Chiarimenti sul credito d’imposta formazione 4.0

Corsi e-learning nel bonus formazione 4.0

Chiarimenti sul credito d'imposta formazione 4.0

Corsi e-learning nel bonus formazione 4.0Con la Circolare 3 dicembre 2018, n. 412088, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicazione del “credito d'imposta formazione 4.0”, in particolare sul termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali, sull'ammissibilità  della formazione on-line e sul cumulo del credito d'imposta con altri incentivi alla formazione.
Con il decreto 4 maggio 2018, emanato dal Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, sono state dettate le disposizioni applicative del credito d'imposta introdotto dall'articolo 1, commi 46-56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”. A seguito della pubblicazione del citato decreto, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, sono pervenuti numerosi quesiti, provenienti sia da associazioni di categoria che da singole imprese, su taluni profili applicativi dell'agevolazione. Pertanto, al fine di dare maggiori certezze operative ai soggetti interessati alla fruizione del credito d'imposta, con la presente circolare, elaborata d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si
ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti sulle principali questioni di diretta competenza; si rinvia a una successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate per gli ulteriori chiarimenti concernenti sia i profili generali e sia i profili fiscali della disciplina agevolativa.” 
Termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali
Il Ministero ha osservato che lo svolgimento delle attività  formative in questione deve essere previsto in contratti sottoscritti – o anche semplicemente integrati in relazione a tali attività  – a partire dal 1″° gennaio 2018 e cioè dalla data di entrata in vigore della disciplina agevolativa. In merito al deposito dei contratti, il MISE ha chiarito che dovrà  avvenire entro il 31 dicembre 2018, e che potrà  essere effettuato utilizzando la modalità  telematica messa a disposizione nella sezione “Servizi” del sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali anche successivamente allo svolgimento delle attività  formative.
Corsi e-learning
Il MISE osserva che molte richieste di chiarimento hanno riguardato la possibilità  di riconoscere l'applicabilità  del beneficio anche nel caso in cui le attività  formative siano organizzate e svolte (in tutto o in parte) in modalità  “e-learning“. “«Al riguardo, si osserva che la disciplina agevolativa non pone sul punto espresse limitazioni e che, pertanto, devono considerarsi in via di principio ammissibili anche le attività  svolte attraverso corsi e lezioni “on-line””».
Attività  formativa nell'ambito dei gruppi
La Circolare osserva anche il caso di attività  formativa svolta nell'ambito dei gruppi, con la partecipazione di docenti e discenti di imprese diverse. “«Al riguardo, fermi restando gli altri obblighi e le altre condizioni necessarie per la fruizione del beneficio, si ritiene di poter consentire modalità  semplificative per la redazione della documentazione richiesta”», osserva il Mise. In particolare, la relazione sul corso potrà  essere redatta in riferimento ad un unico progetto formativo. Anche il registro per il monitoraggio delle presenze potrà  essere unico.
Cumulabilità 
Il Ministero osserva anche la cumulabilità  tra credito di imposta e altri incentivi sulle spese di formazione. Secondo il Mise, l'impresa dovrà  verificare che la somma dei due incentivi non superi il 50% dei costi ammissibili. Qualora gli aiuti siano stati concessi per diverse finalità , come l'assunzione di un lavoratore svantaggiato, il credito di imposta andrà  calcolato assumendo la retribuzione lorda maturata in relazione alle ore o alle giornate di formazione, al netto della quota di retribuzione coperta dall'aiuto all'assunzione.

Corsi e-learning nel bonus formazione 4.0Circolare 3 dicembre 2018, n. 412088

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