direzione Centrale, si. rappresenta che il D.M. 7 giugno 2016 non ha previsto alcuna proroga dei termini per il completamento degli obblighi di l'aggiornamento per i tecnici abilitati già  iscritti negli elenchi dei:professionisti antincendio al 27 agosto 2011, data di entrata in vigore del D.M. 5 agosto 2011. Si evidenzia, infatti, che il citato decreto 7 agosto 2016. emanalo esclusivamente “al fine di meglio precisare la scadenza temporale dei corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, che i professionisti devono svolgere per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art.6 del decreto legislativo 8 marzo 2006. n. 139”, prevede, all'art.1, la completa sostituzione del comma l dell'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011.

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