Schede di sintesi redatte dall’Ufficio del Garante a mero scopo divulgativo

Una sintesi per aziende ed enti Regolamento europeo” 2016/679

Schede di sintesi redatte dall'Ufficio del Garante a mero scopo divulgativo

E-learning_12.pngSchede di sintesi redatte dall'Ufficio del Garante a mero scopo divulgativo. Per un quadro completo della materia, si rimanda alla legislazione in tema di protezione dei dati personali e ai provvedimenti dell'Autorità . Per dubbi e domande si suggerisce di contattare l'Urp del Garante)

Ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi fissati all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679, che qui si ricordano brevemente:

  • liceità , correttezza e trasparenza del trattamento, nei confronti dell'interessato;
  • limitazione della finalità  del trattamento, compreso l'obbligo di assicurare che eventuali trattamenti successivi non siano incompatibili con le finalità  della raccolta dei dati;
  • minimizzazione dei dati: ossia, i dati devono essere adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità  del trattamento;
  • esattezza e aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione dei dati che risultino inesatti rispetto alle finalità  del trattamento;
  • limitazione della conservazione: ossia, è necessario provvedere alla conservazione dei dati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il trattamento;
  • integrità  e riservatezza: occorre garantire la sicurezza adeguata dei dati personali oggetto del trattamento.

Il Regolamento (articolo 5, paragrafo 2) richiede al titolare di rispettare tutti questi principi e di essere “in grado di comprovarlo”. Questo è il principio detto di “responsabilizzazione” (o accountability) che viene poi esplicitato ulteriormente dall'articolo 24, paragrafo 1, del Regolamento, dove si afferma che “il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente Regolamento.”” 

Assicurare la liceità  del trattamento di dati personali

Il Regolamento, come già  il d.lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, prevede che ogni trattamento deve trovare fondamento in un'idonea base giuridica. I fondamenti di liceità  del trattamento di dati personali sono indicati all'articolo 6 del Regolamento:

-” consenso, adempimento obblighi contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di terzi, obblighi di legge cui è soggetto il titolare, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati.

Per quanto riguarda le “categorie particolari di dati personali” (articolo 9 del Regolamento), il loro trattamento è vietato, in prima battuta, a meno che il titolare possa dimostrare di soddisfare almeno una delle condizioni fissate all'articolo 9, paragrafo 2 del Regolamento, che qui ricordiamo:” 

  • l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità  specifiche;
  • il trattamento è effettuato da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità  politiche, filosofiche, religiose o sindacali;
  • il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;
  • il trattamento è necessario per uno dei seguenti scopi:
    • per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale;
    • per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità  fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
    • per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità  giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;
    • per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri;
    • per finalità  di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità  lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali;
    • per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità  pubblica;
    • per il perseguimento di fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

Per alcune di tali finalità  sono previste limitazioni o prescrizioni ulteriori, anche nel diritto nazionale.

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