Il lavoro in quota nei cantieri temporanei e mobili con utilizzo di ponteggi metallici e macchine
Gli aspetti” normativi, documentali ed applicativi per il CEL nei lavori in quota
Il lavoro in quota nei cantieri temporanei e mobili con utilizzo di ponteggi metallici e macchine
Pubblichiamo la presentazione del Docente: Ing. Massimo Cerri
Referente d'Area Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Roma
SEMINARIO: Il lavoro in quota nei cantieri temporanei e mobili con utilizzo di ponteggi metallici e macchine
DEFINIZIONE
Attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad una altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota (art. 111 D.Lgs 81/2008) Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure , in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale ;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
ATTREZZATURE SPECIFICHE
- Ponteggi
- Trabattelli o ponti su ruote
- Funi
- Scale portatili
- Piattaforme di lavoro in elevazione (P.L.E.)
La disciplina del Testo Unico riguarda la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro con riferimento a tutti i settori di attività . Sono pertanto individuate alcune figure che ricoprono ruoli significativi all'interno dell'impresa cui sono riconnessi rilevanti profili di responsabilità . Tali ruoli significativi comportano la titolarità di posizioni di garanzia, rispetto all'incolumità fisica e psichica dei lavoratori, derivanti dal complesso di norme che disciplinano la materia antinfortunistica . Dette posizioni di garanzia comportano l'obbligo di predisporre le idonee misure di sicurezza e di impedire il verificarsi di eventi lesivi per i lavoratori, conseguendo all'eventuale omissione delle misure di sicurezza e al mancato rispetto degli obblighi di prevenzione la responsabilità penale personale del titolare .
La presentazione presenta l'organizzazione del cantiere, l'impresa affidataria, le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi e gli OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE in base all'art. 91 del dlgs 81 e quindi la redazione del PSC e Fascicolo dell'opera, i ponteggi ed il PIMUS e l'ITER gestionale del PIMUS
Gli aspetti” normativi, documentali ed applicativi per il CEL nei lavori in quota