Decreto interministeriale 4 marzo 2013 personale addetto all’attività  di soccorso stradale con carri attrezzi

Commissione per gli Interpelli

Decreto interministeriale 4 marzo 2013 personale addetto all'attività  di soccorso stradale con carri attrezzi

25/10/2016 – n. 17/2016 destinatario: CNA istanza: Applicazione del Decreto interministeriale 4 marzo 2013 anche per il personale addetto all'attività  di soccorso stradale con carri attrezzi

sicurezza_lavoroOggetto : art. 12, d . l gs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all'applicazione del Decreto interministeriale 4 marzo 2013 anche per il personale addetto all'attività  di soccorso stradale con carri attrezzi. La CNA ha avanzato un quesito in merito alla possibilità  di ” fondatamente ritenere che il personale addetto alla gestione e alla conduzione dei carri attrezzi, in attività  di soccorso stradale, non rientri nel campo di applicazione del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 e quindi non sia obbligato a frequentare il corso di formazione professionale, così come previsto dallo stesso Decreto ” . Al riguardo occorre premettere che il Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 ” individua, ai sensi dell'articolo 161, comma 2 – bis, del d.lgs. n.81/2008, i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività  lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare ” (art. 1 , comma 1) . Le attività  lavorative in questione ” fanno riferimento alle situazioni esplicitate nei principi per il segnalamento temporaneo di cui all'articolo 2 del disciplinare approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 ” (art. 1, comma 2) , tra le quali sono espressamente menzionate ” anomalie, quali cantieri, incidenti, ostruzioni, degrado, etc., che costituiscono un pericolo per gli utenti (nel seguito del testo con la generica dizione “cantieri” si intende una qualsiasi delle anomalie richiamate) ” (art. 2 del disciplinare) . L 'art. 3 , comma 1, del decreto interministeriale in parola prevede l'obbligo per il datore di lavoro di assicurare che ” ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure di cui all'articolo 2 ” (che sono quelle di apposizione della segnaletica stradale ) . Il comma 2 dello stesso art. 3 stabilisce che l a durata, i contenuti minimi e le modalità  della suddetta formazione sono individuati nell'allegato II del decreto medesimo.

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