Responsabilità  solidale in materia di appalto e rilascio del DURC

Di seguito il testo della risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'interpello avanzato dalla Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane (C.L.A.A.I.) per conoscere il parere in ordine all'estensione dell'obbligazione solidale tra committente e appaltatore nonché tra appaltatore e subappaltatore – oltre che agli oneri retributivi, contributivi e fiscali ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 e dell'art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006 (conv. da L. n. 248/2006) – anche alle somme aggiuntive quali interessi, sanzioni civili e/o oneri accessori ed eventuali sanzioni amministrative connesse all'inadempimento contributivo o fiscale.

INTERPELLO N. 3/2010

Roma, 2 aprile 2010

Ministero del Lavoro

e delle Politiche Sociali

Alla Confederazione Libere Associazioni Artigiane

Italiane (C.L.A.A.I.)

Corso Manusardi, 10

20136 Milano

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITà€ ISPETTIVA

Prot. 25/I/0006201

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – responsabilità  solidale in materia di appalto e rilascio del Documento Unico di Regolarità  Contributiva (DURC).

La Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane (C.L.A.A.I.) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in ordine all'estensione dell'obbligazione solidale tra committente e appaltatore nonché tra appaltatore e subappaltatore – oltre che agli oneri retributivi, contributivi e fiscali ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 e dell'art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006 (conv. da L. n. 248/2006) – anche alle somme aggiuntive quali interessi, sanzioni civili e/o oneri accessori ed eventuali sanzioni amministrative connesse all'inadempimento contributivo o fiscale.

La Confederazione chiede inoltre se la posizione debitoria accertata a carico dei medesimi soggetti in qualità  di responsabili solidali, possa costituire causa ostativa al rilascio del Documento Unico di Regolarità  Contribuiva (DURC) nei loro confronti.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di lavoro, della Direzione generale delle Politiche Previdenziali, dell'INPS e dell'INAIL, si rappresenta quanto segue. La disciplina delle obbligazioni solidali in materia di appalti prevista dalle disposizioni normative sopra richiamate, determina specifiche tutele a favore dei lavoratori interessati circa l'assolvimento, in capo ai soggetti operanti nella filiera, degli obblighi inerenti alla corresponsione delle retribuzioni, al versamento di contributi previdenziali, dei contributi assicurativi, nonché, in caso di rapporto tra appaltatore e subappaltatore, delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

In proposito, l'attuale formulazione dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 dispone una particolare garanzia retributiva e previdenziale in favore dei lavoratori occupati negli appalti o subappalti di opere o di servizi; garanzia che riguarda, nel termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell'appalto, tutti i soggetti operanti nella filiera, dal committente all'appaltatore nonché “ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori”, escludendo unicamente il committente persona

fisica che non eserciti attività  di impresa o professionale (art. 29 comma 3 ter D.Lgs. n.276/2003).

Inoltre, ai sensi dell'art. 35, comma 28, D.L. n. 223/2006 (conv. da L. n. 248/2006), fra appaltatore e subappaltatore sussiste un regime di solidarietà  che investe l'effettuazione e versamento delle “ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente”, nonché il “versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.

Ciò premesso sembra potersi sostenere che le obbligazioni solidali sopra descritte siano da riferirsi ai soli trattamenti retributivi, contributivi e fiscali escludendo, in linea di massima, ogni forma di solidarietà  per somme dovute ad altro titolo. Restano in ogni caso incluse le somme dovute a titolo di interesse sui debiti previdenziali (o fiscali) e le somme dovute a titolo di sanzioni civili.

Sulle prime, infatti, sembra doversi ritenere sussistente il regime di solidarietà , in quanto trattasi di somme dovute in stretto rapporto con gli stessi debiti previdenziali o fiscali, volte a mantenere inalterato il valore reale di quanto dovuto alle Amministrazioni.

A fronte di tale impostazione la medesima conclusione sembra doversi raggiungere con riferimento anche alle c.d. sanzioni civili rispetto alle quali appare evidente la natura risarcitoria.

Per contro, con riferimento ad altre tipologie di sanzioni e/o oneri accessori non sembra possibile ricostruire un regime di solidarietà  tra i componenti della filiera, se non nei casi espressamente previsti dal Legislatore (si pensi al regime di solidarietà  nell'ambito delle sanzioni amministrative dettato dalla L. n. 689/1981). Le somme dovute a titolo sanzionatorio sono inoltre escluse dalla ratio di garanzia del lavoratore che presiede alla disciplina in esame, là  dove le sanzioni sono riconducibili, invece, ad un inadempimento nei confronti della P.A.

Per quanto attiene al secondo quesito, concernente il rilascio del Documento Unico di Regolarità  Contribuiva (DURC) al debitore in solido, si precisa che il D.M. 24 ottobre 2007, nell'Allegato A, elenca le disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, la cui violazione è causa ostativa al rilascio del Documento escludendo le ipotesi esaminate.

Pertanto, per quanto dianzi esposto, atteso che il DURC certifica la regolarità  contributiva riconducibile all'unicità  del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa richiedente e gli Enti, al quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi, così come peraltro chiarito da questo Ministero con circ. n. 5/2008, si ritiene che la posizione debitoria nei confronti degli Istituti a carico di un soggetto non impedisca il rilascio del Documento a chi, con lo stesso soggetto, è solidalmente responsabile.

IL DIRETTORE GENERALE

(f.to Paolo Pennesi)

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