sperimentazione su base volontaria del sistema del vuoto a rendere

Decreto 3 luglio 2017, n. 142

sperimentazione su base volontaria del sistema del vuoto a rendere

E-learningMINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 3 luglio 2017, n. 142 Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, ai sensi dell'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (17G00154) (GU Serie Generale n.224 del 25-09-2017) note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/10/2017.

Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio,favorendo il riutilizzo degli imballaggi usati, il presente regolamento disciplina le modalita' di attuazione della sperimentazione su base volontaria del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi o residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo, di cui all'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,n.152, nonche' le forme di incentivazione, le”  loro modalita' di applicazione e i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi.
La sperimentazione del sistema del vuoto a rendere”  su”  cauzione si applica agli imballaggi con le seguenti caratteristiche:
a) di tipo primario, ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) riutilizzabili, ai sensi dell'articolo 218, comma”  1,”  lettera
e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) conformi ai”  requisiti”  stabiliti”  dal”  decreto”  del”  Ministro dell'ambiente e della”  tutela”  del”  territorio”  del”  2″  maggio”  2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.”  108″  dell'”  11″  maggio”  2006, recante “«Aggiornamento”  degli”  studi”  europei”  fissati”  dal”  Comitato europeo di normazione (CEN), in conformita' ai”  requisiti”  essenziali stabiliti all'articolo 9 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi”  e rifiuti di imballaggio”»;
d) destinati all'uso alimentare e”  al”  contenimento”  di”  birra”  o acqua minerale;
e) serviti al pubblico nei punti di consumo;
f) di volume compreso tra 0,20 e 1,5 litri.

Decreto 3 luglio 2017, n. 142Decreto 3 luglio 2017, n. 142

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