Medico competente e risultati anonimi collettivi

Le attività  di sorveglianza sanitaria

Medico competente e risultati anonimi collettivi

Medico competente e risultati anonimi collettiviI contenuti della sorveglianza sanitaria, così come le tempistiche, sono stabilite dal medico a seconda della valutazione che egli fa del rischio cui è sottoposto il lavoratore. La sorveglianza sanitaria, a spese del datore di lavoro, comprende esami clinici e biologici e indagini diagnostiche, il tutto sempre e solo correlato alla valutazione del rischio e, tuttàal più, alla verifica dell'assenza di dipendenza del lavoratore da sostanze psicotrope e stupefacenti. La visita medica è illegale, ad esempio e come specificato ancora dal Dlgs 81/2008, per accertare stati di gravidanza.

I risultati anonimi collettivi ( RAC) rappresentano l'atto conclusivo della sorveglianza sanitaria di gruppo così come i giudizi di idoneità  rappresentano l'esito naturale degli esami clinici, biologici e strumentali”  effettuati dai singoli lavoratori.”  Nonostante l'utilità  dei RAC, l'elaborazione degli stessi”  è obbligatorio solo per le aziende con più di 15 dipendenti.

Infatti, l'art. 35 del D.Lgs.81/08 stabilisce che in occasione della riunione periodica, il medico competente,”  comunica per iscritto i RAC , e fornisce”  indicazioni sul significato di detti risultati al Datore di lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.”  ( combinato disposto all'articolo 25, comma 1, lettera i)

Dato che i risultati dei RAC originano a valle delle visite mediche e degli accertamenti strumentali previsti dal protocollo di sorveglianza sanitaria,”  e che il protocollo di sorveglianza sanitaria a sua volta”  è redatto a valle”  della valutazione dei rischi residui,”  cioè dopo l'adozione delle misure preventive e protettive, un risultato alterato, è indice di misure non adeguate.

I compiti professionali del medico competente si sostanziano nel dovere di svolgere la sorveglianza sanitaria; si tratta degli atti medici volti alla tutela della salute dei lavoratori sull'ambiente di lavoro, in considerazione dei fattori di rischio professionale e alle modalità  di svolgimento dell'attività  lavorativa.

I compiti collaborativi sono caratterizzati dalla necessità  di cooperare con il datore di lavoro per la programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai rischi. “«La partecipazione del medico competente alla fase di valutazione dei rischi aziendali garantisce allo stesso un'approfondita conoscenza dell'organizzazione dei processi lavorativi e gli consente, conseguentemente, di fissare adeguate misure di prevenzione ed efficaci protocolli sanitari; nell'ambito di tale attività  occorre un suo coinvolgimento, da parte del datore di lavoro, anche nella redazione del documento di valutazione dei rischi e nella agevole individuazione delle possibili cause di eventuali disturbi riferiti dal lavoratore”».

I compiti informativi consistenti:
“«nel dovere primario di informare i lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità  di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività “»;
“«nel dovere di fornire, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori”»;
“«nel dovere di esprimere per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 (riunioni periodiche, obbligatorie nelle aziende con più di 15 dipendenti aventi ad oggetto il tema della sicurezza), al datore di lavoro, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità  psico – fisica dei lavoratori”».

Le attività  di sorveglianza sanitaria affidate al medico competente dal datore di lavoro o da un dirigente rientrano nell'ambito del trattamento dati di categoria particolare.” 

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