Circolare n. 12 dell’11 marzo 2013 Attrezzature di lavoro
Circolare n. 12 dell'11 marzo 2013 ”
Oggetto: Accordo” 22 febbraio 2012 “Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 11. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione” delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento” di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attua zione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni “
Chiarimenti
A” seguito” ” di” numerosi” ” quesiti” ” pervenuti” ” allo” ” scrivente” ” in” ” merito” all'applicazione dell 'Accordo” 22″ febbraio” 2012, su” conforne parere” della” Commissione” di” cui” all'Allegato” A, punto 11 dello stesso Accordo, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi
ESPERIENZA DOCUMENTATA PER ” I LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO “ DI CUI AL PUNTO 9.4 DELL' ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012
Ai fini della documentazione dell 'esperienza” nell'uso” delle attrezzature” di lavoro degli operatori del settore agricolo è possibile considerare le seguenti situazioni:
a) nel caso di lavoratore autonomo o di datore di lavoro utilizzatore lo stesso può documentare l'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di” notorietà ” redatta” ai” sensi” del” DPR n. 445/2000. Detta dichiarazione deve” attestare” la disponibilità in azienda dell'attrezzatura di lavoro di cui si dichiara l'esperienza e che l'attività lavorativa” negli” anni” di” riferimento” è” stata” svolta” nell'ambito del” normale ciclo” produttivo aziendale. L'esperienza deve” riferirsi” ad un periodo” di” tempo” non antecedente” a dieci anni. Medesima dichiarazione” potrà essere redatta dal titolare dell'impresa agricola per documentare l'esperienza di eventuali collaboratori famigliari;
b) nel” caso” di” lavoratore” subordinato” lo” stesso” può” documentare” l'esperienza” nell'uso” ” delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000.” Detta dichiarazione” deve necessariamente attestare” l'individuazione dei periodi di tempo” in cui il lavoratore ha svolto” l'attività alle dipendenze” della o delle imprese agricole,” ” nominativamente” ” individuate,” ” nelle” ” quali” ” ha” ” acquisito” ” ” l'esperienza” ” nell 'uso dell'attrezzatura di” lavoro” e che l'attività lavorativa” negli” anni” di riferimento” è stata svolta nell 'ambito” del normale” ciclo” produttivo” aziendale.” Anche” in questo” caso” l 'esperienza” deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente” a dieci anni. In ogni caso il datore di lavoro, fermo restando” quanto” previsto al comma” 7, dell'articolo 71 e al comma” 4, dell'articolo 73, entrambi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è sempre tenuto a verificare le capacità tecnico professionali dichiarate dal lavoratore.
Il” possesso” dell'esperienza” documentata” di” cui” al” punto” 9.4″ dell'Accordo” 22 febbraio” 2012” si riferisce a tutti gli operatori del settore agricolo o forestale che utilizzano le attrezzature di lavoro individuate nell' Accordo medesimo.
2. UTILIZZO” SALTUARIO, OCCASIONALE O FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI APPLICAZIONI NON BEN” DETERMINATE DELLE ATTREZZATURE” DI” LAVORO” INDIVIDUATE NELL'ACCORDO” 22″ FEBBRAIO 2012
Il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nell'Accordo” 22 febbraio 2012. La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa” ali'utilizzo” dell' attrezzatura” di” lavoro. Rientrano” fra” dette” attività ” le” operazioni” di semplice” ” spostamento” ” a” ” vuoto” ” dell'attrezzatura” ” di” ” lavoro,” ” la” manutenzione” ” ordinaria” ” o straordinaria, ecc..
3. CORSO” ” DI” ” AGGIORNAMENTO” DI” ” CUI” ” AL” ” PUNTO” ” 6″ ” DELL'ACCORDO” 22 FEBBRAIO 2012
Ai fini dell'effettuazione del corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo 22 febbraio 2012 è riconosciuta la possibilità che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere effettuate anche in aula con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 unità .
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