Dpi, in Gazzetta il decreto per adeguamento al Regolamento (UE) n. 2016/425

Gazzetta Ufficiale n.59 dell'11 marzo 2019 il Dlgs 19 febbraio 2019, n. 17

Dpi, in Gazzetta il decreto per adeguamento al Regolamento (UE) n. 2016/425

DPIIl decreto è” in vigore dal 12 marzo 2019,” risponde” alla” Legge delega 25 ottobre 2017, n. 163″ ed è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 febbraio 2019.
Le norme del presente decreto si applicano ai Dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2016/425” del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, di seguito regolamento DPI. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento DPI”.
Al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475,”  sono”  apportate le seguenti modificazioni:” 
a) il titolo del decreto e' sostituito dal seguente: “«Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento”  (UE)”  n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del”  9″  marzo”  2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga”  la”  direttiva 89/686/CEE del Consiglio”»;” 
b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:” 
“«Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). – 1.”  Le”  norme”  del presente”  decreto”  si”  applicano”  ” ai”  ” Dispositivi”  ” di”  ” protezione individuale (DPI) di cui”  all'articolo”  2″  del”  regolamento”  (UE)”  n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, di seguito regolamento DPI. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento DPI.”»;” 
c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:” 
“«Art. 2 (Norme armonizzate e presunzione di conformita' dei DPI). – 1. Ai sensi”  del”  presente”  decreto,”  per”  le”  norme”  armonizzate”  si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento DPI.” 
2. Gli enti normatori italiani, in sede di elaborazione delle norme armonizzate, consultano preventivamente le”  organizzazioni”  sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative”  a livello nazionale.”»;” 
d) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:” 
“«Art. 3 (Requisiti essenziali di sicurezza). -”  1.”  I”  DPI”  possono essere messi”  a”  disposizione”  sul”  mercato”  solo”  se”  rispettano”  le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento DPI.” 
2. Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui al”  comma 1 i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel”  territorio”  dell'Unione”  sia”  in”  grado”  di presentare, a richiesta, la documentazione di cui all'articolo”  15″  e all'allegato III del regolamento DPI, nonche', relativamente”  ai”  DPI di seconda e terza categoria, la certificazione di cui agli”  allegati V, VI, VII e VIII del regolamento DPI.”»;” 
e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:” 
“«Art. 5 (Procedura di valutazione della conformita'). – 1. Prima di mettere a disposizione sul mercato un DPI di qualsiasi categoria,”  il fabbricante”  esegue”  o”  fa”  eseguire”  la”  pertinente”  ” procedura”  ” di valutazione della conformita' di cui all'articolo 19 del”  regolamento DPI e redige la documentazione tecnica di cui”  all'allegato”  III”  del regolamento DPI anche al fine di”  esibirla”  a”  seguito”  di”  richiesta motivata da parte delle Autorita' di vigilanza del mercato.” 
2. I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto della dichiarazione di conformita' UE di cui all'articolo 15 del regolamento DPI.” 
3. I DPI di qualsiasi categoria sono soggetti alle procedure di cui all'articolo 19 del regolamento DPI.”»;” 
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