Regolamento di esecuzione del regolamento (UE)

Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014

Regolamento di esecuzione del regolamento (UE)

Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 2019Il nuovo DPR F-gas, che entrerà  in vigore il 24 gennaio 2019, nel definire le modalità  attuative nell'ordinamento italiano del predetto Regolamento (UE) n. 517/2014 relativo ai gas fluorurati a effetto serra utilizzati come refrigeranti, agenti estinguenti, espandenti, propulsori e isolanti nelle apparecchiature elettriche: individua il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quale autorità  competente a interloquire con gli operatori e le imprese; interviene sul sistema di certificazione degli organismi di valutazione e di attestazione di formazione delle persone e sul sistema di iscrizione e implementazione del Registro telematico nazionale per le persone fisiche e per le imprese; individua gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica dei dati relativi all'immissione in commercio di apparecchiature precaricate con i gas fluorurati; istituisce una Banca Dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni su tali gas; stabilisce, infine, l'obbligo di formazione delle persone e di certificazione delle imprese.

Il nuovo Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006.

1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni del regolamento (UE) n. 517/2014, si applicano le seguenti definizioni:
a) organismo nazionale di accreditamento: unico organismo autorizzato dallo Stato a svolgere attività  di accreditamento nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99;
b) accreditamento: attestazione con la quale l'organismo nazionale di accreditamento certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità  soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare per svolgere una specifica attività  di valutazione della conformità ;
c) organismo di valutazione della conformità : un organismo accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento per svolgere determinate attività  di valutazione della conformità , fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
d) valutazione della conformità : procedura con la quale un organismo di valutazione della conformità  dimostra che sono rispettate le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una persona fisica o a un organismo, rientranti nel campo di applicazione del presente decreto;
e) organismo di certificazione: un organismo di valutazione della conformità  accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento per svolgere le attività  di certificazione delle persone fisiche di cui all'articolo 7, comma 1, e delle imprese di cui all'articolo 8, comma 2;
f) organismo di controllo indipendente: un organismo di valutazione della conformità  accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento per svolgere le attività  di verifica delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE;
g) organismo di attestazione di formazione: organismi certificati dagli organismi di valutazione della conformità  per rilasciare attestati di formazione alle persone fisiche ai sensi del regolamento (CE) n. 307/2008 in conformità  all'Allegato C al presente decreto;
h) tariffario: documento che definisce le tariffe per la concessione, il mantenimento e il rinnovo dei certificati di conformità  rilasciati dagli organismi di cui alla lettera e) ;
i) camera di commercio competente: la Camera di commercio del capoluogo di regione o di provincia autonoma ove è iscritta la sede legale dell'impresa o ove risiede la persona fisica;
l) Registro telematico nazionale: Registro telematico delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 15;
m) Banca dati: Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati di cui all'articolo 16;
n) operatore: il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature disciplinate dal presente decreto. A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
” 1) libero accesso all'apparecchiatura, che comporta la possibilità  di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità  di concedere l'accesso a terzi;
” 2) controllo sul funzionamento e la gestione ordinari;
” 3) il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità  di gas fluorurati nell'apparecchiatura, e all'esecuzione di controlli o riparazioni.

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