AVCP: Determinazione n. 6 del 27 Luglio 2010

Determinazione n. 6 del 27 Luglio 2010

INDICAZIONI OPERATIVE ALLE STAZIONI APPALTANTI E ALLE SOA IN MATERIA DI CONTROLLO SUI CERTIFICATI DI ESECUZIONE DEI LAVORI
E SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 135, COMMA 1-BIS, DEL D.LGS. 163/2006

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 17″  agosto 2010 n. 191)” 

Nell'ambito del sistema”  di qualificazione con riferimento ad alcuni adempimenti posti a carico delle”  stazioni appaltanti sono state riscontrate anomalie che rendono necessario”  l'intervento dell'Autorità .

Innanzitutto è”  opportuno rammentare che l'art. 40, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 12 aprile”  2006, n. 163 (d'ora innanzi “Codice”), prevede l'obbligo per le stazioni”  appaltanti di trasmettere copia dei certificati di esecuzione dei lavori”  all'Autorità  la quale, per il tramite dell'Osservatorio dei contratti pubblici”  relativi a lavori, servizi e forniture, li mette a disposizione delle Società ”  Organismi di Attestazione (SOA) ai fini dell'assolvimento del compito di attestare nei soggetti qualificati”  l'esistenza, tra gli altri, dei requisiti tecnico organizzativi.

” L'obbligo posto a”  carico delle stazioni appaltanti trova spiegazione nel sistema di controlli”  che, ai sensi del medesimo art. 40, comma 3, del Codice, impone alle SOA di”  verificare tutti i requisiti dell'impresa richiedente prima del rilascio”  dell'attestazione di qualificazione.

” Pertanto – come chiarito”  da questa Autorità  nel Comunicato n. 53 del 21.05.2008 – le SOA, prima di”  provvedere a rilasciare l'attestazione, debbono controllare la veridicità  e la”  sostanza di tutta la documentazione prodotta dall'impresa richiedente; ciò al”  fine di evitare che vengano rilasciate valide attestazioni sulla base di”  presupposti erronei e/o falsi.

” Il procedimento di”  rilascio dell'attestazione di qualificazione da parte delle SOA è attualmente”  disciplinato dall'art. 15 del D.P.R. 34/2000, il quale al comma terzo dispone”  che le SOA medesime, dal momento della stipula del contratto con l'impresa che”  intende ottenere l'attestazione di qualificazione, hanno novanta giorni per”  svolgere l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti”  di qualificazione e comunque per compiere la procedura di rilascio”  dell'attestazione. È poi prevista la possibilità  di una sospensione per”  chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non”  superiore ad ulteriori novanta giorni. Trascorso tale periodo di sospensione, e comunque un periodo complessivo non”  superiore a centottanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA è tenuta a provvedere.

” Tra i requisiti di”  ordine speciale la cui sussistenza le SOA verificano ai fini del rilascio”  dell'attestazione di qualificazione vi è l'adeguata idoneità  tecnica e”  organizzativa; requisito dimostrabile da parte dell'impresa, ai sensi del”  combinato disposto dell'art. 18, comma 5, lettere b) e c), e comma 6,”  e dell'art. 22, comma 7, del D.P.R. 34/2000,”  attraverso la produzione di certificati di esecuzione dei lavori (C.E.L.)”  rilasciati dalle stazioni appaltanti.

” Pertanto le SOA,”  chiamate ad accertare la veridicità  di tali certificati nella fase istruttoria preliminare al rilascio”  dell'attestazione di qualificazione, hanno necessità  di compulsare”  l'Osservatorio al fine di riscontrarne la genuinità , l'importo, le classifiche”  e le categorie etc. Con riferimento a quelli rilasciati nel periodo antecedente”  all'entrata in vigore del Codice (1″° luglio 2006), e quindi dell'obbligo posto”  a carico delle stazioni appaltanti dall'art. 40, comma 3, lettera b), tale”  riscontro può avvenire mediante conferma da parte delle stazioni appaltanti dei”  dati contenuti nella documentazione presentata dall'impresa richiedente, potendosi”  non rinvenire copia dei C.E.L. nell'Osservatorio.

(fonte AVCP)

Nell'esercizio del”  potere di vigilanza sul sistema di qualificazione l'Autorità  ha potuto”  accertare come le richieste inoltrate dalle SOA alle stazioni appaltanti ai”  suddetti fini di verifica rimangano spesso inevase.

” In tali casi, la”  decorrenza del termine previsto dall'art. 15, comma 3, del D.P.R. 34/2000,”  obbliga le SOA a rilasciare l'attestazione dal momento che il mancato riscontro”  da parte delle stazioni appaltanti non permette di giungere all'accertamento”  dell'eventuale falsità  del certificato presentato e, conseguentemente, a poter”  legittimamente negare il rilascio della stessa. Ciò in totale conflitto con la ratio perseguita dal legislatore con il”  sistema di qualificazione e con i poteri/doveri di controllo attribuiti”  nell'ambito dello stesso alle SOA: consentire la possibilità  di partecipare”  alle procedure di affidamento alle sole imprese dotate dei requisiti necessari”  e, più nello specifico, evitare l'immissione nel mercato di attestazioni”  fondate su certificati non verificati e quindi potenzialmente falsi.

” Per altro verso, l'art.”  135, comma 1-bis, del Codice impone”  alle stazioni appaltanti, nella fase esecutiva dei lavori, di procedere alla”  risoluzione del contratto “qualora nei”  confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di”  qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,”  risultante dal casellario”, così prevedendo l'obbligo per le stesse di”  verificare i dati risultanti dal casellario informatico in ordine alle intervenute”  dichiarazioni di decadenza delle attestazioni di qualificazione fondate sui”  suddetti presupposti e nel contempo chiudendo il cerchio con riferimento”  all'estromissione dal sistema di quelle imprese che abbiano tratto vantaggio da”  documenti o dichiarazioni false.

” L'esperienza”  applicativa della disposizione in questione ha mostrato come l'assenza di una”  specifica previsione in ordine all'obbligo di verifica che grava sulle stazioni”  appaltanti finisca per rendere di fatto disapplicata la disposizione medesima”  non provvedendo le stesse a consultare il casellario informatico e quindi a”  risolvere il contratto nelle fattispecie indicate.

” La circostanza”  risulta anche da specifiche segnalazioni pervenute dalla D.I.A., la quale ha rilevato come si siano verificati”  casi di presenza in cantiere di imprese la cui attestazione è stata dichiarata”  decaduta per false dichiarazioni.

” Pertanto, anche in questo caso si”  assiste alla frustrazione dell'interesse ritenuto meritevole di tutela dal legislatore: preservare la pubblica”  amministrazione dalle conseguenze che possono discendere dalla prosecuzione di”  rapporti contrattuali con operatori economici che non forniscono garanzie di”  affidabilità  morale e che di fatto hanno perso la capacità  esecutiva.

” Occorre quindi che”  l'Autorità  intervenga per risolvere le problematiche evidenziate sollecitando”  l'attività  delle stazioni appaltanti con riferimento agli adempimenti sopra”  richiamati: trasmissione di copia dei C.E.L. all'Osservatorio e controlli”  da effettuare sul casellario informatico ai sensi dell'art. 135, comma 1-bis, del Codice.

” Quanto,”  poi, ai C.E.L. emessi in data anteriore al 1″° luglio 2006, qualora copia di”  detti certificati non risulti inserita nelle banche dati detenute presso”  l'Autorità , si invitano le SOA ad utilizzare la comunicazione-tipo allegata in”  calce da inviare alle stazioni appaltanti con la quale chiedere alle stesse la ” verifica di tali dati e imporre loro un termine massimo (venti giorni) entro il”  quale dare riscontro alla richiesta, rammentando altresì che la mancata”  tempestiva risposta sarà  oggetto di segnalazione all'Autorità  la quale a sua”  volta potrà  attivare il procedimento sanzionatorio di cui all'art. 6, commi 9 e”  11, del Codice.

” Allo”  stesso scopo si evidenzia che, ai sensi dell'art. 40, comma 3, lettera b), del”  Codice, le stazioni appaltanti a far data dal 1 luglio 2006 hanno l'obbligo di”  trasmettere copia dei C.E.L. all'Osservatorio, e che pertanto le SOA sono”  tenute ad effettuare specifica segnalazione all'Autorità  qualora non rinvengano”  nel Casellario informatico copia degli stessi.

” Infine,”  ai sensi dell'art. 135, comma 1-bis,”  del Codice, si osserva che le stazioni appaltanti sono altresì obbligate a controllare”  in maniera periodica il casellario informatico al fine di accertare eventuali intervenute dichiarazioni di”  decadenza delle attestazioni di qualificazione delle imprese appaltatrici per”  false dichiarazioni e, in caso di riscontro positivo, procedere alla”  risoluzione del contratto.

In via interpretativa”  si suggerisce alle stazioni appaltanti di effettuare il controllo dei dati”  presenti sul casellario informatico ai sensi del richiamato art. 135, comma 1-bis, in occasione dei momenti di”  verifica di altri requisiti dell'impresa già  previsti normativamente (ad”  esempio unitamente ai controlli che il R.U.P. deve eseguire prima”  dell'emissione degli stati di avanzamento dei lavori) in un'ottica di”  completezza delle verifiche stesse.

” ” Sulla base di quanto sopra”  considerato

” Il Consiglio

” ribadisce che:

le stazioni appaltanti sono obbligate, ai”  sensi dell'art. 40, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, a trasmettere”  all'Autorità  copia dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati;” ” ” ” 

le stazioni appaltanti sono obbligate, ai”  sensi dell'art. 135, comma 1-bis, del”  D.Lgs. 163/2006, a controllare in maniera periodica il Casellario informatico dell'Autorità ”  al fine di accertare eventuali intervenute dichiarazioni di decadenza delle”  attestazioni di qualificazione delle imprese appaltatrici per false dichiarazioni”  e, in caso di riscontro positivo, procedere alla risoluzione del contratto;” ” ” ” 

le Società  Organismi di Attestazione, ai”  sensi dell'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, qualora copia dei certificati di esecuzione dei”  lavori presentati dalle imprese ai fini del rilascio dell'attestazione di”  qualificazione, ed emessi in data anteriore al 1″° luglio 2006, non risulti”  inserita nell'Osservatorio presso l'Autorità , debbono invitare le stazioni appaltanti a”  controllare e confermare la veridicità  di detti certificati di esecuzione dei”  lavori nel termine di 20 (venti) giorni dalla richiesta utilizzando la”  comunicazione-tipo allegata in calce alla presente, informandole altresì che il”  mancato tempestivo riscontro può comportare l'applicazione nei confronti della”  stazione appaltante della sanzione di cui all'art. 6, comma 11, del D.Lgs.”  163/2006. In”  relazione ai C.E.L. rilasciati successivamente alla data del 1″° luglio 2006, le”  Società  Organismi di Attestazione sono tenute altresì a segnalare all'Autorità ”  il mancato invio di copia degli stessi da parte della stazione appaltante ai”  fini dell'adozione dei provvedimenti sanzionatori.

La presente”  determinazione entra in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta”  Ufficiale.

” Firmato:

” Il Relatore: Alessandro”  Botto

” Il Presidente f.f.: Giuseppe Brienza

” Depositato”  presso la Segreteria del Consiglio in data 3 agosto 2010.

” Il”  Segretario: Maria Esposito

(fonte AVCP)

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