Apprendistato e formazione in distacco

Chiarimenti Ministero Lavoro

Apprendistato e formazione in distacco

nota ministero lavoroPubblicata sul portale ministeriale Cliclavoro una nota del 17 gennaio 2019, n.1118, avente per oggetto una richiesta di parere sul Contratto di apprendistato e formazione in distacco ex articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Richiesta di parere. Contratto di apprendistato e formazione in distacco ex articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Con riferimento al quesito formulato con la nota indicata in oggetto, d'intesa con la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione e acquisito il parere dell'Ufficio legislativo, si riportano le valutazioni in ordine alla possibilità  di distaccare l'apprendista, secondo quanto prospettato nel quesito pervenuto a codesto Ispettorato.
Occorre in primo luogo considerare che in tale ipotesi resta ferma la necessità  della previsione del distacco nel piano formativo dell'apprendista.
Vanno inoltre richiamati alcuni aspetti necessari a garantire la compatibilità  dei due istituti.
E infatti, se da un lato la normativa vigente non vieta la possibilità  di distaccare gli apprendisti, fatti salvi i requisiti previsti dalla normativa per la legittimità  dei rispettivi istituti, dall'altro occorre considerare che l'apprendistato costituisce un rapporto di lavoro il cui sinallagma contempla, in maniera “fondativa”, l'aspetto formativo che pertanto deve rimanere prevalente rispetto allo specifico interesse del distaccante allo svolgimento della prestazione lavorativa. È, pertanto, necessario contemperare l'interesse del distaccante con il prevalente interesse dell'apprendista a vedere rispettati gli impegni assunti nei suoi confronti e il suo inserimento nel contesto produttivo del datore di lavoro.
Le modalità  concrete in cui avviene il distacco devono, comunque, garantire all'apprendista il regolare adempimento dell'obbligo di formazione interna ed esterna, la cui responsabilità  rimane in capo al datore di lavoro, nonché consentire la necessaria assistenza del tutor, il quale deve essere posto in condizione di svolgere i compiti e le funzioni a lui assegnate dalla specifica disciplina regionale e/o collettiva, al fine di non incorrere nelle violazioni di cui all'articolo 47, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015.
Pertanto, anche nel contesto produttivo del distaccatario, dovrà  essere prevista la presenza del tutor, verificando puntualmente l'effettivo esercizio dei compiti a lui attribuiti dalla contrattazione collettiva, per garantire che il periodo del distacco risulti utile e coerente al percorso formativo dell'apprendista definito all'atto dell'assunzione

circolarenota del 17 gennaio 2019, n.1118

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