Sicurezza sul lavoro nelle forze armate

Legislazione generale, regolamenti speciali, adempimenti e responsabilità  dei Datori di lavoro, dei Dirigenti e dei Preposti I modelli organizzativi del lavoro

Sicurezza sul lavoro nelle forze armate

Sicurezza sul lavoro nelle forze armateAUTORE: Balduino Simone

I modelli organizzativi del lavoro, la tutela dei diritti fondamentali e la cultura della legalità  nelle strutture del territorio, La legislazione generale, ” regolamenti speciali per le forze di polizia e per le forze armate, regolamenti adottati per definire le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità  organizzative delle forze armate e delle forze di polizia. I modelli organizzativi del lavoro costituiscono settori di primaria attenzione sociale, sia per l'acquisita consapevolezza della pericolosità , che alcuni lavori rivestono, ai fini della tutela della salute degli addetti, sia per le sensibilità  che tutti i Paesi industrializzati hanno maturato per la tutela dell'ambiente.

I due fattori

– sicurezza sul lavoro e tutela ambientale del territorio

– sono strettamente legati, specialmente per i lavori che si sviluppano nei grandi siti industriali

Nel nostro Paese queste realtà  sono state disciplinate, con una legislazione specifica, che definisce le Aziende a Rischio di Incidente Rilevante (ARIR), tenute ad adempimenti speciali di sicurezza, per prevenire incidenti che possono assumere le dimensioni di catastrofi. Non a caso, questa legislazione è denominata SEVESO, dal nome della cittadina della Brianza, colpita dalla fuoruscita accidentale di un gas dalla fabbrica produttrice. L'attenzione verso questi temi è mantenuta alta dal mondo dell'informazione, consapevole della sensibilità  dell'opinione pubblica verso la sicurezza in generale e per la salute in particolare. Così, il lavoro, già  oggetto di grandi dibattiti, per i risvolti sociali, che esso acquista ai fini della tutela della dignità  dei lavoratori, della giusta retribuzione e di qualità  della vita, si connota di un'ulteriore rilevanza, per la tutela della salute e della sicurezza. Questi temi – salute e sicurezza – sono oggetto di normative internazionali, europee e nazionali, che prevalgono anche su quelle relative alla giusta retribuzione. Queste ultime, infatti, dispongono di ammortizzatori, come misure in grado di sopperire in tutto o in parte al venir meno della retribuzione per chi perde il lavoro, misure che, al contrario, non esistono per mitigare i pericoli per la salute e per la sicurezza.

ll D.Lgs. n. 81/2008 ha operato l'assimilazione, sul piano della prevenzione e della sicurezza tra il lavoro privato ed il lavoro pubblico, salva la necessità  di specifici adeguamenti, da adottare attraverso disposizioni normative regolamentari, in relazione alle peculiarità  di determinate attività  della Pubblica Amministrazione. Pertanto, anche per la pubblica amministrazione, la disciplina primaria per la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro è costituita dal D.Lgs 9 aprile 2009, n. 81, un vero e proprio Testo Unico che disciplina, in maniera organica, l'intera materia e sostituisce quella adottata con D.Lgs 626/1994. Delle normative precedenti, dedicate alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro, restano in vigore, per quanto non previsto dal decreto legislativo, il D.P.R. 04.55, n. 547 – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e il D.P.R. 19.03.56, n. 303 – Norme generali per l'igiene sul lavoro, che prevede le caratteristiche minimali degli ambienti di lavoro: altezza-cubatura e superficie, coperture, pavimenti, pareti e aperture, locali sotterranei, ricambio dell'aria, illuminazione, temperatura, ecc. Nonostante il legislatore volesse comprendere in un solo Testo Unico tutte le disposizioni a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, restano fuori dalla sua portata alcune disposizioni speciali di primaria importanza, e tutti i decreti integrativi, di cui all'art. 304, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 “con uno o più decreti integrativi attuativi della delega prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, si provvede all'armonizzazione [ove necessario] delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1”.

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