Svolgimento dei corsi RSPP e ASPP in modalità  E-learning

Commissione per gli Interpelli

Svolgimento dei corsi RSPP e ASPP in modalità  E-learning

5/10/2016 – n. 18/2016 destinatario: CNAPPC istanza: Svolgimento dei corsi RSPP e ASPP in modalità  di formazione a distanza

sicurezza_lavoroOggetto : art. 12, d.lgs . n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito in merito allo svolgimento dei corsi base (modulo A, B e C) per le figure professionali di RSPP e ASPP con modalità  di formazione a distanza. Il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) ha avanzato istanza di interpello per sapere se ” sia possibile lo svolgimento dei corsi base (modulo A, B e C) per le figure professionali di RSPP e ASPP anche con modalità  di formazione a distanza , anche coerentemente alle modifiche recentemente apportate all'art. 98, comma 3, del D.Lgs 81/2008 che ha introdotto la possibilità  di svolgere in modalità  di formazione a distanza i corsi di aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza”. Al riguardo va premesso che l 'art. 32 , comma 2 , del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che ” per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti d i cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività  lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro – correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività  tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni “.

sicurezza_lavoroScarica Interpello 18 2016

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