Piano di emergenza impianti stoccaggio rifiuti

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Piano di emergenza impianti stoccaggio rifiuti

ministeroPiano di emergenza impianti stoccaggio rifiuti, prime indicazioni Ministero Ambiente” disposizioni attuative dell'art. 26-bis, inserito dalla legge 1″° dicembre 2018, n. 132″ e i” contenuti minimi del PEI.

Nelle more dell'emanazione del DCPM previsto dal comma 9″ dell'art. 26-bis, che stabilirà  le linee guida per la predisposizione dei PEE e per la relativa informazione alle popolazioni, ed in riscontro ai diversi quesiti pervenuti dagli operatori del settore, si forniscono le prime indicazioni sulle informazioni che i gestori degli impianti devono fornire ai prefetti ai sensi del comma 4 dell'art. 26-bis entro la data del 4 marzo 2019, e sui contenuti minimi del PEI.


Come noto, l'art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, introdotto dalla legge 1″° dicembre 2018, n. 132 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018, n. 281 ed entrata in vigore il 4 dicembre 2018), ha previsto l'obbligo di predisporre entro novanta giorni un apposito “piano di emergenza interna” (di seguito PEI) per tutti i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, nonché la predisposizione del “piano di emergenza esterna” (di seguito PEE), elaborato dal prefetto d'intesa con le regioni e gli enti interessati sulla base delle informazioni fornite dai gestori stessi.” 
Nelle more dell'emanazione del DPCM previsto dal comma 9 dell'art. 26-bis, che stabilirà  le linee guida per la predisposizione dei PEE e per la relativa informazione alle popolazioni, ed in riscontro ai” diversi quesiti pervenuti dagli operatori del settore, si ritiene di dover fornire, con la presente, le prime indicazioni sulle informazioni che i gestori degli impianti in argomento devono fornire ai prefetti ai sensi del comma 4 dell'art. 26-bis entro la data del 4 marzo 2019, e sui contenuti minimi del PEI.” 
In primo luogo deve essere evidenziato che le disposizioni di cui all'art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 non trovano applicazione con riferimento agli impianti che ricadano nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 105/2015.” 
Le previsioni contenute nel citato art. 26-bis, infatti, sono volte a disciplinare ipotesi di rischio genericamente individuate, al fine di minimizzare il più possibile i pericoli per la salute umana e per l'ambiente che possono prodursi per effetto delle attività  che si svolgono nei diversi impianti di gestione dei rifiuti.” 
Le norme del d.lgs. n. 105/2015 riguardano invece ipotesi di rischio specificamente individuate essenzialmente con riferimento a parametri quantitativi di sostanze pericolose, al fine di regolare con una disciplina specifica e di particolare rigore i casi in cui i potenziali incidenti sono in grado di arrecare i danni più intensi ed estesi .” 
Da ciò deriva che, laddove gli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti ricadano nell'ambito del d.lgs. n. 105/2015, i relativi gestori dovranno attenersi alle disposizioni del medesimo decreto sia nel predisporre il PEI (per gli stabilimenti di soglia inferiore si richiama il comma 6 dell'art. 20 del medesimo decreto legislativo), sia nel fornire ai prefetti competenti le necessarie informazioni per la stesura del PEE, non dovendo viceversa dare seguito anche alle disposizioni di cui all'art. 26-bis in parola, trattandosi di adempimenti ridondanti rispetto a quanto già  previsto dalle specifiche norme di settore, con riferimento al pericolo di incidenti rilevanti connessi con l'utilizzo di sostanze pericolose.
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