Nuovo Codice Appalti Rating d’impresa

Rating di impresa obbligatorio per qualificarsi alle gare di appalto di contratti pubblici Documento ANAC

Nuovo Codice Appalti Rating d'impresa

d.lgs. 50/2016Rating di impresa obbligatorio per qualificarsi alle gare di appalto di contratti pubblici; rating di legalità  considerato elemento premiale, così come l'assenza di iscrizione di riserve; penalizzate le imprese soccombenti e condannate alle spese per lite temeraria o per inammissibilità  del ricorso; valutata positivamente la regolarità  contributiva e il pagamento entro 30 giorni dei subappaltatori; attenzione anche al patrimonio netto e al rapporto costo del personale/fatturato.

L'art. 83, comma 10, del d.lgs. 50/2016 prevede l'istituzione presso l'ANAC del sistema del Rating di impresa e delle relative penalità  e premialità , da applicarsi ai fini della qualificazione delle imprese. Per il suo funzionamento, “«l'ANAC definisce i re quisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità  di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice”». La possibilità  di utilizzare criteri reputazionali ai fini della qualificazione/selezione degli offerenti è un tema oggetto di dibattito da diversi anni e nasce dalla percezione di una generalizzata inadeguatezza del vigente sistema di qualificazione a garantire l'affidabilità  dell'operatore economico e assicurare la qualità  della prestazione finale. A ciò si è aggiunta una rinnovata esigenza di contrastare la corruzione che ha continuato a inquinare il settore degli appalti pubblici, il quale è considerato uno dei più esposti al rischio di fenomeni corruttivi. Ciò ha condotto il legislatore, com'è noto, a introdurre l'obbligo per le amministrazioni/stazioni appaltanti di adottare adeguati meccanismi di prevenzione e, allo stesso tempo, di richiedere ai soggetti privati che vengono in contatto con la pubblica amministrazione, e che sono destinatari di risorse pubbliche sotto qualsiasi forma (sovvenzioni/contributi ovvero corrispettivi di un appalto), maggiori garanzie di legalità  (si vedano al riguardo le disposizioni sul Rating di legalità  introdotte dal d.l. n.1/2012 e quelle sul protocolli di legalità  previste dalla legge 190/2012). Il Rating di impresa, ai sensi dell'art. 83, comma 10, del Codice è “«da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese”». La qualificazione deve essere intesa in senso ampio come valutazione della capacità  delle imprese di poter accedere alla gara. Ai sensi dell'art. 84 del Codice, la qualificazione è affidata alle SOA, per i lavori di importo superiore ai 150 mila euro, mentre per i lavori di import o inferiore a tale soglia e per i servizi e le forniture è affidata alle stazioni appaltanti. Il sistema del Rating di impresa deve valere in entrambi i casi, prevedendo un diverso impatto sul rating in base all'oggetto del contratto (lavori, servizi e forniture), al fine di non violare il principio di parità  di trattamento. L'Autorità  ritiene che, con opportuni accorgimenti, il Rating di impresa possa essere certificato anche per le imprese estere, valutando i comportamenti tenuti dalle medesime nell'esecuzione degli appalti. In tal caso, i requisiti necessari all'attribuzione del Rating e autodichiarati dagli operatori economici esteri saranno sottoposti a verifica in collaborazione con le rappresentanze diplomatiche dei Paesi di appartenenza.

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