circolare su installazione e utilizzo di impianti audiovisivi di controllo

indicazioni dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro

circolare su installazione e utilizzo di impianti audiovisivi di controllo

Applicazione dell'articolo 4 della Legge n. 300 del 1970 ai Call CenterImpianti audiovisivi sui luoghi di lavoro, articolo 4 Legge n. 300/1970. È stata pubblicata dall'Ispettorato nazionale del lavoro la circolare n. 5 del 19 febbraio 2018 con indicazioni operative al personale ispettivo su norme e prassi riguardanti l'installazione e l'utilizzo a norma di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo. La circolare riprende quanto introdotto in materia dagli articoli 23 del d.lgs. n. 151/2015 e art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 185/2016 affronta in particolare quattro aspetti: Istruttoria delle istanze presentate; Tutela del patrimonio aziendale; Telecamere; Dati biometrici.
L' art. 23 del d.lgs. n. 151/2015 e i l successivo art . 5 , comma 2 , del d.lgs. n. 185/2016 ha nno modificato l'art. 4 della legge n. 300/1970 adeguando l 'impianto normativo e le procedure pr eesistenti alle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute . Lo scopo della norma, dunque, rimane quello di contemperare, da un lato, l'esigenza afferente all'organizzazione del lavoro e della produzione propria del datore di lavoro e, dall'altro, tutelare la dignità  e la riservatezza dei lavoratori. Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono indicazioni operative in ordine alle problematiche inerenti l'i nstallazione e l' utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo.
L'Ispettorato sottolinea che la tutela del patrimonio aziendale è una delle ragioni giustificatrici del controllo a distanza dei lavoratori, ma è necessaria una attenta valutazione della nozione di “patrimonio aziendale”, che rischia di non trovare una adeguata delimitazione e, conseguentemente, non fungere da “idoneo filtro” alla ammissibilità  delle richieste di autorizzazione.
A sgombrare dubbi, l'Ispettorato ricorda che sono autorizzati (ex nota n.299/2017) dispositivi collegati ad impianti di antifurto che tutelano il patrimonio aziendale in quanto tali dispositivi, entrando in funzione soltanto quando in azienda non sono presenti lavoratori, non consentono alcuna forma di controllo incidentale degli stessi. Nel caso in cui invece, la richiesta di installazione riguardi dispositivi operanti in presenza del personale aziendale, la generica motivazione di “tutela del patrimonio” va verificata considerando la gradualità  nell'ampiezza e tipologia del monitoraggio. Ciò rende assolutamente residuali i controlli più invasivi, legittimandoli solo a fronte della rilevazione di specifiche anomalie e comunque all'esito dell'esperimento di misure preventive meno limitative dei diritti dei lavoratori.

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