un dipendente pubblico addetto alla vigilanza può svolgere attività  di medico competente

Interpello 2/2018. È stato pubblicato dal Ministero del Lavoro

un dipendente pubblico addetto alla vigilanza può svolgere attività  di medico competente

Interpello 2/2018È stato pubblicato dal Ministero del Lavoro – Commissione interpelli salute e sicurezza lavoro un interpello datato 12 aprile 2018 riguardante l'articolo 39 comma 3 del Decreto legislativo 81/2008. Riguardante il divieto per un dipendente pubblico addetto alla vigilanza di svolgere attività  di medico competentee se tale divieto debba interessare in un'amministrazione regionale tutti i dipendenti di un Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie locali oppure soltanto gli addetti alla vigilanza.

L'istanza è stata presentata dalla Regione Lazio e il passaggio del Testo Unico sicurezza sul lavoro interessato è il seguente: Articolo 39 comma 3 “Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività  di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività  di medico competente“.

La Regione Lazio, tramite la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008, il quale dispone che: “Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività  di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività  di medico competente”.
In particolare l'Ente chiede di conoscere “se tale disposizione è da intendersi rivolta a tutte le strutture del Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie locali o solo a quelle che svolgono attività  ispettiva e se sia applicabile a tutto il personale con qualifica ispettiva afferente all'azienda sanitaria”.

Al riguardo occorre premettere che il citato articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008 si pone in continuità  rispetto all'abrogato articolo 17, comma 7, decreto legislativo n. 626 del”  19″  settembre”  1994 secondo”  cui:”  “Il”  dipendente”  di”  una”  struttura”  pubblica”  non”  può”  svolgere l'attività  di medico competente qualora esplichi attività  di vigilanza”. Inoltre, l'articolo 7 del decreto legislativo n. 229 del 19″  giugno 1999 – che ha introdotto l'articolo 7-bis nel decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 – ha definito il Dipartimento di prevenzione come “una struttura operativa dell'unità  sanitaria locale che garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità  e il miglioramento della qualità  della vita”.
A tal fine “il dipartimento di prevenzione promuove azioni volte a individuare e rimuovere le cause di nocività  e malattia di origine ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordinate con”  i”  distretti,”  con”  i”  dipartimenti”  dell'azienda”  sanitaria”  locale”  e”  delle”  aziende”  ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento di operatori di diverse discipline”. Nell'intento”  del”  legislatore,”  dunque,”  il”  Dipartimento”  di”  prevenzione”  rappresenta”  un'unica struttura deputata allo svolgimento di attività  polifunzionali, volte a garantire un continuo innalzamento del livello di salute e di miglioramento della qualità  della vita. In tale contesto il Dipartimento non esercita solo un'attività  di vigilanza, intesa come “mero controllo” di tipo repressivo e sanzionatorio, ma anche funzioni di tipo preventivo e autorizzativo. L'attività  del Dipartimento si concretizza, altresì, nella ricerca attiva di soluzioni condivise con tutti gli attori che sono chiamati a concorrere alla prevenzione e gestione dei rischi.

Emerge dunque una pluralità  di funzioni attribuite al Dipartimento, che oltre alla funzione di vigilanza e controllo, è chiamato a garantire l'attuazione di interventi complessi nell'ambito dell'assistenza collettiva, quali la sorveglianza epidemiologica, l'informazione all'utenza, l'assistenza alle imprese, la formazione degli operatori, l'educazione sanitaria della popolazione, l'informazione e la comunicazione del rischio per la salute.

Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che, in considerazione della natura polifunzionale del Dipartimento di prevenzione, il disposto dall'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, debba ritenersi applicabile a tutte le strutture che compongono il citato Dipartimento ed a tutto il personale ad esso assegnato, indipendentemente dalla qualifica rivestita.

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