indicazioni operative sulle disposizioni riguardanti aziende e lavoro
D.L. n. 104/2020
indicazioni operative sulle disposizioni riguardanti aziende e lavoro”
L'Ispettorato del Lavoro con una nota del 16 settembre 2020 ha raccolto prime indicazioni operative sulle disposizioni riguardanti aziende e lavoro contenute nel Decreto agosto.
D.L. n. 104 del 14 agosto 2020. Prime indicazioni.
Cinque gli argomenti affrontati:
“Art. 3 – esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione;
Art. 6 – esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato;
Art. 8 – contratti a termine;
Art. 14 – licenziamenti collettivi e individuali per g.m.o.
Art. 99 – proroga riscossione coattiva”.
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione Con l'art. 3 si prevede che ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui all'art. 1 del D.L. e che abbiano già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli artt. da 19 a 22 quinquies del D.L. n. 18/2020 (conv. da L. n. 27/2020), venga riconosciuto un esonero dal versamento contributivo, fermi restando l'obbligo di versamento dei premi e contributi all'INAIL, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020 per un numero di ore doppio rispetto a quello fruito ai sensi dei citati articoli del D.L. n. 18/2020.”
Tale possibilità viene riconosciuta anche ai datori di lavoro ammessi al trattamento di cassa integrazione ai sensi del D.L. n. 18/2020 e che abbiano fruito di periodi di cassa, anche parzialmente, dopo il 12 luglio. Si evidenzia come il comma 2 condizioni la possibilità di beneficiare della agevolazione al rispetto del divieto di licenziamento di cui all'art. 14 dello stesso D.L. n. 104/2020.”
Laddove si riscontri la violazione del divieto di cui all'art. 14, viene disposta la revoca dell'esonero con efficacia retroattiva ed al contempo l'impossibilità di presentare domanda per i trattamenti di integrazione salariale (comma 3). Il beneficio è altresì cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.”
In ogni caso il beneficio è inquadrato nell'ambito degli aiuti di Stato e richiede, ai fini dell'efficacia della norma che lo prevede, l'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.