VIDIMAZIONE REGISTRO INFORTUNI DOMANDE FREQUENTI

VIDIMAZIONE REGISTRO INFORTUNI DOMANDE FREQUENTI

La variazione della ragione sociale della ditta, del nominativo del datore di lavoro, della tipologia di attività , dell'indirizzo della sede legale o della sede dell'unità  produttiva comporta la vidimazione di un nuovo registro infortuni ?

No. In tali casi è sufficiente che l'azienda provveda autonomamente ad aggiornare i dati riportati sul registro in modo tale che risultino leggibili le precedenti annotazioni e ad inviare comunicazione formale allo SPISAL dell'azienda ULSS che ha vidimato il registro (nella comunicazione dovrà  essere indicata la data di vidimazione del registro e il numero progressivo attribuito allo stesso). Nella comunicazione dovrà  essere indicata la variazione (indirizzo, datore di lavoro, …), la data di variazione, nonché i dati identificativi del registro (data di vidimazione e numero progressivo). Lo SPISAL provvederà  d'ufficio ad effettuare le relative variazioni.

Se la variazione della ragione sociale comporta anche la variazione della partita Iva è necessaria la vidimazione di un nuovo registro infortuni ?

Sì.

Quando la ditta sposta la sede stabile o l'unità  produttiva nel territorio di altra azienda ULSS, deve provvedere alla vidimazione di un nuovo registro infortuni ?

Sì. È necessaria la vidimazione di un nuovo registro infortuni presso lo SPISAL territorialmente competente.

Quanti registri infortuni deve aprire e far vidimare un ente di formazione che svolga la propria attività  in tutte le province della regione per corsi di durata superiore ai 30 giorni lavorativi ?

Per corsi di formazione concentrati nell'ambito di una stessa provincia, posti sotto la responsabilità  di un unico soggetto (equiparabile ad un datore di lavoro) e ciascuno di durata superiore ai 30 giorni lavorativi è sufficiente la tenuta di un unico registro di infortuni provinciale, da conservare presso la sede legale dell'ente, se la stessa si trova nella medesima provincia, ovvero presso una qualsiasi delle sedi del corso in ambito provinciale. A tal proposito è indifferente quale azienda ULSS nell'ambito della provincia provveda alla vidimazione del registro infortuni.

Nel caso di aziende o di enti con più unità  produttive stabili (ad es. pubbliche amministrazioni, imprese di pubblici servizi: trasporti, acqua, gas, energia elettrica, telecomunicazioni, distribuzione di combustibili e carburanti, ecc.), aziende di credito e delle assicurazioni, aziende commerciali aventi più punti vendita (ad es. supermercati, grandi magazzini, ecc.), quanti registri devono essere vidimati ?

In tali casi è sufficiente la vidimazione di un unico registro degli infortuni valido per tutte le unità  produttive ubicate nel territorio di competenza della stessa azienda Ulss. In questo ambito dovrà  essere individuata la sede presso la quale conservare il registro.

Nel caso di imprese che svolgono attività  di breve durata (indicativamente fino a 30 giorni lavorativi) e prevalentemente fuori della propria sede (quali ad esempio i cantieri edili e stradali, le imprese di pulizia, le imprese che svolgono attività  di manutenzione di attrezzature ed impianti), deve essere vidimato un nuovo registro ?

No. In caso di infortunio si farà  riferimento al registro conservato presso la sede legale dell'azienda anche se la stessa si trovi fuori del territorio di competenza dell'azienda Ulss.

Cosa devono fare le imprese che svolgono attività  prevalentemente fuori della propria sede (quali ad esempio i cantieri edili e stradali, le imprese di pulizia, le imprese che svolgono attività  di manutenzione di attrezzature ed impianti), per un periodo superiore ai 30 giorni ?

In tale ipotesi ogni unità  produttiva sia pure temporanea, deve far vidimare un nuovo registro presso l'azienda sanitaria territorialmente competente. Può costituire eccezione il caso di un'impresa che si trovi a svolgere, fuori della propria sede ma nell'ambito di una stessa provincia, più attività  di durata indicativamente superiore ai 30 giorni lavorativi (ad esempio vengono aperti contemporaneamente più cantieri nella stessa provincia). In tale situazione è sufficiente che si conservi un unico registro presso la sede legale dell'azienda, se ubicata nella medesima provincia, ovvero presso una delle sedi temporanee se l'azienda ha sede fuori del territorio provinciale.

Se la ditta smarrisce il registro infortuni cosa deve fare?

La ditta deve vidimare un nuovo registro producendo un'auto dichiarazione sostitutiva relativa allo smarrimento del registro infortuni.

Se non è stata effettuata la vidimazione del registro infortuni, la ditta incorre in qualche sanzione? Quale?

Si. Sanzione amministrativa da 516 a 3098 euro.

È necessaria la vidimazione del registro infortuni anche nel caso di ditta individuale?

No. Si fa presente che sono equiparati ai dipendenti i familiari e i soci.

Entro quanto tempo dall'inizio dell'attività  deve essere vidimato il registro infortuni?

Prima dell'inizio dell'attività .

Se la ditta cessa l'attività , quali procedure in merito al registro infortuni occorre ottemperare?

Il registro deve essere conservato almeno per 4 anni dall'ultima registrazione e, se non usato, 4 anni dalla data di vidimazione.

Una ditta artigianale senza dipendenti deve vidimare il registro infortuni ?

No, la normativa non lo prevede.

Una ditta s.n.c. deve vidimare il registro infortuni (si fa presente che l'utente ci riferisce che lavora soltanto uno dei soci) ?

Il socio (tranne che in agricoltura) è equiparato al lavoratore dipendente di conseguenza deve vidimare il registro infortunio.

L'infortunio sul lavoro che non supera i 3 gg. di malattia va registrato sul registro infortuni ?

L'infortunio va registrato se supera almeno un giorno.

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