Decreto ministeriale 13 Gennaio 2016
Modalità e termini per la designazione e l'individuazione dei componenti della Commissione consultiva permanente
Decreto ministeriale 13 Gennaio 2016
Firmato il Decreto concernente l'individuazione delle modalità e dei termini per la designazione e l'individuazione dei componenti della Commissione consultiva permanente
In data 13/1/2016 è stato firmato il Decreto ministeriale” concernente l'individuazione delle modalità e dei termini per la designazione e l'individuazione dei componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, come modificato dall'articolo 20 del d.lgs. n. 151/2015.
Designazione degli esperti da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale
1. Gli esperti, effettivi e supplenti, di cui all' articolo 6, comma 1 , lettere h) ed i) del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nelle forme indicate nell'avviso di cui all'articolo 1 , comma 1, e nel termine di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Qualora le designazioni di cui al comma l siano superiori al numero di esperti rispettivamente previsti all'articolo 6, comma l, lettere h) ed i), del decreto legislativo n. 81 del 2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua una selezione, tenendo conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni designanti e della necessità di garantire il pluralismo, sulla base di una valutazione complessiva dei seguenti elementi:
a) consistenza numerica delle organizzazioni sindacali;
b) diffusione sul territorio nazionale;
c) partecipazione alla negoziazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro;
d) partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro individuali, plurime e collettive.
3. Le organizzazioni sindacali designanti possono, congiuntamente alle designazioni, far pervenire tutta la più ampia e aggiornata documentazione utile a dimostrare la sussistenza degli elementi indicati al comma 2, oppure far riferimento alla documentazione già in possesso della pubblica amministrazione