Agenti cancerogeni e mutageni

la direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019

Agenti cancerogeni e mutageni

Agenti cancerogeni e mutageniCambia la direttiva 2004/37/CE: inserito l'articolo 13 bis, recante disposizioni in materia di accordi delle parti sociali, e aggiunte due nuove voci all'elenco di sostanze, preparati e procedimenti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha come scopo la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro. Tale direttiva, mediante un quadro di principi generali che consentano agli Stati membri di assicurare l'applicazione uniforme dei requisiti minimi, prevede un livello coerente di protezione contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni e mutageni. Valori limite di esposizione professionale vincolanti, stabiliti sulla base delle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, la fattibilità  economica, una valutazione approfondita dell'impatto socioeconomico e la disponibilità  di protocolli e tecniche di misurazione dell'esposizione sul luogo di lavoro, sono elementi importanti del regime generale di protezione dei lavoratori istituito dalla direttiva. In tale contesto è essenziale tenere conto del principio di precauzione, ove vi siano incertezze. Le prescrizioni minime di cui alla suddetta direttiva mirano a proteggere i lavoratori a livello di Unione. Gli Stati membri hanno facoltà  di stabilire valori limite di esposizione professionale vincolanti o altre misure di protezione più rigorosi.

(2)

I valori limite di esposizione professionale rientrano nelle misure di gestione del rischio di cui alla direttiva 2004/37/CE. Il rispetto di detti valori limite non pregiudica gli altri obblighi dei datori di lavoro ai sensi di tale direttiva, in particolare la riduzione dell'utilizzazione di agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro, la prevenzione o la limitazione dell'esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni e le misure che dovrebbero essere attuate a tal fine. Tali misure dovrebbero includere, sempre che ciò sia tecnicamente possibile, la sostituzione dell'agente cancerogeno o mutageno con una sostanza, una miscela o un procedimento che non sia o sia meno nocivo per la salute del lavoratore, il ricorso a un sistema chiuso o altre misure volte a ridurre l'esposizione dei lavoratori al livello più basso possibile, promuovendo in tal modo l'innovazione.

(3)

Per la maggior parte degli agenti cancerogeni e mutageni non è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l'esposizione non produrrebbe effetti nocivi. Nonostante la fissazione di valori limite sul luogo di lavoro relativamente agli agenti cancerogeni o mutageni a norma della presente direttiva non elimini i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'esposizione durante il lavoro (rischio residuo), essa contribuisce comunque a una riduzione significativa dei rischi derivanti da tale esposizione nell'ambito di un approccio graduale e orientato alla definizione di obiettivi ai sensi della direttiva 2004/37/CE. Per gli altri agenti cancerogeni e mutageni è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l'esposizione non dovrebbe produrre effetti nocivi.

(4)

I livelli massimi di esposizione dei lavoratori ad alcuni agenti cancerogeni o mutageni sono stabiliti da valori limite che, a norma della direttiva 2004/37/CE, non devono essere superati. È opportuno rivedere detti valori limite e fissarne altri per agenti cancerogeni e mutageni aggiuntivi.

(5)

I valori limite fissati dalla presente direttiva dovrebbero essere rivisti quando necessario alla luce delle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici e le migliori prassi, le tecniche e i protocolli basati su dati concreti per la misurazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro. Se possibile, tali informazioni dovrebbero includere dati sui rischi residui per la salute dei lavoratori e pareri del comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) e del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS). Le informazioni relative al rischio residuo, rese disponibili al pubblico a livello di Unione, sono preziose per i lavori futuri tesi a limitare i rischi derivanti da un'esposizione professionale ad agenti cancerogeni e mutageni, anche per le prossime revisioni dei valori limite fissati nella presente direttiva.

(6)

Entro il primo trimestre del 2019 la Commissione, tenendo conto degli ultimi sviluppi nelle conoscenze scientifiche, dovrebbe valutare la possibilità  di modificare l'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE per includervi le sostanze tossiche per la riproduzione. Su tale base la Commissione dovrebbe presentare, se del caso, una proposta legislativa, previa consultazione delle parti sociali.

(7)

Per taluni agenti cancerogeni privi di soglia non è possibile calcolare un valore limite di esposizione basato sulla salute, tuttavia è ancora possibile fissare un valore limite per tali agenti cancerogeni sulla base delle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici.

(8)

Al fine di garantire il livello più alto di protezione possibile contro alcuni agenti cancerogeni e mutageni, è necessario tenere presenti altre vie di assorbimento, anche attraverso la pelle.

(9)

Lo SCOEL assiste la Commissione, in particolare, nel valutare i più recenti dati scientifici disponibili e nel proporre i valori limite di esposizione professionale per la protezione dei lavoratori contro i rischi chimici, che devono essere fissati a livello dell'Unione a norma della direttiva 98/24/CE del Consiglio (4) e della direttiva 2004/37/CE. Il CCSS è un organo tripartito che assiste la Commissione nella preparazione, nell'esecuzione e nella valutazione delle attività  nei settori della sicurezza e della salute professionali. In particolare, il CCSS adotta pareri tripartiti su iniziative volte a fissare i valori limite di esposizione professionale a livello dell'Unione sulla base delle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici nonché i dati sugli aspetti sociali e sulla fattibilità  economica di tali iniziative. Sono state esaminate anche altre fonti di informazioni scientifiche, sufficientemente solide e di dominio pubblico, in particolare l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), l'Organizzazione mondiale della sanità  e agenzie nazionali.

(10)

Il lavoro dello SCOEL e la trasparenza di tali attività  sono parte integrante di un processo politico responsabile. Per riorganizzare l'attività  dello SCOEL è auspicabile garantire che siano stanziate risorse specifiche e che non vadano perse competenze specifiche in materia di epidemiologia, tossicologia e medicina e igiene del lavoro.

(11)

Le modifiche degli allegati I e III della direttiva 2004/37/CE di cui alla presente direttiva costituiscono un passo ulteriore in un processo a più lungo termine per l'aggiornamento della direttiva 2004/37/CE. Come passo successivo in tale processo, la Commissione ha presentato una proposta intesa a stabilire valori limite e osservazioni relative alla pelle per cinque agenti cancerogeni aggiuntivi. Inoltre, nella comunicazione del 10 gennaio 2017 dal titolo “«Lavoro più sicuro e più sano per tutti – Aggiornamento della normativa e delle politiche dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro”», la Commissione ha affermato che dovrebbero essere previste successive modifiche della direttiva 2004/37/CE. La Commissione dovrebbe proseguire costantemente i lavori sugli aggiornamenti degli allegati I e III della direttiva 2004/37/CE, in linea con l'articolo 16 di tale direttiva e con la prassi consolidata e, se necessario, modificare tali allegati alla luce delle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici acquisiti progressivamente, come per esempio i dati sui rischi residui. Tali lavori dovrebbero concretizzarsi, se del caso, in proposte di future revisioni dei valori limite di cui alla direttiva 2004/37/CE e alla presente direttiva, nonché in proposte relative a sostanze, miscele e procedimenti supplementari di cui all'allegato I e a valori limite supplementari di cui all'allegato III.

(12) Continua

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