La colpa negli infortuni sul lavoro

Una riflessione sulla condotta abnorme del lavoratore

La colpa negli infortuni sul lavoro

Lisanna BilIeri , Tecnico della Prevenzione , Dipartimento della Prevenzione dì Pistoia. AUSL Toscana centro

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lavoratoreDagli appuntì raccolti durante l'intervento del dott. Luigi Boccia, sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dì Pistoia Sì premettono due considerazioni dì principio.

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La prima è quella in forza del quale anche il lavoratore, pu r essendo il soggetto primariamente tutelato dalla normativa dì prevenzione, è anch'egli titolare dì una posizione dì garanzia nella materia del lavoro. Sì potrebbe dire che la posizione del lavoratore è una situazione bifronte: il lavoratore come soggetto destinatario dì responsabilità  e come soggetto destinatario dì protezione. Importante, in proposito, è la disposizione Che dettaglia in maniera ancora più puntuale rispetto alla previgente disciplina (in particolare l'articolo 6 del D.P.R. 547 del 1955) gli obblighi comportamentali del lavoratore (articolo 20 del decreto legislativo 81/08 e s.m.ì. ). Dì rilievo, in particolare, è l'obbligo imposto dal comma 1 ), del citato articolo, al lavoratore dì prendersi cura non so'lo della propria salute e sicurezza, ma anche dì quella delle altre persone presenti sul ” luogo dì lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni. Sì tratta dì un obbligo cautelare “specifico”, la cui violazione può integrare un addebito a titolo dì ” colpa specifica”, con gli effetti, in caso dì danno alle persone, dì cui agli articoli 589 comma 2 e 590 comma 3 del codice penale.

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La seconda, secondo la quale, dì norma, la responsabilità  del datore dì lavoro non è esclusa dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, Che abbiano contribuito al verificarsi dell'infortunio. Ciò in quanto al datore di lavoro è imposto, tra l'altro, di esigere il rispetto delle regole di cautela da parte del lavoratore: cosicché il datore di lavoro è “garante” anche della correttezza dell'agire del lavoratore (l'articolo 18 comma 1) lett. f), del decreto legislativo 81/08 e s.m.ì., che impone al datore di lavoro di richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in tema di sicurezza del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a toro disposizione). Appare anche opportuno segnalare Che la norma cristallizza l'obbligo di Vigilanza del datore d i lavoro e del dirigente sull'adempimento degli obblighi previsti a carico di lavoratori, preposti, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, medici competenti ecc. come peraltro già  ritenuto dalla giurisprudenza consolidata, tantàè che la violazione di tale obbligo di vigilanza è sanzionata ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 81/08 e s.m.i ..

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E' evidente che la norma non fornisce indicazioni puntuali sulla misura del dovere di vigilanza imposto ai soggetti individuati, compito che inevitabilmente è rimandato ai giudici. Va sottolineato che, in realtà , in molti casi, la violazione che viene imputata al datore di lavoro non è l'astratta violazione dell'obbligo di vigilare tout court, ma è la contestazione di aver consentito l'instaurarsi di una prassi di lavoro all'insegna della noncuranza o comunque della scarsa vigilanza sull'osservanza delle norme antinfortunistiche da parte dei lavoratori; in sostanza, un livello di disattenzione diffuso e protratto nel tempo, che viene di regola tollerato (se non a volte stimolato) per esigenze di contenimento dei tempi di lavoro.

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