Circolare n. 12 dell’11 marzo 2013 Attrezzature di lavoro

Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori
Circolare n. 12 dell'11 marzo 2013 ” 

Oggetto: Accordo”  22 febbraio 2012Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 11. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione”  delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità  per il riconoscimento”  di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità  della formazione, in attua zione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni

Chiarimenti

A”  seguito” ”  di”  numerosi” ”  quesiti” ”  pervenuti” ”  allo” ”  scrivente” ”  in” ”  merito”  all'applicazione dell 'Accordo”  22″  febbraio”  2012, su”  conforne parere”  della”  Commissione”  di”  cui”  all'Allegato”  A, punto 11 dello stesso Accordo, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi

ESPERIENZA DOCUMENTATA PER ” I LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO DI CUI AL PUNTO 9.4 DELL' ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012

Ai fini della documentazione dell 'esperienza”  nell'uso”  delle attrezzature”  di lavoro degli operatori del settore agricolo è possibile considerare le seguenti situazioni:

a) nel caso di lavoratore autonomo o di datore di lavoro utilizzatore lo stesso può documentare l'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di”  notorietà ”  redatta”  ai”  sensi”  del”  DPR n. 445/2000. Detta dichiarazione deve”  attestare”  la disponibilità  in azienda dell'attrezzatura di lavoro di cui si dichiara l'esperienza e che l'attività  lavorativa”  negli”  anni”  di”  riferimento”  è”  stata”  svolta”  nell'ambito del”  normale ciclo”  produttivo aziendale. L'esperienza deve”  riferirsi”  ad un periodo”  di”  tempo”  non antecedente”  a dieci anni. Medesima dichiarazione”  potrà  essere redatta dal titolare dell'impresa agricola per documentare l'esperienza di eventuali collaboratori famigliari;

b) nel”  caso”  di”  lavoratore”  subordinato”  lo”  stesso”  può”  documentare”  l'esperienza”  nell'uso” ”  delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  redatta ai sensi del DPR n. 445/2000.”  Detta dichiarazione”  deve necessariamente attestare”  l'individuazione dei periodi di tempo”  in cui il lavoratore ha svolto”  l'attività  alle dipendenze”  della o delle imprese agricole,” ”  nominativamente” ”  individuate,” ”  nelle” ”  quali” ”  ha” ”  acquisito” ” ”  l'esperienza” ”  nell 'uso dell'attrezzatura di”  lavoro”  e che l'attività  lavorativa”  negli”  anni”  di riferimento”  è stata svolta nell 'ambito”  del normale”  ciclo”  produttivo”  aziendale.”  Anche”  in questo”  caso”  l 'esperienza”  deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente”  a dieci anni. In ogni caso il datore di lavoro, fermo restando”  quanto”  previsto al comma”  7, dell'articolo 71 e al comma”  4, dell'articolo 73, entrambi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è sempre tenuto a verificare le capacità  tecnico professionali dichiarate dal lavoratore.

Il”  possesso”  dell'esperienza”  documentata”  di”  cui”  al”  punto”  9.4″  dell'Accordo”  22 febbraio”  2012”  si riferisce a tutti gli operatori del settore agricolo o forestale che utilizzano le attrezzature di lavoro individuate nell' Accordo medesimo.

2. UTILIZZO”  SALTUARIO, OCCASIONALE O FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI APPLICAZIONI NON BEN”  DETERMINATE DELLE ATTREZZATURE”  DI”  LAVORO”  INDIVIDUATE NELL'ACCORDO”  22″  FEBBRAIO 2012

Il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nell'Accordo”  22 febbraio 2012. La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività  lavorativa connessa”  ali'utilizzo”  dell' attrezzatura”  di”  lavoro. Rientrano”  fra”  dette”  attività ”  le”  operazioni”  di semplice” ”  spostamento” ”  a” ”  vuoto” ”  dell'attrezzatura” ”  di” ”  lavoro,” ”  la”  manutenzione” ”  ordinaria” ”  o straordinaria, ecc..

3. CORSO” ”  DI” ”  AGGIORNAMENTO”  DI” ”  CUI” ”  AL” ”  PUNTO” ”  6″ ”  DELL'ACCORDO”  22 FEBBRAIO 2012

Ai fini dell'effettuazione del corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo 22 febbraio 2012 è riconosciuta la possibilità  che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere effettuate anche in aula con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 unità .

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