CONTRIBUTO DEL SISTEMA PREVENZIONISTICO AZIENDALE ALL’ATTIVITÀ DEL MEDICO COMPETENTE

Guida per le imprese

CONTRIBUTO DEL SISTEMA PREVENZIONISTICO AZIENDALE ALL'ATTIVITà€ DEL MEDICO COMPETENTE

medico competenteQuesto documento rappresenta la sintesi condivisa del lavoro svolto dal gruppo “Contributo del sistema prevenzionistico aziendale all'attività  del medico competente” costituito nell'ambito del Comitato di Coordinamento Provinciale ex art.7 DLgs 81/08 di Monza e Brianza www.aslmonzabrianza

Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera h) del D.Lgs 81/08, il medico competente è un medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

E inoltre:

– Ai sensi dell'articolo 39 comma 1 del D.Lgs 81/08, l'attività  di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH);

– Ai sensi dell'articolo 39 comma 3 del D.Lgs 81/08,il dipendente di una struttura pubblica, che svolge attività  di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività  di medico competente;

– Ai sensi dell'articolo 39 comma 4 del D.L.gs 81/08, il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di assicurare ai propri dipendenti la tutela della loro salute e la prevenzione dei rischi, anche utilizzando la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente, ove prevista, garantendo allo stesso massima autonomia.

Il medico competente deve essere equidistante tra il datore di lavoro e il lavoratore e nel caso vi fossero interessi contrapposti, il suo dovere è sempre e comunque la massima tutela della salute del lavoratore.

È importante che il datore di lavoro, all'atto della nomina del medico competente, verifichi che lo stesso sia in possesso dei requisiti necessari previsti dall'articolo 38 del D.Lgs 81/08 e la presenza all'interno del Registro Nazionale9 dei medici competenti.

Il rapporto tra medico competente e datore di lavoro deve essere chiaro rispetto alla complessità  delle attività  svolte dallo stesso: sopralluoghi, collaborazione nella valutazione dei rischi, collaborazione nell'attività  di informazione e formazione, sorveglianza sanitaria, visite su richiesta dei lavoratori e relazioni sui risultati collettivi della sorveglianza sanitaria.

Il medico competente deve avere un importante ruolo nella valutazione dei rischi, sia in relazione alla sua partecipazione diretta e/o collaborazione alla procedura o a fasi della stessa, sia nella fase di esame del DVR quando la valutazione dei rischi è stata effettuata da altri operatori della prevenzione.

La Medicina del Lavoro si occupa della salute del luogo di lavoro e dei lavoratori:

– promuovendo l'adozione di misure di protezione collettiva, di protezione individuale e di comportamenti organizzativi, al fine di prevenire le malattie da lavoro e di promuovere programmi volontari di “promozione della salute”;

– attuando un programma di sorveglianza sanitaria finalizzato a individuare alterazioni dello stato di salute legate o a indebite esposizioni professionali o a ipersuscettibilità  individuali;

Il DLgs 81 e s.m.i. prevede due momenti in cui i componenti del sistema prevenzionistico aziendale si confrontano, collaborando ciascuno con le proprie competenze e professionalità  alla valutazione dei rischi:

– il sopralluogo del medico competente,

– ” la riunione periodica.

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