Salute e sicurezza sul lavoro dopo il jobs act
Una questione anche di genere di Bianca Maria Orciani
Salute e sicurezza sul lavoro dopo il jobs act
Un approccio alle differenze correlate all’appartenenza al genere femminile o a quello maschile, sia in termini di prevenzione sia di conseguenze per la salute, a partire dalle malattie professionali e all’incidenza infortunistica in ambito lavorativo, è relativamente recente. Fino alla fine degli anni ’90 il tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in una prospettiva di genere risulta focalizzato, a livello sovranazionale, su due fronti: 1) tutela delle donne nei confronti della violenza sul luogo di lavoro; 2) tutela delle lavoratrici gestanti e puerpere.
La stessa costruzione di un diritto diseguale a livello comunitario e il dibattito attorno al tema dell’eguaglianza sostanziale (pari opportunità , azioni positive, etc.) si arrestano di fronte alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Di tutte le direttive figlie della Direttiva Quadro 89/391/Cee, solo una è dedicata alla tutela della salute delle donne ed è ancora un volta rivolta alla tutela delle lavoratrici gestanti e puerpere (Dir. 92/85/Cee, concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento). A livello nazionale il d.lgs. n. 626 del 1994 nel dare attuazione alla direttiva comunitaria 89/391/cee adotta un APPROCCIO NEUTRO limitandosi a prevedere un diverso trattamento tra donne e uomini solo con riferimento ai servizi igienici, lavabi e spogliatoi nei luoghi di lavoro (che devono essere separati) nonché a favore delle lavoratrici gestanti e puerpere.
E solo a partire dagli inizi del nuovo secolo, sulla scorta di un processo che riconosce il principio di eguaglianza come valore fondante dell’UE, declinabile a livello trasversale (gender mainstreaming) che la differenza di genere entra a pieno titolo nel dibattito politico e giuridico legato alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Un ulteriore contributo al cambiamento viene dai processi di trasformazione del mercato del lavoro e della struttura dell’occupazione. L’omogeneità e la neutralità “del soggetto che lavora”, costruita e/o desiderata dal taylorismo, è definitivamente messa in discussione dalla crescita costante della partecipazione delle donne al mercato del lavoro con suoi tratti ascrittivi, culturali, valoriali e di atteggiamenti (â¦.). Al contempo si fa strada la prospettiva che va ridefinendo il valore della partecipazione delle donne al mercato del lavoro (Strategia di Lisbona).
LA DIFFERENZA DI GENERE NEL TESTO UNICO
Art. 1 d.lgs. n. 81 del 2008 Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma garantendo l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.