Attività  di alternanza scuola lavoro – Chiarimenti interpretativi

MIUR, nota 28 marzo 2017, n. 3355

Ministero dell'Istruzione, dell'Università  e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Segreteria Direttore
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione Secondaria di II”° grado
LORO SEDI
e, p.c. Al Capo di Gabinetto del Ministro
Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
SEDE
Oggetto: Attività  di alternanza scuola lavoro – Chiarimenti interpretativi
Con la presente nota si trasmettono gli ultimi Chiarimenti interpretativi in tema di alternanza scuola lavoro, che intendono dare risposta ai più ricorrenti quesiti formulati dalle scuole, dalle famiglie e dai soggetti che intendono ospitare gli studenti coinvolti nelle esperienze di alternanza.
Nell'auspicio che i suddetti Chiarimenti possano facilitare la progettazione, organizzazione e gestione dei percorsi attivati da codeste istituzioni scolastiche, si richiamano di seguito alcuni principi di riferimento utili per individuare le soluzioni relative ai casi concreti:
a) i percorsi di alternanza scuola lavoro, entrati a far parte del curriculum scolastico del secondo biennio e dell'ultimo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado per effetto della legge 107/2015, godono di specifiche risorse assegnate alle istituzioni scolastiche e non devono comportare, di norma, costi per le famiglie degli studenti coinvolti;
b) la progettazione e la programmazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro sono di competenza degli organi collegiali, che adottano le decisioni nel merito tenendo conto anche degli interessi degli studenti e delle esigenze delle famiglie, alle quali poi il Dirigente scolastico dà  attuazione;
c) l 'Istituzione scolastica individua, tra le risorse destinate ai percorsi di alternanza scuola lavoro previste dal comma 39 dell'articolo 1 della legge 107/2015, la quota destinata a retribuire il personale docente e A.T.A. che effettua prestazioni aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo conseguenti all'attivazione dei percorsi di alternanza, da erogare secondo i criteri definiti nella contrattazione di istituto, e la parte destinata a coprire le spese di gestione utili alla realizzazione dei suddetti percorsi;
d) per il personale docente sono altresì retribuibili con il Fondo d'istituto le forme di flessibilità  organizzativa e didattica connesse all'attuazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, in base all'articolo 88, comma 2, lettera a) del CCNL del 29 novembre 2007;
e) rientrano nelle attività  di alternanza scuola lavoro di cui al comma 33 dell'articolo 1 della legge 107/2015 i percorsi definiti e programmati all'interno del PTOF che prevedono la stipula di una convenzione con il soggetto ospitante, l'individuazione di un tutor interno e di tutor formativo esterno, nonché la scelta di esperienze coerenti con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell'indirizzo di studi frequentato dallo studente;
f) gli allievi che frequentano percorsi di alternanza scuola lavoro mantengono lo status di studenti. L'alternanza è una opportunità  formativa e gli studenti non devono sostituire posizioni professionali; essi sono costantemente guidati nelle varie esperienze, sia nell'ambito dell'istituzione scolastica che presso il soggetto ospitante, da una o più figure preposte alla realizzazione del percorso formativo (tutor interno, tutor formativo esterno, docente interno, esperto esterno).
” 
IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo
ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
CHIARIMENTI INTERPRETATIVI
INDICE
1 – Alternanza scuola lavoro negli enti di tipo associativo, che svolgono attività  culturale o sportiva
2 – Ricorso ad agenzie esterne quali figure mediatrici tra scuola e impresa, o che offrono “pacchetti” per la realizzazione di attività  di alternanza scuola lavoro
3 – Alternanza scuola lavoro per studenti-atleti di alto livello agonistico
4 – Compensi a esperti aziendali per opera legata alle attività  di alternanza scuola lavoro
5 – Alternanza scuola lavoro per studenti che ripetono la classe 6 – Possibilità  di corrispondere compensi al DSGA e al Dirigente scolastico per attività  di alternanza scuola lavoro
7 – Alternanza scuola lavoro per gli studenti che frequentano esperienze di studio o formazione all'estero
8 – Spese ammissibili per la scuola, conseguenti alle attività  di alternanza scuola lavoro
9 – Studenti minorenni frequentanti attività  di alternanza scuola lavoro
10 – Obbligo dei Dispositivi di Protezione Individuale per gli studenti in alternanza
11 – Buoni pasto riconosciuti agli studenti in alternanza
12 – Impiego di “badge” o “cartellini presenza” per gli studenti in alternanza
13 – La privacy nella attività  di alternanza scuola lavoro
14 – Le coperture assicurative degli studenti in alternanza scuola lavoro
15 – Gli atti negoziali obbligatori nelle attività  di alternanza scuola lavoro
16 – L'alternanza scuola lavoro durante il periodo delle vacanze estive
17 – Aspetti disciplinari nelle attività  di alternanza scuola lavoro
18 – Esami di idoneità  e candidati esterni ai futuri esami di Stato dell'a.s. 2017/2018

1 – Alternanza scuola lavoro negli enti di tipo associativo, che svolgono attività  culturale o sportiva
D: Può un'associazione culturale stipulare con le scuole convenzioni come struttura ospitante? In generale, quali requisiti sono richiesti perché un soggetto possa ritenersi “struttura ospitante” o “realtà  lavorativa”? Nel c.d. Terzo Settore il confine tra lavoro e volontariato sembra assai labile e le scuole hanno bisogno di chiarezza.

R: Nulla osta ad un ente di tipo associativo di offrirsi come struttura ospitante, anche ove fondi la propria attività  sul volontariato, a condizione che la struttura presso la quale sono accolti gli studenti costituisca un ambiente lavorativo organizzato, formativo ed a norma, dotato dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi richiamati al paragrafo 6 della Guida operativa, ivi compresa la possibilità  di far acquisire agli studenti una adeguata formazione sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

D: Vi è la possibilità  di attivare percorsi di alternanza scuola lavoro presso società , enti o associazioni sportive?

R: La legge 107/2015, all'art. 1, comma 34, inserisce tra le strutture che possono ospitare attività  di alternanza scuola lavoro anche gli “enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”. Questa opportunità  può essere utilizzata dalle istituzioni scolastiche per avvicinare i giovani alle figure professionali che operano nel settore dello sport e facilitare lo sviluppo delle competenze richieste per la pianificazione, organizzazione e gestione di manifestazioni, attività  ed eventi di carattere sportivo, utili anche in altri contesti lavorativi.
Giova ricordare che per “enti di promozione sportiva” (EPS) si intendono le associazioni a livello nazionale, nonché le associazioni a livello regionale non riconosciute già  a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività  motorie-sportive con finalità  ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA) e nell'osservanza della normativa sportiva antidoping del CONI-NADO. Il loro statuto stabilisce l'assenza dei fini di lucro e garantisce l'osservanza del principio di democrazia interna e di pari opportunità . Tali enti, se rispettano determinati requisiti, possono richiedere il riconoscimento da parte del CONI.
Attualmente rientrano negli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a livello nazionale, le seguenti associazioni:
– A.C.S.I. – Associazione Centri Sportivi Italiani
– A.I.C.S. – Associazione Italiana Cultura Sport
– A.S.I. – Associazioni Sportive Sociali Italiane
– A.S.C. – Attività  Sportive Confederate
– C.N.S. Libertas – Centro Nazionale Sportivo Libertas
– C.S.A.IN. – Centri Sportivi Aziendali Industriali
– C.S.E.N. – Centro Sportivo Educativo Nazionale
– C.S.I. – Centro Sportivo Italiano
– C.U.S.I. – Centro Universitario Sportivo Italiano
– E.N.D.A.S. – Ente Nazionale Democratico Di Azione Sociale
– M.S.P. – Movimento Sportivo Popolare Italia
– O.P.E.S. – Organizzazione Per l'Educazione allo Sport
– P.G.S. – Polisportive Giovanili Salesiane
– U.I.S.P. – Unione Italiana Sport Per Tutti
– U.S. ACLI – Unione Sportiva A.C.L.I.

Sebbene la norma faccia riferimento alle suddette organizzazioni, si ritiene – anche in base al richiamo generale agli “enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore” operato dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 – che le esperienze di alternanza possano essere programmate anche presso enti, Federazioni sportive, Discipline associate, società  o associazioni sportive riconosciute dal CONI. Al riguardo, il requisito del riconoscimento garantisce l'esistenza di capacità  organizzative e strutturali minime atte ad assicurare un accettabile livello di qualità  dei percorsi di alternanza ivi attivati.
Per gli studenti coinvolti in attività  di alternanza scuola lavoro co-progettate dalla scuola in collaborazione con gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o analoghe organizzazioni riconosciute, i relativi progetti punteranno all'inserimento degli allievi negli ambienti di lavoro che le caratterizzano, programmando un affiancamento operativo con le figure professionali che vi operano. La prospettiva è quella di assicurare ai giovani competenze spendibili nel mercato del lavoro, coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale tipico dell'indirizzo di studi prescelto. Tali competenze potranno essere acquisite, ad esempio, nell'ambito delle attività  di pianificazione, organizzazione e gestione di attività  ed eventi sportivi (es.: gare, partite, manifestazioni, tornei, ecc.) e saranno agevolmente spendibili nel mondo del lavoro, anche in contesti operativi diversi da quelli presso i quali sono state apprese. Le modalità  progettuali e organizzative possono essere sviluppate secondo le indicazioni fornite dalla Guida operativa emanata dal MIUR.

2 – Ricorso ad agenzie esterne quali figure mediatrici tra scuola e impresa, o che offrono “pacchetti” per la realizzazione di attività  di alternanza scuola lavoro
D: Molti consulenti esterni si stanno rivolgendo ai dirigenti scolastici per offrire un servizio di collegamento tra scuola e impresa. I finanziamenti MIUR possono essere utilizzati per retribuire tali figure?

R: Non è possibile retribuire consulenti esterni per funzioni di collegamento tra scuola e impresa o struttura ospitante affidate a figure esterne alla scuola. Tale compito è svolto dai Dirigenti scolastici, docenti referenti e/o tutor interni per l'alternanza, cui è affidato il delicato compito di intessere i rapporti con il tessuto imprenditoriale e produttivo della zona, finalizzati alla ricerca delle strutture ospitanti, facilitando il radicamento della scuola nel proprio territorio.

D: Un ente facente capo ad un'associazione di categoria ha predisposto “pacchetti” da offrire alle scuole per la realizzazione di attività  di alternanza scuola lavoro. Possono essere utilizzati eventualmente i finanziamenti della Legge 107/2015 per l'acquisizione di tali servizi?

R: In linea generale non vi sono ostacoli normativi all'utilizzo dei finanziamenti riservati all'alternanza scuola lavoro per l'acquisizione di “pacchetti” offerti da associazioni o enti come supporto alla realizzazione delle attività . Il ricorso ai suddetti “pacchetti”, tuttavia, deve essere attentamente valutato dalla scuola, in relazione al contributo che i servizi dell'ente esterno, pubblico o privato, possa offrire all'organizzazione dei percorsi di alternanza.
Si richiama, al riguardo, l'attenzione sul ruolo centrale e strategico rivestito dalla scuola per la gestione efficace dei percorsi di alternanza scuola lavoro, ampiamente esplicitato nella Guida operativa. L'ideazione dei percorsi richiede, infatti, la presenza dei seguenti indispensabili elementi:
– elaborazione, da parte dell'istituzione scolastica, di un modello condiviso di alternanza scuola lavoro da inserire nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, che rappresenti il criterio ispiratore per l'elaborazione dei percorsi da sviluppare e personalizzare a cura dei singoli Consigli di classe;
– valutazione dell'idoneità  della struttura ospitante ad accogliere gli studenti in esperienze di alternanza scuola lavoro;
– identificazione delle competenze effettivamente richieste dalle realtà  produttive del territorio;
– co-progettazione sia delle attività  in aula sia dei periodi di apprendimento in contesti lavorativi, condivisa e approvata da tutti i soggetti coinvolti nell'esperienza di alternanza, atta a sviluppare, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale del percorso di studi, le competenze effettivamente spendibili anche nel mondo del lavoro;
– accordo tra i soggetti coinvolti (prima di tutto tra scuola e impresa o altra struttura ospitante) che non si limiti soltanto alla definizione degli obiettivi e delle azioni da svolgere, ma che sviluppi il confronto a livello progettuale e organizzativo per realizzare un incisivo controllo congiunto del percorso formativo e una verifica condivisa dei risultati di apprendimento;
– realizzazione di un flusso costante di informazioni tra i vari attori, per collegare e coordinare le singole azioni di ciascuno con le attività  realizzate dagli altri soggetti.
Ove i “pacchetti” offerti da soggetti esterni facilitino l'organizzazione e la gestione dei percorsi di alternanza in una dimensione di co-progettazione dei percorsi insieme alle strutture ospitanti, alimentando le opportunità  di dialogo e condivisione come elementi qualificanti per la creazione di accordi locali, gli stessi si possono configurare come collaborazioni progettuali e come tali finanziabili con le risorse dedicate all'alternanza.
Si ritiene, invece, opportuno evitare il ricorso a “pacchetti tutto incluso” che prevedano attività  genericamente offerte alle scuole come percorsi occasionali, non strutturati in un progetto stabile e condiviso e/o non coerenti con i percorsi di studi, la cui finalità , lungi dall'intercettare i fabbisogni formativi degli studenti in alternanza, miri piuttosto all'adempimento di una mera procedura burocratica. L'offerta di tali servizi, infatti, rischia di compromettere lo sviluppo del legame della scuola con il territorio e il mondo del lavoro richiamato dai principi della Legge 107/2015 e la necessaria valutazione dell'impatto educativo dell'esperienza.

3 – Alternanza scuola lavoro per studenti-atleti di alto livello agonistico
D: Vi è la possibilità , per uno studente che pratica attività  sportiva di alto livello agonistico, di assolvere all'impegno dell'alternanza scuola lavoro ed in che modo?

R: Le istituzioni scolastiche si trovano talvolta davanti alla necessità  di rispondere alle esigenze educative degli studenti che praticano sport ad un livello significativamente superiore rispetto alla media dei praticanti e che presentano obiettive difficoltà  nel combinare il doppio impegno scolastico e sportivo.
Tali studenti praticano attività  sportive ad alto livello agonistico, tale da farli considerare atleti di talento dotati di un potenziale per sviluppare una carriera sportiva d'elite, con la possibilità  di perfezionare in futuro più o meno prossimo un contratto professionale con un datore di lavoro o con un'organizzazione sportiva, per cui devono conciliare la loro carriera sportiva con il percorso di istruzione prescelto.
In ambito UE alcuni Stati stanno promuovendo accordi tra il sistema sportivo ed il settore dell'istruzione o il mercato del lavoro, per contemperare le esigenze e gli impegni derivanti da questa “doppia carriera”. Tali accordi rispondono alle Linee Guida denominate “EU Guidelines on Dual Careers of Athletes”, approvate dal Gruppo di esperti UE “Education & training in Sport” nella riunione di Poznan il 28 settembre 2012, riconosciute di generale accettazione.
In Italia, la legge 107/2015, al fine di favorire il rafforzamento dell'attività  fisica e sportiva a scuola, individua, all'articolo 1, comma 7, lettera g), tra gli obiettivi formativi prioritari che devono raggiungere le istituzioni scolastiche, quello di porre “attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività  sportiva agonistica”.
Con il Decreto Ministeriale n. 935 dell'11 dicembre 2015, il Miur ha inteso garantire la possibilità  che le istituzioni scolastiche interessate possano prendere parte ad un “Programma sperimentale, mirato ad individuare un modello di formazione per sviluppare una didattica innovativa supportata dalle tecnologie digitali e relativa valutazione, dedicata a tutti gli studenti-atleti di alto livello iscritti negli istituti secondari di secondo grado statali e paritari del territorio nazionale” con l'obiettivo del “superamento delle criticità  della formazione scolastica degli studenti-atleti, soprattutto riferibili alle difficoltà  che questi incontrano nel frequentare regolarmente le lezioni scolastiche”.
L'apposita Commissione prevista dal citato Decreto Ministeriale, composta da rappresentanti del MIUR, del CONI, del CIP e della Lega Calcio di serie A, ha identificato le categorie di studenti-atleti ammissibili alla sperimentazione, riconducendoli alle seguenti quattro tipologie di atleti cosiddetti di “Alto livello”:
a. Rappresentanti delle nazionali partecipanti a competizioni internazionali;
b. Per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 12 posti della classifica nazionale di categoria giovanile all'inizio dell'anno scolastico di riferimento;
c. Atleti delle Società  degli sport professionisti di squadra di cui alla legge 91/1981 che partecipano ai seguenti campionati: Calcio (serie A, serie B, Lega Pro, Primavera, Under 17 serie A e B, Berretti); Basket (A1/ Under 20 élite, Under 20 eccellenza);
d. Studenti coinvolti nella preparazione ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Pyeongchang 2018, ai Giochi Olimpici e Paralimpici estivi di Tokio 2020, ai Giochi Olimpici e Paralimpici giovanili estivi di Buenos Aires 2018, ai Giochi Olimpici e Paralimpici giovanili invernali di Losanna 2020, ovvero ciascuno studente riconosciuto “Atleta di Interesse Nazionale” dalla Federazione o dalle Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento.
In data 28 novembre 2016 il MIUR ed il CONI hanno, inoltre, rinnovato il Protocollo d'intesa relativo al piano triennale per l'educazione sportiva in classe, nel quale, tra le misure programmate per aumentare la pratica motoria e sportiva in aula, è previsto lo sviluppo di strumenti per il sostegno degli studenti atleti di “Alto livello” nella scuola secondaria di secondo grado, ivi compresi quelli afferenti le esperienze di alternanza scuola lavoro.

Coerentemente con il quadro di riferimento comunitario e nazionale sopra indicato, per gli studenti-atleti di “Alto livello” frequentanti le classi terze, quarte e quinte dei percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado – previa attestazione dell'appartenenza del giovane ad una delle suddette categorie di atleti da parte della Federazione sportiva di riferimento – le attività  di alternanza scuola lavoro potranno comprendere gli impegni sportivi, sulla base di un progetto formativo personalizzato condiviso tra la scuola di appartenenza e l'ente, Federazione, società  o associazione sportiva riconosciuti dal CONI che segue il percorso atletico dello studente.
Le attività  sportive praticate ad alto livello, per l'intensità  dell'impegno e della motivazione, per il livello di responsabilità  e per le sollecitazioni psico-fisiche ad esse sottese, possono contribuire allo sviluppo di adeguate competenze nelle seguenti aree di riferimento:
• Influenza/leadership:
– Lavoro di squadra/team building
– Leadership
– Gestione conflitti
• Managerialità /gestione:
– Pianificazione e organizzazione
– Controllo e monitoraggio
• Pensiero sistemico
– Visione d'insieme
– Assunzione del rischio/decisione
• Comportamento/persona
– Energia
– Integrità 
– Tensione al risultato
– Tolleranza allo stress

In aderenza con quanto riportato nella Guida operativa emanata dal MIUR, una Convenzione dovrà  regolare i rapporti tra la scuola e la struttura ospitante, identificata con l'ente, Federazione, società  o associazione sportiva riconosciuti dal CONI che segue il percorso atletico dello studente, la quale provvederà  a designare il tutor esterno con il compito di assicurare il raccordo tra questàultima e l'istituzione scolastica. Particolare attenzione dovrà  essere dedicata alla formazione specifica sulla salute e sicurezza negli ambienti in cui si volgono le attività  atletiche ed ai rischi specifici legati all'utilizzo di strumenti e attrezzature sportive.

4 – Compensi a esperti aziendali per opera legata alle attività  di alternanza scuola lavoro
D: Le scuole possono utilizzare parte delle risorse messe a disposizione dalla legge 107/2015 e dal MIUR per retribuire gli esperti aziendali ai fini delle preliminari attività  di orientamento rivolte agli studenti, ovvero per la formazione degli stessi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro? In caso positivo, occorre seguire le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dell'incarico ai consulenti esterni?

R: Le istituzioni scolastiche possono utilizzare le risorse messe a disposizione dalla legge 107/2015 e dal MIUR per retribuire gli esperti esterni, nel caso non vi sia la disponibilità  di professionalità  all'interno della scuola. In questo caso è possibile prevedere dei compensi con contratti di prestazione d'opera per il rafforzamento dell'offerta formativa, secondo le modalità  previste dal Decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dal Codice civile, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal nuovo codice degli appalti di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai quali si rinvia per ogni utile approfondimento.
In particolare, si vuole richiamare il contenuto dell'articolo 40 del D.M. n. 44 del 1″° febbraio 2001, che prevede la possibilità  di stipulare contratti di “prestazione d'opera con esperti per particolari attività  ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa”. Al riguardo, l'articolo 32, comma 4 dello stesso decreto dispone che, nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività  negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 33, comma 2, lettera g), può avvalersi dell'opera di esperti esterni.
Tale norma è coerente con il contenuto dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, secondo il quale “per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”.
L'Istituzione scolastica elabora un regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività  negoziale da parte del dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto interministeriale n. 44 del 01 febbraio 2001, nel quale sono definiti i criteri, le procedure ed i limiti di spesa da osservare per la stipula dei contratti di prestazione d'opera.
Nulla osta al fatto che la qualifica di esperto esterno sia rivestita dal tutor formativo esterno. In tal caso, tuttavia, l'esperto può essere retribuito solo se si tratta di attività  non inerenti al suo ruolo di tutor esterno, per le quali non è prevista alcuna retribuzione, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 77/2005.
Torna utile ricordare, al riguardo, che nello svolgimento, da parte della scuola, dell'attività  privatistica conseguente all'affidamento degli incarichi a soggetti esterni, occorre sempre rispettare il principio di legalità , per cui per ogni attività  si devono rispettare le disposizioni pubblicistiche in materia di procedimento amministrativo e conformarsi a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza, pubblicità , buon andamento propri dell'azione amministrativa.
Ciò comporta che l'incarico individuale, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, ad esperti di particolare e comprovata qualificazione rispetto ai compiti assegnati, possa essere conferito soltanto in seguito all'espletamento di una procedura di diritto pubblico, previa predeterminazione dei requisiti soggettivi e dei criteri di scelta.
Per quanto riguarda eventuali contratti con enti, società  o soggetti legati al terzo settore si farà  riferimento al nuovo codice degli appalti di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

5 – Alternanza scuola lavoro per studenti che ripetono la classe
D: Uno studente ripete nell'a.s. 2016/2017 la classe quarta. Pertanto, durante il terzo anno non ha partecipato alle attività  di alternanza scuola lavoro in quanto ancora non obbligatorie. Si chiede se lo studente debba assolvere al monte ore di alternanza scuola lavoro previsto dalla legge 107/2015 (200/400 ore nel triennio), ovvero se possa essere esentato per una parte di esse.

R: Per uno studente che si trovi a ripetere il quarto anno del percorso di studi durante l'a.s. 2016/2017 si presenta la situazione particolare di seguito descritta.
Lo studente ha ottenuto la promozione alla quarta classe per effetto della frequenza con successo della terza classe, ovvero dell'idoneità  conseguita in esito ad esame specifico, nell'a.s. 2014/2015 o precedente, in cui l'ordinamento scolastico non prevedeva l'attività  di alternanza scuola lavoro come attività  obbligatoria.
Non avendo conseguito la promozione dalla quarta alla quinta classe nell'a.s. 2015/2016, si trova a ripetere il quarto anno nell'a.s. 2016/2017, in cui l'alternanza scuola lavoro diventa attività  curricolare anche per le classi quarte.
Tale studente si trova, quindi, a frequentare il quarto anno insieme ad un gruppo-classe che durante il terzo anno ha svolto attività  di alternanza scuola lavoro per un certo numero di ore, secondo una data programmazione didattica.
Per facilitare l'inserimento dell'allievo interessato nel nuovo gruppo-classe, il Consiglio di Classe organizza idonee iniziative di sostegno didattico, stabilendo se far partecipare, ed in quale misura, lo studente, durante il quarto anno, ad attività  di alternanza scuola lavoro per un numero di ore aggiuntivo rispetto al resto della classe, per acquisire, ad esempio, quelle competenze di base, ovvero specifiche o trasversali, utili ai fini del riallineamento a quelle già  acquisite dal resto del gruppo-classe di attuale appartenenza.
A titolo di esempio, nel caso in cui lo studente non abbia partecipato alla formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che il resto della classe ha svolto durante il terzo anno, il Consiglio di classe, nell'ambito della programmazione delle attività  curricolari, potrà  deliberare la partecipazione dello studente a tale formazione, contabilizzando, nel quarto anno, un numero di ore di alternanza individuale superiore a quello del gruppo-classe di appartenenza.
Al termine del percorso personalizzato, comprensivo dei moduli relativi ad approfondimenti teorici e/o alle attività  pratiche proposte all'allievo, il Consiglio di classe attesterà  l'equivalenza, anche in termini quantitativi, con le ore di alternanza scuola lavoro svolte dal resto della classe nel terzo anno. Si ricorda che per la validità  del percorso di alternanza è necessaria la frequenza di almeno “¾ delle attività  programmate.
Analoga soluzione potrà  essere adottata per gli studenti che nell'a.s. 2017/2018 si troveranno a ripetere la quinta classe.

D: Uno studente ripete nell'a.s. 2016/2017 la classe terza. Avendo partecipato durante lo scorso anno ad attività  di alternanza scuola lavoro per un certo numero di ore nella classe terza già  frequentata, si chiede se l'allievo abbia l'obbligo di assolvere all'intero monte ore di alternanza previsto dalla legge 107/2015 nel triennio (200/400 ore), ovvero se possa essere esentato per una parte di esse.

R: Con riferimento alla normativa vigente (O.M. n. 90 del 21/05/2001 e d.P.R. n. 122/2009 e successive modifiche e integrazioni), uno studente che ripete l'anno è tenuto a svolgere di nuovo l'intero percorso di alternanza scuola lavoro poiché, come previsto dalla legge 107/2015, si tratta di attività  ordinamentale che coinvolge l'intero curricolo e, quindi, segue la programmazione annuale delle attività  stabilite dal Consiglio di classe. Pur tuttavia, l'acquisizione di certificazioni che hanno una riconosciuta validità  permanente o pluriennale, come, ad esempio, la formazione di base o specifica sulla salute e sicurezza in ambienti di lavoro, sono riconosciute entro i limiti previsti dalle rispettive norme di riferimento.

6 – Possibilità  di corrispondere compensi al DSGA e al Dirigente scolastico per attività  di alternanza scuola lavoro
D: Relativamente alle attività  di alternanza scuola lavoro previste dall'articolo 1, comma 33 e seguenti della legge 107/2015, al DSGA può competere un compenso per l'attività  amministrativa e contabile ad essi conseguente?

R: Come per tutti i progetti elaborati dalla scuola, è opportuno sottolineare il lavoro che il DSGA, in raccordo con il DS, effettua nella predisposizione delle schede finanziarie da allegare ai progetti di alternanza scuola lavoro, oltre alle ricadute in termini amministrativi e contabili sui processi di lavoro dell'istituzione scolastica.
Considerando che l'attività  di alternanza scuola lavoro interessa la totalità  degli studenti delle classi terze e quarte e, dal prossimo anno scolastico, anche delle quinte, non si può disconoscere l'aggravio di lavoro che ciò comporterà  a carico delle segreterie delle istituzioni scolastiche e dei DSGA preposti.
Per i compensi spettanti al DSGA occorre tener presente l'orientamento espresso dall'ARAN in data 18/1/2015 pubblicato al seguente indirizzo:
” 

http://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/scuola/3745-scuola- trattamento-economico/6180-scu089orientamenti-applicativi.html

in cui si precisa che “Ai sensi dell'art. 89 del CCNL 29.11.2007, come riformato dalla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, al personale DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 88, comma 2, lett. j (quota variabile della indennità  di amministrazione) esclusivamente compensi per attività  e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo di istituto. Sulle regole e i poteri della gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, questa Agenzia ritiene utile richiamare il D.I. n. 44 del 2001”.
Pertanto, il DSGA può svolgere prestazioni aggiuntive oltre l'orario settimanale di lavoro, come da contrattazione di istituto, in caso di attività  e prestazioni aggiuntive connesse a progetti e, vista la particolarità  e la specificità  della sua funzione, può recuperare l'eccedenza oraria, attraverso lo strumento di flessibilità  organizzativa del proprio lavoro, previsto dal CCNL del 2006/09. In alternativa, il DSGA può richiedere un compenso economico calcolato sulle ore effettivamente svolte oltre il proprio orario di lavoro settimanale e documentate per attività  connesse a progetti o attività  finanziate da fondi diversi da quelli provenienti dal CCNL 2007 che alimentano il FIS.
Tale compenso si ritiene possa essere richiesto a valere sulle risorse legate ai progetti di alternanza scuola lavoro finanziati dalla legge 440/97, ovvero sui fondi stanziati dalla legge 107/2015 per l'attivazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro.

D: Relativamente alle attività  di alternanza scuola lavoro previste dall'articolo 1, comma 33 e seguenti della legge 107/2015, il Dirigente scolastico può essere retribuito per l'attività  di progettazione e coordinamento di dette attività ?

R: In merito ai compensi del Dirigente scolastico, vale in generale il principio di onnicomprensività  previsto dall'articolo 24, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, secondo il quale il trattamento economico “remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti […] nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza”.
Tale principio vale per tutte le attività  ordinamentali obbligatorie strettamente connesse alla pubblica funzione esercitata dal dirigente, per il cui svolgimento il medesimo viene valutato sulla base degli obiettivi assegnatigli.
Si ricorda, tuttavia, che il CCNL vigente per i dirigenti del comparto Scuola prevede che “il MIUR e le Direzioni regionali, sulla base delle norme vigenti, possono formalmente conferire i seguenti incarichi, che il dirigente è tenuto ad accettare:
a) presidenza di commissioni di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e presidenza di commissione di esame di licenza media;
b) reggenza di altra istituzione scolastica, oltre quella affidata con incarico dirigenziale;
c) presidenza di commissioni o sottocommissioni di concorso a cattedre;
d) funzione di Commissario governativo;
e) componente del nucleo di valutazione delle Istituzioni scolastiche di cui all'art. 20;
f) incarichi derivanti da accordi interistituzionali;
g) incarichi relativi alle attività  connesse all'EDA e alla terza area degli istituti professionali;
h) ogni altro incarico previsto come obbligatorio dalla normativa vigente.

In deroga a quanto previsto dall'art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001, i compensi relativi ai suddetti incarichi, in quanto di natura obbligatoria e non declinabili, sono integralmente e direttamente percepiti dal dirigente”.
La legge 107/2015 non ha abrogato o modificato le modalità  di attribuzione dei compensi economici relativi al personale scolastico, per cui allo stato continua a sussistere la distinzione tra:
• attività  ordinamentali obbligatorie, costituite da funzioni, compiti e incarichi attribuiti ai dirigenti in ragione dei loro pubblici uffici e determinanti ai fini della valutazione, per le quali vale il principio di onnicomprensività ;
• incarichi aggiuntivi di natura obbligatoria e non declinabili, formalmente conferiti dal MIUR e dalle Direzioni regionali, per i quali, in deroga al principio generale dell'onnicomprensività , i compensi sono integralmente e direttamente percepiti dal dirigente.

Pertanto, considerato lo specifico ruolo istituzionale del dirigente scolastico e l'inserimento dell'alternanza scuola lavoro tra le attività  ordinamentali obbligatorie, non è ipotizzabile un compenso specifico legato alla progettazione e al coordinamento dei suddetti percorsi.

7 – Alternanza scuola lavoro per gli studenti che frequentano esperienze di studio o formazione all'estero
D: Con quali modalità  gli studenti che effettuano esperienze di studio o formazione all'estero per periodi non superiori ad un anno scolastico, possono assolvere all'obbligo di effettuare le ore di alternanza scuola lavoro nei percorsi di studi di scuola secondaria di secondo grado?

R: Le esperienze di studio all'estero da parte degli studenti che frequentano la scuola secondaria di secondo grado sono state oggetto di chiarimenti uniformi nel tempo da parte del MIUR, tra i quali si ricordano la nota prot. n. 2787 del 20 aprile 2011 – Ufficio VI della ex Direzione generale per gli ordinamenti scolastici – Titolo V – e la nota prot. n. 843 del 10 aprile 2013, avente ad oggetto le “Linee di indirizzo sulla mobilità  studentesca internazionale individuale”, alle quali in questa sede si fa espresso rinvio.
In questàultima, in particolare, il MIUR ha avuto modo di precisare che, in linea con le Raccomandazioni e le specifiche azioni dell'Unione Europea, le esperienze di studio e formazione all'estero degli studenti sono considerate parte integrante dei percorsi di istruzione e formazione. Sono stati indicati, inoltre, alcuni suggerimenti e linee di indirizzo per poter facilitare la collaborazione tra le varie parti coinvolte e migliorare la qualità  dell'offerta formativa, invitando le scuole a facilitare tali esperienze. La nota declina, inoltre, alcuni principi da poter prendere a riferimento anche al fine di orientare le istituzioni scolastiche nei percorsi di alternanza scuola lavoro.
Uno dei principi essenziali risiede nel fatto che partecipare ad esperienze di studio o formazione all'estero significa sviluppare risorse cognitive, affettive e relazionali, portando a riconfigurare valori, identità , comportamenti e apprendimenti secondo registri differenti ed acquisendo doti di autonomia e indipendenza degne di rilievo. L'esperienza all'estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie, “contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando 'le mappe' di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio”.
Come è noto, l'attività  di alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica che interessa le discipline dell'intero consiglio di classe e che porta ad esperienze da svolgersi al di fuori dell'ambiente scolastico. Ha una ricaduta diretta sul curricolo e sugli apprendimenti dello studente e può essere svolta in una pluralità  di modi e anche all'estero e comunque mira a far apprendere competenze utili all'effettivo futuro inserimento nel mondo del lavoro.
Il contatto con la cultura e le tradizioni del Paese che accoglie lo studente nella sua esperienza di studio all'estero, l'esigenza di organizzare la propria vita al di fuori dell'ambiente familiare adattandosi alle abitudini e agli stili di comportamento di un altro popolo e di una diversa nazione, portano indubbiamente a sviluppare competenze trasversali, individuali e relazionali, fortemente richieste oggi dal mercato del lavoro. Inoltre, lo studio e la pratica intensiva della lingua straniera, compreso il linguaggio tecnico – specialistico, rappresentano elementi di eccellenza da valorizzare nella certificazione delle competenze da redigere al termine del percorso di studio dell'allievo.
Non è esclusa, inoltre, la possibilità , offerta dalla maggior parte dei Paesi europei, di partecipare a iniziative di transizione scuola lavoro, diversamente declinate secondo le regole previste dai rispettivi ordinamenti scolastici, ad esempio con periodi anche robusti di stage e tirocini presso strutture ospitanti, previsti nei rispettivi percorsi di studio delle scuole secondarie di secondo grado. Nel caso in cui lo studente fosse inserito in un percorso formativo che abbia in programma simili attività , queste andrebbero a rafforzare ulteriormente le competenze apprese durante il periodo di studio all'estero.
In ogni caso – ferme restando le indicazioni relative all'inserimento delle esperienze all'estero nel PTOF (indicando modalità  di promozione, sostegno, valorizzazione e capitalizzazione di tali esperienze sia nel curricolo degli studenti sia nella loro ricaduta sull'intera comunità  scolastica) e al Contratto formativo formulato prima della partenza dell'allievo – al termine dell'esperienza all'estero è compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall'istituto straniero e presentata dallo studente per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese. Il Consiglio di classe ha, quindi, la responsabilità  ultima di riconoscere e valutare tali competenze, evidenziandone i punti di forza, ai fini del riconoscimento dell'equivalenza, anche quantitativa, con le esperienze di alternanza concluse dal resto della classe in cui verrà  reinserito lo studente al suo rientro.
Nel caso, infine, di esperienze all'estero di durata inferiore all'anno scolastico, valgono le stesse considerazioni che precedono, salva la possibilità  per gli istituti scolastici di attivare esperienze di alternanza ritenute necessarie all'eventuale recupero e allo sviluppo di competenze non ancora acquisite. Ai fini della valutazione intermedia, i Consigli di classe possono definire i voti valutando quanto certificato dalla scuola straniera, ovvero sulla base della verifica dell'apprendimento delle competenze essenziali, ove non acquisite all'estero.

8 – Spese ammissibili per la scuola conseguenti alle attività  di alternanza scuola lavoro
D: Relativamente alle attività  di alternanza scuola lavoro e alle risorse previste dalla legge 107/2015, quali spese possono essere considerate ammissibili per la scuola e quali, invece, non possono essere coperte con tali fondi?

R: Le disposizioni della legge 107/2015 non hanno abrogato quelle del D.Lgs 15 aprile 2005, n. 77, che già  prevedevano l'alternanza scuola lavoro come modalità  di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, anche se con l'attivazione dei percorsi rimessa alla richiesta degli studenti.
In ordine agli effetti finanziari che i percorsi di alternanza scuola lavoro provocano sui bilanci delle istituzioni scolastiche, le disposizioni del D.Lgs. 77/2005, attualmente ancora in vigore, prevedono che:
• le istituzioni scolastiche o formative, singolarmente o in rete, stipulano apposite convenzioni a titolo gratuito con le strutture ospitanti;
• nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le istituzioni scolastiche e formative destinano specifiche risorse alle attività  di progettazione dei percorsi in alternanza scuola lavoro;
• lo svolgimento dei compiti del tutor formativo esterno non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In linea generale, oltre alle limitazioni sopra indicate, la norma non fornisce esplicitamente un elenco delle tipologie di spesa ammissibili. Tuttavia, considerate le finalità  sottese ai percorsi di alternanza scuola lavoro, la disciplina di spesa riconosciuta a valere sulle risorse stanziate in ambito europeo e la prassi consolidata nel tempo nelle scuole, al fine di delineare un quadro di riferimento uniforme che agevoli il compito delle istituzioni scolastiche nell'organizzazione dei percorsi e quello degli organi di controllo in sede di verifica, si considerano ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di spesa, a condizione che siano strettamente inerenti all'organizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro e finanziate con le risorse sopra indicate, nel rispetto dei criteri indicati dalla contrattazione integrativa nelle materie in cui è prevista:
a. spese per docenti interni alla scuola per attività  di orientamento, docenza, in tutti i moduli didattici inseriti nella programmazione delle attività  di alternanza scuola lavoro, svolte in orario eccedente quello di servizio, compresi oneri fiscali e contributivi;
b. spese per esperti esterni per attività  di orientamento, docenza, formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, compresi oneri fiscali e contributivi;
c. spese per docenti tutor interni e referenti per l'alternanza, per attività  di progettazione, coordinamento, organizzazione e gestione delle attività  di alternanza scuola lavoro, eccedente l'orario di servizio, compresi oneri fiscali e contributivi;
d. spese del personale ausiliario, tecnico e amministrativo per l'impegno legato alla gestione e all'amministrazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, eccedente l'orario di servizio, compresi oneri fiscali e contributivi;
e. spese per il compenso economico del DSGA calcolato sulle ore effettivamente svolte e documentate oltre il proprio orario di lavoro settimanale, compresi oneri fiscali e contributivi;
f. compensi per i docenti impegnati nella flessibilità  organizzativa e didattica connessa all'attuazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro;
g. acquisizione di cancelleria, materiale di consumo, stampe di brochure e materiali informativi, fotocopie, materiale di pulizia, acquisto materie prime per consentire esperienze di alternanza presso strutture ospitanti, quote associative per il collegamento a reti di scuole o a piattaforme di impresa formativa simulata;
h. spese per vitto, alloggio e trasporto allievi e tutor scolastici;
i. spese per biglietti di entrata a mostre, esposizioni, musei, manifestazioni, eventi, legati alla fase di orientamento e rendicontazione delle esperienze di alternanza scuola lavoro;
j. spese per studenti disabili;
k. servizi assicurativi in favore degli allievi (RC ed eventuale polizza integrativa Infortuni) comprese le spese di intermediazione assicurativa, se non formano oggetto di polizza assicurativa già  stipulata dalla scuola;
l. spese generali: utenze, collegamenti telematici, postali, etc.;

Il Dirigente scolastico, in relazione ai percorsi di alternanza scuola lavoro definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, sulla base dei criteri di ripartizione definiti dal Consiglio di Istituto, definisce il piano delle risorse da destinare alle singole voci di spesa ed al personale scolastico, da erogare secondo i criteri stabiliti nella contrattazione di Istituto.

9 – Studenti minorenni frequentanti attività  di alternanza scuola lavoro
D: Gli studenti coinvolti nei percorsi di alternanza scuola lavoro sono in maggioranza minorenni. Come vengono considerati ai fini del tempo massimo di presenza attiva sui luoghi di lavoro, della sorveglianza sanitaria obbligatoria e della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro?

R: l'art. 2 del d.lgs. 81/2008 definisce come “lavoratore”, anche ai fini della sorveglianza sanitaria ogni “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività  lavorativa nell'ambito dell'organizzazione, […]” equiparando esplicitamente al lavoratore così definito il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e di percorsi di alternanza scuola-lavoro. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche (cfr. nota n. 1650 del 4/11/2002 Ministero del Lavoro – Direzione Generale Affari Generali e Risorse Umane – Div. VII – Coord. Isp. Lavoro). In ogni caso gli studenti in alternanza scuola lavoro, costantemente guidati nelle varie esperienze da una o più figure preposte alla realizzazione del percorso formativo (tutor interno, tutor formativo esterno), non possono essere impegnati nelle fasce notturne.

10 – Obbligo dei Dispositivi di Protezione Individuale per gli studenti in alternanza
D: L'obbligo di dotare gli studenti in alternanza di dispositivi di protezione individuale (DPI) nei luoghi di lavoro è a carico della scuola o della struttura ospitante?

R: L'obbligo di dotare gli studenti in alternanza scuola lavoro di dispositivi di protezione individuale ricade sulla struttura ospitante. Resta salva la possibilità  di concordare nella Convenzione il soggetto a carico del quale rimane l'onere economico della relativa spesa.

11 – Buoni pasto riconosciuti agli studenti in alternanza
D: Qualora la struttura ospitante, in conformità  con il trattamento dei propri dipendenti, provveda alla dotazione di buoni pasto agli studenti ospitati per esperienze di alternanza scuola lavoro, possono essere previsti rimborsi alla struttura stessa da parte della scuola?

R: Il riconoscimento dei buoni-pasto agli studenti è una facoltà  riservata alla struttura ospitante, che in sede di definizione della Convenzione con l'istituzione scolastica può indicare la disponibilità  ad elargire gratuitamente il buono agli studenti durante il periodo di permanenza preso le proprie strutture.
Relativamente alla possibilità , invece, di rimborso alla struttura ospitante dei buoni pasto da parte della scuola, si ricorda che con i fondi stanziati dal Ministero (cfr. articolo 1, comma 39, legge 107/2015) e nei limiti delle risorse a disposizione, per la gestione dei percorsi di alternanza le scuole possono sostenere spese per i trasporti, l'assicurazione, la formazione generale e specifica sulla sicurezza, i pasti, le spese amministrative, lo svolgimento della funzione tutoriale da parte dei docenti. Ovviamente sta alla scuola stabilire le priorità  di spesa da coprire con le risorse a disposizione.

12 – Impiego di “badge” o “cartellini presenza” per gli studenti in alternanza
D: È ritenuto possibile/utile l'impiego di “badge” o “cartellini-presenza” specifici per ciascuno studente?

R: L'impiego di “badge” o “cartellini-presenza” è ritenuto non soltanto possibile, ma utile ai fini della contabilizzazione delle ore di alternanza in un contesto lavorativo. In tutti i casi, nelle varie fasi in cui si sviluppano i percorsi di alternanza, è previsto che sia predisposto un registro delle presenze per la contabilizzazione delle ore di alternanza e delle eventuali assenze dello studente.

13 – La privacy nella attività  di alternanza scuola lavoro
D: Chi cura il rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali?

R: La Guida Operativa per le Scuole sull'alternanza scuola-lavoro prevede che l'istituzione scolastica e la struttura ospitante alleghino alla Convenzione il Patto formativo dello studente. Tale documento esplicita gli impegni dello studente, prevendendo anche che conosca e rispetti le norme comportamentali in materia di privacy. Qualora lo studente, nell'esercizio delle attività  oggetto dell'alternanza scuola lavoro, entri in contatto con soggetti terzi e i loro dati, sarà  cura della struttura ospitante garantire che vi sia il corretto trattamento.
I dati dello studente in alternanza sono tutelati ai sensi della normativa vigente (cfr. Garante per la tutela dei dati personali). Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, le scuole possono comunicare e diffondere alle aziende private e alle pubbliche amministrazioni i dati personali degli studenti.

14 – Le coperture assicurative degli studenti in alternanza scuola lavoro
D: La copertura assicurativa garantita dalla scuola è onnicomprensiva, sia rispetto alla tutela antinfortunistica dello studente, che in ordine alla tutela per l'eventuale responsabilità  civile verso terzi in caso di danni cagionati accidentalmente dallo studente? Vi è una regolamentazione unica nazionale oppure ogni scuola agisce autonomamente? Quale è il soggetto su cui ricade l'onere della copertura assicurativa?

R: La copertura assicurativa degli studenti in alternanza scuola lavoro si distingue in copertura antinfortunistica e copertura contro la Responsabilità  Civile. Per la copertura antinfortunistica, si fa riferimento alla recente circolare dell'INAIL n. 44 del 21 novembre 2016, che ha fornito chiarimenti sul meccanismo assicurativo. Per la copertura contro la Responsabilità  Civile degli studenti in alternanza scuola lavoro, la scuola deve assolvere al compito di stipulare una polizza assicurativa a suo carico. In tutti i casi i costi di assicurazione ricadono sulle scuole e non sulla struttura ospitante.

15 – Gli atti negoziali obbligatori nelle attività  di alternanza scuola lavoro
D: Quali atti negoziali sono ritenuti opportuni/obbligatori, per dare avvio ai percorsi di alternanza scuola lavoro?

R: Gli atti di natura negoziale ritenuti obbligatori ai fini dell'avvio, da parte dell'istituzione scolastica, di una esperienza di alternanza scuola lavoro sono:
– la Convenzione tra la scuola e la struttura ospitante, dalla quale risultino le reciproche condizioni di svolgimento del percorso formativo. Essa costituisce anche l'evidenza documentale del rapporto (di alternanza) esistente tra gli studenti presenti presso la struttura ospitante e la scuola e, quindi, del motivo della presenza degli studenti sul luogo di lavoro;
– il Patto formativo, con cui lo studente (o i soggetti esercenti la potestà  genitoriale se minorenne) si impegna a rispettare determinati obblighi e a partecipare alle attività  previste nel percorso formativo personalizzato di alternanza scuola lavoro nel quale sono specificate le competenze attese in esito allo stesso, condivise tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante; il percorso formativo personalizzato può essere integrato nel documento, anche in allegato.

16 – L'alternanza scuola lavoro durante il periodo delle vacanze estive
D: Esistono particolari limiti o vincoli rispetto all'utilizzo del periodo delle vacanze estive per effettuare i tirocini presso la struttura ospitante?

R: non esistono limiti. L'art. 1 della l. 107/2015 al comma 35 afferma che “l'alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività  didattiche secondo il programma formativo e le modalità  di verifica ivi stabilite nonché con la modalità  dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero.”
In ogni caso all'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, è demandato il compito di programmare le attività  di alternanza scuola lavoro, ivi comprese quelle da svolgersi durante il periodo di sospensione delle attività  didattiche, coerentemente con l'offerta formativa e tenuto conto delle esigenze degli studenti e delle loro famiglie.
Nel caso di svolgimento dei percorsi di alternanza durante i periodi di sospensione delle attività  didattiche, dovrà  comunque essere garantita la disponibilità  di un tutor scolastico nelle giornate e negli orari programmati.

17 – Aspetti disciplinari nelle attività  di alternanza scuola lavoro
D: Qualora in corso d'opera emergano particolari criticità  nella relazione con singoli o gruppi di studenti, l'esperienza di alternanza scuola lavoro si può interrompere?

R: è dovere del tutor della struttura ospitante informare tempestivamente il tutor formativo interno di eventuali assenze del tirocinante o di eventuali problematiche che possano compromettere il conseguimento degli obiettivi di apprendimento. Per queste o per altre ragioni, la struttura ospitante ha facoltà  di interrompere il percorso di alternanza, anche limitatamente al singolo studente inadempiente agli obblighi assunti con il Patto formativo, ferma restando la possibilità  di applicare il Regolamento di Istituto o lo Statuto delle studentesse e degli studenti ai fini dell'irrogazione di sanzioni disciplinari a carico dello studente.

18 – Esami di idoneità  e candidati esterni ai futuri esami di Stato dell'a.s. 2017/2018
D: come deve essere declinato lo svolgimento delle ore di alternanza scuola lavoro nel triennio in caso di domande di ammissione agli esami di idoneità  al quarto e/o al quinto anno da parte di candidati esterni non provenienti da altre istituzioni scolastiche statali o paritarie?

R: La legge 107/2015, all'articolo 1, commi 33 e seguenti, ha introdotto nel secondo biennio e nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado l'alternanza scuola lavoro come attività  obbligatoria, da sviluppare con percorsi aventi una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei, nell'arco del triennio.
L'alternanza scuola lavoro è diventata, così, parte integrante dei curricoli scolastici, con l'obiettivo di arricchire e completare la formazione degli studenti mediante l'acquisizione di competenze coerenti con i profili educativi, culturali e professionali dei corsi di studio frequentati, spendibili anche nel mondo del lavoro.
La normativa non assegna all'alternanza un monte ore annuale predefinito e standardizzato. La progettazione dei percorsi e la loro scansione temporale nell'arco del triennio è affidata all'autonomia didattica e organizzativa delle singole istituzioni scolastiche.
Tale norma, entrata in vigore dall'a.s. 2015/2016 a partire dagli studenti iscritti alle classi terze, diventerà  pienamente esecutiva, per tutte le classi dell'ultimo triennio, dall'a.s. 2017/18.
Si ricorda che, come indicato nella Guida Operativa emanata dal MIUR in data 8 ottobre 2015, le attività  di alternanza scuola lavoro possono prevedere una pluralità  di esperienze di integrazione con il mondo del lavoro (es.: formazione generale e specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tirocini, ricerca sul campo, simulazione di impresa, project work in e con l'impresa, progetti di imprenditorialità , orientamento al lavoro ecc.), che possono essere organizzate, in tutto o in parte, nell'ambito dell'orario annuale dei piani di studio oppure nei periodi di sospensione delle attività  didattiche, anche all'estero.
Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione di ogni tipologia e indirizzo, destinatarie di domande di ammissione al quarto e al quinto anno dei corsi di studio attivati nella scuola, chiedono ai candidati esterni, in possesso dei requisiti indicati dalla vigente normativa (articolo 193 del D.Lgs. 297/1994″¹ e O.M. 91/2001″² e seguenti), di documentare le esperienze di alternanza scuola lavoro svolte dal candidato, o le attività  ad esse assimilabili quali stage, tirocini formativi, esperienze lavorative anche in apprendistato.
La documentazione delle attività  svolte deve risultare dalle dichiarazioni delle strutture ospitanti o dei datori di lavoro, che indicheranno la tipologia delle attività , la durata delle esperienze, le mansioni svolte e le competenze sviluppate.
La rispondenza – anche in termini di competenze acquisite – delle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato o alternanza scuola lavoro esibite dal candidato, a quelle previste dall'offerta formativa dell'istituzione scolastica, ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità , è rimessa alla valutazione della Commissione istituita presso l'istituzione scolastica alla quale il candidato presenta la propria richiesta, che dovrà  pronunciarsi con un parere almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove.

D: come dovrà  essere certificato lo svolgimento del monte ore di alternanza scuola lavoro previsto nell'ultimo triennio dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado da parte dei candidati esterni al futuro esame di Stato dell'a.s. 2017/2018?

R: Dall'a.s. 2017/18 tutti gli studenti iscritti nei percorsi di studio dell'istruzione secondaria di secondo grado dovranno avere realizzato il monte ore che la legge 107/2015 ha riservato all'alternanza scuola lavoro: almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei, da svolgere complessivamente nell'arco degli ultimi tre anni.
Anche i candidati esterni al futuro esame di Stato dell'a.s. 2017/2018 dovranno dichiarare e documentare di avere svolto esperienze di alternanza scuola lavoro o attività  ad esse assimilabili (stage, tirocini, attività  lavorative anche in apprendistato) per il monte ore di riferimento indicato dalla legge 107/2015.
Come indicato nella Guida Operativa emanata dal MIUR l'8 ottobre 2015, per la validità  del percorso personalizzato del candidato è necessaria la frequenza di almeno “¾ del monte ore riservato alle attività  di alternanza.
La Commissione d'esame valuterà  la rispondenza – anche in termini di competenze acquisite – delle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato o alternanza scuola lavoro esibite dal candidato, a quelle previste nel percorso formativo personalizzato che l'aspirante produce all'atto della presentazione della domanda di ammissione all'esame, con un parere da comunicare al candidato almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'esame preliminare, ovvero della prima prova d'esame.
_________

1 L'art. 193 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, stabilisce che, nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado, la richiesta per sostenere gli esami di idoneità  alla frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta può essere avanzata solo da chi sia in possesso del titolo di Licenza media da un corrispondente numero di anni. Ai candidati esterni che abbiano già  compiuti i 18 anni di età  non viene richiesto il requisito dell'intervallo temporale rispetto al conseguimento della Licenza media, mentre per quelli già  almeno nel ventitreesimo anno di età  tale titolo non costituisce nemmeno requisito necessario.
2 L'O.M. del 21 maggio 2001, n. 90, dal titolo “Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore”, all'articolo 18 e seguenti stabilisce nel dettaglio le procedure per lo svolgimento degli esami di idoneità  (presentazione delle domande, requisiti di ammissione e prove d'esame, richieste specifiche per determinati percorsi di studio come gli istituti professionali ecc.). Alcune indicazioni sono superate in seguito al riordino del secondo ciclo di istruzione. Tuttavia, le disposizioni dell'Ordinanza possono rappresentare un punto di riferimento per fornire alle scuole e ai potenziali candidati indicazioni sulle procedure per accedere agli esami di idoneità  anche a seguito delle innovazioni introdotte dalla legge 107/2015.

Sicurezza, Qualità, GDPR, HACCP, Medicina del lavoro, E-learning, Videoconferenza, Qualifica Fornitori, CRM...