Ministero del Lavoro attività  ispettiva e politiche attive non più di competenza del ministero

La Direzione Generale per l'Attività  Ispettiva fornisce risposta, in data 30 dicembre 2016, ai seguenti quesiti

Min.Lavoro attività  ispettiva e politiche attive non più di competenza del ministero

E-learning_1.pngIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che dal 1″° gennaio 2017, in attuazione delle disposizione previste dal Jobs Act, le Direzioni Generali dell'attività  ispettiva e delle politiche attive, servizi al lavoro e formazione professionale sono soppresse.
Le relative competenze sono trasferite rispettivamente all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e all'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive e del Lavoro (ANPAL).

La Direzione Generale per l'Attività  Ispettiva fornisce risposta, in data 30 dicembre 2016, ai seguenti quesiti:
-Interpello n. 23/2016
Destinatario: Assolavoro Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – somministrazione di lavoro e assunzione disabili – incremento occupazionale netto.

-Interpello n. 24/2016
Destinatario: Confimi Industria
Istanza: procedura di presentazione telematica delle dimissioni – soggetti abilitati Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – procedura di presentazione telematica delle dimissioni, come integrata dal D.Lgs. n. 185/2016 – soggetti abilitati.


L'Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 13, L. n. 68/1999, come modificato dall'art. 10, D.Lgs. n. 151/2015, recante la disciplina degli incentivi economici per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità . In particolare l'istante chiede se, in caso di assunzione di un lavoratore disabile in somministrazione, ferma restando la presenza dei requisiti previsti dalla disposizione citata per la fruibilità  degli incentivi, la condizione dell'incremento occupazionale netto sulla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti vada riferita all'Agenzia del lavoro ovvero al all'impresa utilizzatrice. Si richiedono, altresì, chiarimenti sul disposto di cui all'art. 34, comma 3, secondo periodo, D.Lgs. n. 81/2015, in ordine al requisito della riduzione della capacità  lavorativa del soggetto disabile ai fini della computabilità  nella quota di riserva di cui all'art. 3, L. n. 68/1999. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali e dell'Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.

La Confimi Industria ha avanzato richiesta di interpello al fine di conoscere la corretta interpretazione del disposto di cui all'art. 26, comma 4, D.Lgs. n. 151/2015 così come modificato dall'art. 5, comma 3 lett. b), D.Lgs. n. 185/2016, con riferimento alla disciplina delle dimissioni volontarie e delle risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro subordinato da effettuarsi con modalità  telematica ai sensi del comma 1 del medesimo art. 26. In particolare, l'istante chiede se nell'ambito della locuzione consulenti del lavoro contemplata dal comma 4 dell'art. 26 sopra citato possano ricomprendersi gli altri professionisti di cui all'art. 1, comma 1, della L. n. 12/1979 (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri ecc.) nonché i soggetti di cui al successivo comma 4, ossia “le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa” le quali “possono affidare l'esecuzione degli adempimenti” in materia di lavoro “a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria (…)”. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle relazioni industriali e dell'Ufficio Legislativo, si rappresenta quanto segue.

E-learning_6.pngInterpello n. 23/2016

E-learningInterpello n. 24/2016

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