interpello Ministero Lavoro n.5/2019

Pubblicato dal Ministero del Lavoro l'interpello n.5 datato 11 luglio 2019 sulla normativa riguardante l'occupazione.

interpello Ministero Lavoro n.5/2019

interpello Ministero Lavoro n.5/2019Procedura di esodo incentivato con riscatto diretto a carico del datore di lavoro dei periodi contributivi aggiuntivi ai sensi dell'art. 1, commi 234 e 237, della legge n. 232/2016.

L'UNISIN (Unità  Sindacale FALCRI — S1LCEA — S1NFUB) ha formulato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questo Ministero sulla procedura di esodo incentivato con riscatto diretto a carico del datore di lavoro dei periodi contributivi aggiuntivi idonei al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, ai sensi dell'articolo 1, commi 234 e 237, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative, della Direzione Centrale pensioni dell'INPS e dell'Ufficio legislativo di questo Ministero, si rappresenta quanto segue.

Come è noto la disciplina di cui alla citata legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio per il 2017) ha previsto, per il triennio 2017-2019, il ricorso all'assegno straordinario per il sostegno al reddito in favore dei dipendenti appartenenti al settore del credito ordinario e del credito cooperativo.

In attuazione di tale disposizione, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 aprile 2017, n. 98998, ha previsto, all'articolo 2, comma 1, che il Fondo di solidarietà  per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito ed il Fondo di solidarietà  per il sostegno dell'occupabilità , dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, provvedano nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, 1…] anche al versamento degli oneri correlati a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili […]” precedenti all'accesso ai predetti Fondi di solidarietà .

Gli oneri corrispondenti ai periodi riscattabili o ricongiungibili sono versati ai predetti Fondi dai datori di lavoro e costituiscono specifica fonte di finanziamento, con destinazione riservata alle finalità  di cui all'articolo 2 del decreto citato.

Con riferimento alla disposizione in esame l'Inps, con circolare n. 188/2017, ha fornito le istruzioni operative della procedura di riscatto, riconoscendo in capo al datore di lavoro la “facoltà ” di esercizio del riscatto o della ricongiunzione di periodi utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia da parte dei lavoratori occupati,

Quanto al quesito specifico formulato con l'istanza di interpello, codesto Sindacato ha chiesto un chiarimento sulla natura facoltativa dell'esercizio di tale riscatto, “uno volta avviate le procedure per ridurre il personale con incentivo agli esodi volontari.”.

In termini generali occorre considerare che il riscatto ai fini pensionistici è un istituto attivabile a discrezione del diretto interessato, con onere a proprio carico, per valorizzare ai fini pensionistici determinati periodi espressamente previsti dalla legge e scoperti da contribuzione.

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