Sicurezza nel lavoro autonomo

Consiglio dei ministri 28 gennaio 2016

Sicurezza nel lavoro autonomo

Il Consiglio dei ministri si è riunito giovedì 28 gennaio 2016, alle ore 17.35 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Claudio De Vincenti.

In apertura del Consiglio dei ministri, il Ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, ha aggiornato il Governo sullo stato di attuazione del Programma comunicando l'adozione di 10 provvedimenti attuativi e l'abrogazione, ad opera della Legge di Stabilità  per il 2016, di 1 provvedimento riferibile allo stock dei precedenti Esecutivi.

Tra i vari provvedimenti e' presente la TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO NON IMPRENDITORIALE
Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (disegno di legge)
Disposizioni in materia di lavoro autonomo
La prima parte del provvedimento detta disposizioni in materia di lavoro autonomo con l'obiettivo di costruire per tali lavoratori, prestatori d'opera materiali e intellettuali non imprenditori, un sistema di diritti e di welfare moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro.

Le principali misure riguardano:
la previsione di agevolazioni fiscali, consistenti nella deducibilità :
nella misura del 100%, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità  finalizzate all'inserimento o reinserimento del lavoratore autonomo nel mercato del lavoro;
nella misura del 100% delle spese per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale, e in misura integrale delle spese per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà , allo scopo di favorire la stipula di tali polizze, e favorendo, allo stesso tempo, lo sviluppo del mercato assicurativo e la diffusione di tali forme assicurative, con un conseguente abbattimento dei costi per il lavoratore autonomo.
la parificazione dei lavoratori autonomi ai piccoli imprenditori ai fini dell'accesso ai PON e ai POR a valere sui fondi strutturali europei;
il riconoscimento del diritto di percepire l'indennità  di maternità  spettante per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi, indipendentemente dalla effettiva astensione dall'attività  lavorativa, l'estensione della durata e dell'arco temporale entro il quale tali lavoratori possano usufruire dei congedi parentali, prevedendo che l'indennità  per congedo parentale possa essere corrisposta per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino;
la previsione della sospensione, senza diritto al corrispettivo, del rapporto di lavoro dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività  in via continuativa per il committente in caso di gravidanza, malattia e infortunio, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, e la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l'intera durata della malattia e dell'infortunio fino ad un massimo di 2 anni, in caso di malattia e infortunio di gravità  tale da impedire lo svolgimento dell'attività  lavorativa per oltre 60 giorni.
la previsione di una specifica misura di tutela contro la malattia in base alla quale, i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, sono equiparati alla degenza ospedaliera.

Disposizioni in materia di lavoro agile
La seconda parte del provvedimento reca diposizioni in materia di lavoro agile, che consiste, non in una nuova tipologia contrattuale, ma in una modalità  flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato quanto ai luoghi e ai tempi di lavoro finalizzata a regolare forme innovative di organizzazione del lavoro, agevolando così”  la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che può essere eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

È previsto che:
il lavoratore che presta l'attività  di lavoro subordinato in modalità  agile ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda;
gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività  ed efficienza del lavoro subordinato, siano applicati anche quando l'attività  lavorativa sia prestata in modalità  di lavoro agile;
il datore di lavoro garantisce al lavoratore che svolge la prestazione in modalità  di lavoro agile il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza.

fonte http://www.governo.it

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