Salute e sicurezza sul lavoro dopo il jobs act

Una questione anche di genere di Bianca Maria Orciani

Salute e sicurezza sul lavoro dopo il jobs act

hseUn approccio alle differenze correlate all’appartenenza al genere femminile o a quello maschile, sia in termini di prevenzione sia di conseguenze per la salute, a partire dalle malattie professionali e all’incidenza infortunistica in ambito lavorativo, è relativamente recente. Fino alla fine degli anni ’90 il tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in una prospettiva di genere risulta focalizzato, a livello sovranazionale, su due fronti: 1) tutela delle donne nei confronti della violenza sul luogo di lavoro; 2) tutela delle lavoratrici gestanti e puerpere.
La stessa costruzione di un diritto diseguale a livello comunitario e il dibattito attorno al tema dell’eguaglianza sostanziale (pari opportunità , azioni positive, etc.) si arrestano di fronte alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Di tutte le direttive figlie della Direttiva Quadro 89/391/Cee, solo una è dedicata alla tutela della salute delle donne ed è ancora un volta rivolta alla tutela delle lavoratrici gestanti e puerpere (Dir. 92/85/Cee, concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento). A livello nazionale il d.lgs. n. 626 del 1994 nel dare attuazione alla direttiva comunitaria 89/391/cee adotta un APPROCCIO NEUTRO limitandosi a prevedere un diverso trattamento tra donne e uomini solo con riferimento ai servizi igienici, lavabi e spogliatoi nei luoghi di lavoro (che devono essere separati) nonché a favore delle lavoratrici gestanti e puerpere.
E solo a partire dagli inizi del nuovo secolo, sulla scorta di un processo che riconosce il principio di eguaglianza come valore fondante dell’UE, declinabile a livello trasversale (gender mainstreaming) che la differenza di genere entra a pieno titolo nel dibattito politico e giuridico legato alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Un ulteriore contributo al cambiamento viene dai processi di trasformazione del mercato del lavoro e della struttura dell’occupazione. L’omogeneità  e la neutralità  “del soggetto che lavora”, costruita e/o desiderata dal taylorismo, è definitivamente messa in discussione dalla crescita costante della partecipazione delle donne al mercato del lavoro con suoi tratti ascrittivi, culturali, valoriali e di atteggiamenti (….). Al contempo si fa strada la prospettiva che va ridefinendo il valore della partecipazione delle donne al mercato del lavoro (Strategia di Lisbona).
LA DIFFERENZA DI GENERE NEL TESTO UNICO
Art. 1 d.lgs. n. 81 del 2008 Il presente decreto legislativo persegue le finalità  di cui al presente comma garantendo l’uniformità  della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età  e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

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