Dpi, in Gazzetta il decreto per adeguamento al Regolamento (UE) n. 2016/425
Gazzetta Ufficiale n.59 dell'11 marzo 2019 il Dlgs 19 febbraio 2019, n. 17
Dpi, in Gazzetta il decreto per adeguamento al Regolamento (UE) n. 2016/425
Il decreto è” in vigore dal 12 marzo 2019,” risponde” alla” Legge delega 25 ottobre 2017, n. 163″ ed è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 febbraio 2019.
Le norme del presente decreto si applicano ai Dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2016/425” del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, di seguito regolamento DPI. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento DPI”.
Al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475,” sono” apportate le seguenti modificazioni:”
a) il titolo del decreto e' sostituito dal seguente: “«Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento” (UE)” n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del” 9″ marzo” 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga” la” direttiva 89/686/CEE del Consiglio”»;”
b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:”
“«Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). – 1.” Le” norme” del presente” decreto” si” applicano” ” ai” ” Dispositivi” ” di” ” protezione individuale (DPI) di cui” all'articolo” 2″ del” regolamento” (UE)” n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, di seguito regolamento DPI. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento DPI.”»;”
c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:”
“«Art. 2 (Norme armonizzate e presunzione di conformita' dei DPI). – 1. Ai sensi” del” presente” decreto,” per” le” norme” armonizzate” si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento DPI.”
2. Gli enti normatori italiani, in sede di elaborazione delle norme armonizzate, consultano preventivamente le” organizzazioni” sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative” a livello nazionale.”»;”
d) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:”
“«Art. 3 (Requisiti essenziali di sicurezza). -” 1.” I” DPI” possono essere messi” a” disposizione” sul” mercato” solo” se” rispettano” le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento DPI.”
2. Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui al” comma 1 i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel” territorio” dell'Unione” sia” in” grado” di presentare, a richiesta, la documentazione di cui all'articolo” 15″ e all'allegato III del regolamento DPI, nonche', relativamente” ai” DPI di seconda e terza categoria, la certificazione di cui agli” allegati V, VI, VII e VIII del regolamento DPI.”»;”
e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:”
“«Art. 5 (Procedura di valutazione della conformita'). – 1. Prima di mettere a disposizione sul mercato un DPI di qualsiasi categoria,” il fabbricante” esegue” o” fa” eseguire” la” pertinente” ” procedura” ” di valutazione della conformita' di cui all'articolo 19 del” regolamento DPI e redige la documentazione tecnica di cui” all'allegato” III” del regolamento DPI anche al fine di” esibirla” a” seguito” di” richiesta motivata da parte delle Autorita' di vigilanza del mercato.”
2. I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto della dichiarazione di conformita' UE di cui all'articolo 15 del regolamento DPI.”
3. I DPI di qualsiasi categoria sono soggetti alle procedure di cui all'articolo 19 del regolamento DPI.”»;”