LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2018, n. 15 Regione Piemonte

Legge quadro in materia di incendi boschivi” ” (GU 3a” Serie Speciale – Regioni n.13 del 30-03-2019)

LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2018, n. 15″  Regione Piemonte

gazzetta ufficiale1. La Regione persegue”  la”  finalita'”  di”  protezione”  del”  propriopatrimonio boschivo dagli incendi.” 
2. Ai fini della presente legge si intende per:” 
a) incendio boschivo o di vegetazione: fuoco con suscettivita' ad espandersi”  su”  aree”  boscate,”  cespugliate o”  ” arborate,”  ” comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste”  all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e”  pascoli limitrofi a dette aree;” 
b) incendio”  di”  interfaccia:”  incendio”  che”  interessa”  aree”  di interfaccia urbano-rurale, ossia il”  luogo”  dove”  l'area”  naturale”  e quella urbano-rurale si incontrano e”  interferiscono”  reciprocamente;
tale incendio puo' avere origine sia in prossimita' dell'insediamento urbano-rurale, sia come incendio boschivo”  che”  successivamente”  puo' interessare, per propagazione, le zone di interfaccia;” 
c)”  accensione”  fuoco:”  la”  combustione”  ” di”  ” residui”  ” vegetali concentrati in modo puntiforme e condotta sotto costante controllo di chi l'ha messa in atto;” 
d) abbruciamento: la combustione di residui”  vegetali”  con”  fuoco condotto in modo andante;” 
e)”  fuoco”  prescritto:”  tecnica”  di”  ” applicazione”  ” esperta”  ” ed autorizzata”  del”  fuoco”  su”  superfici”  prestabilite”  per”  conseguire specifici”  obiettivi”  gestionali,”  ” definiti”  ” dalla”  ” pianificazione antincendi;” 
f) Sistema operativo regionale antincendi”  boschivi,”  di”  seguito denominato Sistema operativo AIB: sistema costituito dalla Regione la quale,”  per”  effetto”  della”  stipulazione”  di”  appositi”  ” accordi”  ” o convenzioni, puo' avvalersi delle”  istituzioni”  dello”  Stato”  di”  cui all'art. 2, del volontariato di cui all'art.”  3″  e”  di”  soggetti”  che svolgono attivita' in attuazione dei contratti di”  cui”  al”  comma”  4, lettera e).” 
3. Il Sistema operativo AIB opera secondo”  le”  procedure”  operative antincendi boschivi, approvate dalla struttura”  regionale”  competente per materia, quale strumento di organizzazione e gestione del sistema stesso.” 
4. In applicazione della legge 21″  novembre”  2000,”  n.”  353″  (Legge quadro in materia di incendi boschivi), la Giunta regionale:” 
a) promuove azioni volte a ridurre il rischio incendi boschivi;” 
b) predispone e approva il piano regionale per la”  programmazione delle attivita'”  di”  previsione,”  prevenzione”  e”  lotta”  attiva”  agli incendi”  ” boschivi,”  ” in”  ” coordinamento”  ” con”  ” gli”  ” strumenti”  ” di pianificazione previsti dalla legge regionale 10 febbraio 2009, n.”  4 (Gestione”  e”  promozione”  economica”  ” delle”  ” foreste)”  ” e”  ” provvede annualmente alla revisione dello stesso, anche”  in”  applicazione”  del decreto della Presidenza del Consiglio dei”  ministri”  -”  Dipartimento della protezione civile 20 dicembre 2001″  (Linee”  guida”  relative”  ai piani regionali per la programmazione delle attivita' di”  previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi);” 
c) la revisione del piano di cui alla lettera b) e' preceduta”  da una relazione consuntiva sugli incendi”  boschivi,”  che”  evidenzia”  il quadro dei dati significativi dell'attivita' svolta”  nell'anno”  e”  le criticita' riscontrate, da”  presentare”  alla”  commissione”  consiliare competente;” 
d) costituisce il Sistema operativo AIB secondo”  quanto”  previsto al comma 2, lettera f);” 
e) stipula contratti per l'impiego di velivoli nella lotta attiva agli incendi boschivi e per attivita' formative ed informative;” 
f) istituisce e coordina la Sala operativa”  unificata”  permanente(SOUP) secondo le modalita'”  previste”  dall'art.”  7″  della”  legge”  n. 353/2000;” 
g) favorisce la ricostituzione dei boschi danneggiati”  dal”  fuococon le modalita' previste dal regolamento forestale di”  cui”  all'art. 13 della legge regionale n.”  4/2009″  ed”  eventualmente”  approvando”  i piani di intervento straordinari di cui all'art. 17,”  comma”  2″  della stessa legge regionale n. 4/2009.” 
Capo I – Previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi
Capo II – Divieti, sanzioni e prescrizioni
Capo III – Abrogazioni di norme e disposizioni finanziarie
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