Sorveglianza sanitaria

Sopralluogo attivita' sanitarie per la verifica di alcuni essenziali adempimenti

Sorveglianza sanitaria

sorveglianza sanitariaIl medico competente deve programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria in caso di rischi individuati sia pur in termini incerti o comunque bassi, deve assicurare la tutela dello stato di salute dei lavoratori e soggetti equiparati, in relazione all'ambiente di lavoro, alle attrezzature con rischio per la salute specifico, sostanze chimiche ed agenti biologici eventualmente impiegati/presenti, ai fattori di rischio professionali ed ai processi lavorativi e conseguentemente garantire che i lavoratori svolgano mansioni per le quali siano idonei.
Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori e gli equiparati (ad es. studenti), per i quali nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) è indicato un livello di rischio per il quale la normativa vigente ne prevede l'obbligo.
Tipologie di visite
(ai sensi del D.Lgs 81/2008, cioè in caso di tutti i rischi fatta eccezione per le radiazioni ionizzanti)
La sorveglianza sanitaria comprende:
visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato;
visita medica periodica per controllare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori esposti al rischio;
visita medica in occasione del cambio della mansione (con modifica dei rischi per la salute);
visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente (rischio chimico) – per motivi organizzativi la visita medica è eseguibile solo se concordata con il medico competente prima della formale cessazione del rapporto di lavoro medesimo;
visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi (solo per lavoratori in sorveglianza sanitaria periodica);
visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività  lavorativa svolta.
La sorveglianza sanitaria è finalizzata (D.Lgs. 81/2008, art 41, comma 6) all'espressione dei giudizi di idoneità  alla mansione specifica che vanno obbligatoriamente comunicati per iscritto al Datore di Lavoro e in copia al lavoratore stesso.

E' possibile scarica una checklist del Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro Dipartimento Sanità  Pubblica della regione Emilia Romagna che puo' essere utilizzata per la verifica documentale

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