Concetto di vigilanza dei lavoratori addetti a mansioni di sicurezza, idoneità  ed efficacia

Inl, interpello sicurezza sul lavoro n.6/2018

Concetto di vigilanza dei lavoratori addetti a mansioni di sicurezza, idoneità  ed efficacia

interpello6Interpelli sicurezza sul lavoro.” È stata pubblicato dall'Ispettorato nazionale del lavoro un quesito datato 18 luglio 2018, quesito” n.6/2018.
L'organizzazione Cub Trasporti ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in relazione ai seguenti quesiti:
1. “«tenuto conto che in tutti i settori produttivi in cui vi sono mansioni di sicurezza attinenti all'incolumità  dei lavoratori e dei terzi, vi può essere l'esigenza di monitorare la cosiddetta “vigilanza” dell'operatore e fermo restando l'obbligo giuridico delle aziende a garantire misure di tutela della salute e della sicurezza anche in caso di errore, disattenzione e imprudenza dell'operatore, tale obbligo può ritenersi assolto con l'adozione di misure e dispositivi per il controllo della “vigilanza”, individuati e adottati dalla stessa impresa senza che essa – pur nella sua complessità  connessa al fattore umano – sia stata preventivamente definita in termini oggettivi, al fine di consentire alle Istituzioni ed in particolare all'Organo di vigilanza di verificarne la rispondenza alle concrete necessità  in relazione all'efficacia dei dispositivi alle misure organizzative adottate e alle altre norme poste a tutela dei lavoratori e dei terzi”»;
2. “«l'obbligo giuridico posto dalla legge in capo alle aziende – comprese quelle che eserciscono il trasporto ferroviario – di adottare nell'esercizio dell'attività  produttiva le misure che, secondo la particolarità  del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità  fisica e la personalità  morale dei prestatori di lavoro, può ritenersi assolto – in tema di “controllo della vigilanza” degli operatori impiegati in attività  rischiose – con il solo assenso di conformità  dei dispositivi ritenuti dalle stesse più convenienti, del Ministero dei trasporti e dell'ANSF o tale obbligo deve essere inteso nel senso che le stesse debbano, necessariamente, ricercare, adottare ed avvalersi di mezzi, metodi, tecnologie e sistemi, tecnicamente realizzabili, di concezione più moderna, quando questi siano tali da migliorare, ai sensi del D.lgs. 81/2008, le condizioni di salute, sicurezza e benessere lavorativo”».
In merito la Commissione rappresenta che, nell'ambito del trasporto ferroviario, l'adozione di strumenti per il controllo dell'attività  del “macchinista” è da ritenersi obbligatoria sulla base di norme nazionali ed europee, pertanto il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle prescrizioni ivi previste.
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