Carrelli semoventi a braccio telescopico

Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011

Carrelli semoventi a braccio telescopico

Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011Pubblicazione realizzata da Inail Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici INAIL 2020

L'articolo 71, comma 11, del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di lavoro elencate nell'allegato VII al medesimo decreto siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. L'Inail è preposto alla gestione, diretta o avvalendosi di soggetti pubblici o privati abilitati, della prima di tali verifiche, attraverso le unità  operative territoriali che operano sull'intero territorio nazionale.” 

In tale contesto, considerati il ruolo di titolare della prima verifica periodica che il d.m. 11 aprile 2011 ha riconosciuto all'Istituto e la volontà  di uniformare il comportamento delle proprie unità  operative territoriali, il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell'Inail ha elaborato dei documenti che descrivono le modalità  tecnico-amministrative per la conduzione della prima verifica periodica.” 

Nello specifico il presente elaborato descrive in dettaglio i carrelli semoventi a braccio telescopico, illustrandone le principali caratteristiche costruttive, per poi trattare in modo approfondito le fasi di cui si compone l'attività  tecnica di prima verifica periodica (compilazione della scheda tecnica dell'attrezzatura e redazione del verbale di verifica).” 

Le istruzioni elaborate non costituiscono ovviamente un riferimento vincolante, ma vogliono piuttosto proporsi come esempio di armonizzazione su scala nazionale dell'approccio alla prima verifica periodica, definendo modalità  per la conduzione dei controlli che possano essere di pratica utilità  per tutti i soggetti coinvolti (soggetti abilitati e operatori di ASL/ARPA), anche al fine di garantire indicazioni e comportamenti coerenti.

Il d.m. 11 aprile 2011 prevede che il datore di lavoro che possiede un carrello semovente a braccio telescopico provveda a: – dare comunicazione di messa in servizio dell'attrezzatura all'unità  operativa territoriale dell'Inail, competente per territorio, che procede all'assegnazione di una matricola; – richiedere la prima delle verifiche periodiche all'unità  operativa territoriale dell'Inail competente secondo le scadenze indicate dall'allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i.

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