Elaborato dall’ANCE un vademecum sull’istituto del subappalto

Sono approfondite alcune novità  introdotte per il” subappalto.

Elaborato dall'ANCE un vademecum sull'istituto del subappalto

Elaborato dall'ANCE un vademecum sull'istituto del subappaltoL'Ance,” Associazione dei costruttori edili,” ha pubblicato un vademecum sull'istituto del subappalto disciplinato dall'articolo 105 D. Lgs. 18/4/2016 n. 50, come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, contenente il nuovo Codice dei contratti pubblici. Sono approfondite alcune novità  introdotte per il” subappalto.

L'Ance (Associazione dei costruttori edili) ha pubblicato un vademecum sull'istituto del subappalto disciplinato dall'articolo 105 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il vigente Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha sensibilmente innovato la precedente disciplina del subappalto, sotto due aspetti particolarmente rilevanti. Riguardo al primo aspetto, se il d.lgs. n. 163/2006 prevedeva, all'art. 118, il limite del 30 per cento per le sole “categorie prevalenti”, le nuove disposizioni estendono tale limite all'importo complessivo dell'opera, riducendo così la quota di subappalto a disposizione dell'appaltatore. Un secondo elemento di novità  è contenuto nella disposizione che impone, nei casi previsti, di indicare sin dalla fase di gara una terna di nominativi di (futuri) subappaltatori. I due aspetti sopra evidenziati, assieme ad altre significative previsioni in materia, sono approfonditi nel vademecum dell'Ance.

Perché la Stazione Appaltante autorizzi il subappalto, l'aggiudicatario del contratto di appalto deve depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di inizio dell'esecuzione delle prestazioni. Contestualmente al deposito del contratto, l'aggiudicatario deve trasmettere la certificazione sui requisiti del subappaltatore, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
Nel caso in cui sia richiesta l'indicazione della terna, il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 80 deve essere dichiarato dal concorrente al momento della presentazione dell'offerta e la Stazione Appaltante compie una nuova verifica al momento dell'autorizzazione. L'affidatario deve acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni nel corso dell'esecuzione e l'importo dello stesso sia incrementato.

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